IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge  18 ottobre 1955, n. 908, e  successive modifiche ed
integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per
iniziative economiche nel territorio di  Trieste e nella provincia di
Gorizia (FRIE);
  Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 26, concernente incentivi per il
rilancio dell'economia nelle province di Trieste e Gorizia;
  Visto l'art. 25 della legge 11  marzo 1988, n. 67, il quale prevede
che i tassi  di interesse agevolati per le  operazioni previste dalla
cennata  legge 18  ottobre 1955,  n. 908,  e successive  modifiche ed
integrazioni, sono  determinati con decreto del  Ministro del tesoro,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,
in relazione all'andamento del mercato finanziario;
  Vista la delibera CIPE 27  novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 14  febbraio 1997, recante, in applicazione della
vigente disciplina  cumunitaria degli aiuti  di Stato alle  piccole e
medie imprese, "modificazione alla deliberazione del 26 novembre 1991
relativa agli incentivi  alle imprese nella regione  Friuli - Venezia
Giulia";
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro in data 5 marzo 1997, con
il quale sono stati determinati i tassi agevolati per i finanziamenti
concessi  a valere  sul Fondo  di rotazione  sopra citato,  in misura
differenziata a seconda delle  dimensioni delle imprese beneficiarie,
in armonia con la normativa comunitaria;
  Attesa  l'opportunita'  di  procedere,  in  relazione  alle  mutate
condizioni  del  mercato  finanziario,  ad una  riduzione  del  tasso
agevolato  per gli  operatori  che beneficiano  degli interventi  del
Fondo di rotazione;
  Ritenuta l'urgenza;
                              Decreta:
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 25 della legge 11 marzo 1988,
n.  67, i  tassi di  interesse agevolati  per le  operazioni previste
dalla legge  18 ottobre 1955,  n. 908, e successive  modificazioni ed
integrazioni, sono cosi' determinati:
  a)  4,5% per  i  mutui destinati  alla costruzione,  riattivazione,
trasformazione,   ammodernamento  ed   ampliamento  di   stabilimenti
industriali  ed aziende  artigiane, alle  costruzioni navali  ed alle
attivita'  turisticoalberghiere, nonche'  per  le attivita'  previste
dall'art. 1 della legge 29 gennaio 1986, n. 26.
  Tale tasso sara' ridotto:
  b) al  3,5% per le  imprese aventi meno  di 250 dipendenti,  con un
fatturato annuo  non superiore  a 40  milioni di ECU  o un  totale di
bilancio annuo non  superiore a 27 milioni di ECU  ed in possesso del
requisito di indipendenza  cosi' come definito in  sede comunitaria e
recepito  nella delibera  C.I.P.E.  del 27  novembre  1996 citata  in
premessa;
  c) al  2,5% per  le imprese  aventi meno di  50 dipendenti,  con un
fatturato annuo non  superiore a 5 milioni di ECU  ed in possesso del
requisito di indipendenza  cosi' come definito in  sede comunitaria e
recepito nella delibera C.I.P.E. sopra menzionata;
  d) al  2,5% per i  mutui destinati  alla costruzione di  alloggi di
tipo popolare,  ammortizzabili in  un periodo  non superiore  ad anni
quindici.
  Le misure come sopra fissate si applicheranno ai contratti di mutuo
stipulati  a  far tempo  dalla  data  di pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente  decreto sara' inviato alla  Ragioneria centrale presso
il Ministero del  tesoro e pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 settembre 1997
                                                  Il Ministro: Ciampi