IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il comma 4 dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore previsti dallo stesso articolo; Visto il comma 89 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che consente la destinazione di tale fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; Visto lo stanziamento del capitolo 1527 "Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione di prestiti d'onore e borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il 1997, pari a 80,772 miliardi; Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del 19 giugno 1997; Visti i dati e le informazioni raccolte dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Decreta: Art. 1. Destinazione del Fondo 1. Nelle more dell'attuazione del disposto dei commi 1, 2, 3, dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, i trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento: secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 recante "Uniformita' di trattamento nel diritto agli studi universitari", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997 - serie generale. 2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo. 3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere destinate dalle regioni e dalle province autonome a: a) concessione di prestiti d'onore ai sensi delle vigenti normative regionali; b) concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo.