Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto intesa ad ottenere l'integrazione dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Veneto" approvato con decreto dirigenziale 21 novembre 1995, ed integrato con decreto dirigenziale 27 febbraio 1996, limitatamente alla possibilita' di fare riferimento, nella designazione e presentazione dei vini da tavola di detta indicazione geografica tipica, rispettivamente al nome del vitigno Moscato giallo, per la provincia di Padova e del vitigno Groppello gentile, per la provincia di Vicenza; Visto il decreto dirigenziale 13 agosto 1997, contenente disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento; Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale - la integrazione al disciplinare di produzione di cui trattasi nel testo come di seguito riportato. Proposta di integrazione dell'annesso "I" - Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Veneto" Art. 2. (Omissis). Al terzo comma dopo le parole "Moscato bianco" sono inserite le parole "Moscato giallo", limitatamente alla provincia di Padova; dopo la parola "Franconia" sono inserite la parole "Groppello" (da Groppello gentile), limitatamente alla provincia di Vicenza.