IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'art. 18 del regolamento CEE  del Consiglio n. 822/87 del 16
marzo 1987, il  quale prevede che quando le  condizioni climatiche in
talune  zone   viticole  lo  rendano  necessario   gli  Stati  membri
interessati  possono autorizzare  l'aumento del  titolo alcolometrico
volumico  naturale (effettivo  o potenziale)  delle uve  fresche, del
mosto di uve, del mosto di uve parzialmentefermentato, del vino nuovo
ancora in fermentazione  ottenuti dai vitigni di cui  all'art. 69 del
regolamento medesimo, del vino atto a fare vino da tavola;
  Visto l'art. 8,  paragrafo 2, del regolamento CEE  del Consiglio n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, in una  delle zone viticole di cui all'art.
7  del regolamento  medesimo,  gli Stati  membri interessati  possono
autorizzare  l'aumento  del  titolo alcolometrico  volumico  naturale
(effettivo o potenziale) dell'uva fresca,  del mosto d'uva, del mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 4 del regolamento CEE  del Consiglio n. 2332/92 del 13
luglio 1992 il quale prevede  che ogni Stato membro puo' autorizzare,
quando le  condizioni climatiche nel  suo territorio lo  abbiano reso
necessario, l'arricchimento delle  partite destinate all'elaborazione
dei  vini  spumanti   definiti  al  punto  15   dell'allegato  1  del
regolamento CEE n. 822/87;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto l'attestato dell'assessorato  regionale all'agricoltura delle
regioni Marche,  Molise e Campania,  con i quali le  regioni suddette
hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la
vendemmia 1997,  condizioni climatiche  sfavorevoli ed  hanno chiesto
l'emanazione  del  provvedimento  che   autorizza  le  operazioni  di
arricchimento anzidette;
  Considerato che  la regione Campania  ha formulato la  richiesta di
tale pratica enologica limitatamente alla provincia di Benevento;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. Nella  campagna vitivinicola 1997/98 e'  consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale   dei  prodotti  citati  in
premessa, ottenuti  da uve raccolte nell'area  viticola delle regioni
Marche, Molise e della regione Campania, limitatamente alla provincia
di Benevento.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita'  previste dai  regolamenti comunitari sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  3. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana  ed entra  in vigore  il giorno  della sua
pubblicazione.
   Roma, 17 settembre 1997
                                                   Il Ministro: Pinto