IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il comma 4 dell'art. 16  della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
che istituisce il Fondo di  intervento integrativo per la concessione
dei prestiti d'onore previsti dallo stesso articolo;
  Visto il comma 89 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che consente la  destinazione di tale fondo anche  alla erogazione di
borse di studio previste dall'art. 8  della legge 2 dicembre 1991, n.
390;
  Visto  lo  stanziamento  del  capitolo 1527  "Fondo  di  intervento
integrativo  da  ripartire  tra  le regioni  per  la  concessione  di
prestiti d'onore  e borse di studio  di cui all'art. 8  della legge 2
dicembre  1991,  n. 390"  dello  stato  di previsione  del  Ministero
dell'universita'  e della  ricerca scientifica  e tecnologica  per il
1997, pari a 80,772 miliardi;
  Udito il parere  della Conferenza permanente per i  rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del
19 giugno 1997;
  Visti   i   dati  e   le   informazioni   raccolte  dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Destinazione del Fondo
  1.  Nelle more  dell'attuazione del  disposto  dei commi  1, 2,  3,
dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, i trasferimenti sul
Fondo  di  intervento integrativo  per  la  concessione dei  prestiti
d'onore e  delle borse di  studio, di seguito denominato  Fondo, sono
destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di
borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390
sino  all'esaurimento   delle  graduatorie   degli  idonei   al  loro
conseguimento:  secondo  le  modalita'   stabilite  dal  decreto  del
Presidente  del Consiglio  dei Ministri  del 30  aprile 1997  recante
"Uniformita'  di trattamento  nel diritto  agli studi  universitari",
pubblicato nel  supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 132
del 9 giugno 1997 - serie generale.
  2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province
autonome  utilizzano prioritariamente  le  risorse  proprie e  quelle
derivanti  dal gettito  della  tassa regionale  per  il diritto  allo
studio e successivamente quelle del Fondo.
  3. Le eventuali risorse del Fondo  eccedenti ai sensi dei commi 1 e
2 possono essere destinate dalle regioni e dalle province autonome a:
  a) concessione di prestiti d'onore ai sensi delle vigenti normative
regionali;
  b) concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo.