IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'Interno, prof. Franco Barberi, e' delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto - legge n. 576 / 1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decretolegge; Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 817/FPC/ZA del 24 ottobre 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 1986, con la quale e' stata assegnata alla regione Piemonte la somma di L. 16.080.000.000 per la realizzazione di interventi di emergenza diretti ad eliminare situazioni di rischio, connesse alle condizioni del suolo in vari comuni della medesima regione; Considerato che alla data odierna risultano ultimati gli interventi, per i quali e' stata realizzata un'economia di L. 95.090.137, e che peraltro l'ultima erogazione risale al mese di dicembre 1993; Considerato, altresi', che sul capitolo 7593 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 95.090.137; Dispone: Art. 1. 1. Per le motivazioni indicate in premessa e' revocata la somma di L. 95.090.137 di cui all'ordinanza n. 817/FPC/ZA del 24 ottobre 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 1986. 2. La somma di cui al comma precedente e' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 settembre 1997 p. Il Ministro: Barberi