IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi "G.  D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273
del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592.:
  Visto il  regio decreto 20  giugno 1935, n. 1071,  convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica  in  data   2  ottobre  1995  recante  le
modificazioni  all'ordinamento didattico  universitario del  corso di
laurea in lingue e letterature straniere;
  Visti  i pareri  espressi dal  consiglio di  amministrazione e  dal
senato accademico nelle rispettive sedute del  10 aprile 1997 e del 1
aprile 1997;
  Visto  il parere  espresso  dal  Consiglio universitario  nazionale
nella seduta del 17 luglio 1997;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in  deroga al termine triennale  di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1933, n. 1592,  per i
motivi esposti  nelle delibere degli organi  accademici e convalidati
dal Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli studi "G.  D'Annunzio" di Chieti
approvato e modificato con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso indicato.
  Gli articoli dal 45 al 51  del titolo VI, relativi alla facolta' di
lingue  e  letterature straniere,  sono  soppressi  e sostituiti  dai
seguenti   nuovi   articoli   con   conseguente   scorrimento   della
numerazione:
                              Titolo VI
                         FACOLTA' DI LINGUE
                       E LETTERATURE STRANIERE
                              Art. 45.
  Il corso di laurea in lingue e letterature straniere afferisce alla
facolta' di lingue e letterature straniere.
                              Art. 46.
                      Accesso al corso di laurea
  L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni
di legge.
                              Art. 47.
                    Finalita' del corso di laurea
  Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo di
assicurare la preparazione  per le funzioni ed  attivita' che possono
essere  svolte   dai  laureati  del  settore   delle  lingue  moderne
eventualmente definite  dalla normativa  nazionale e  comunitaria. In
particolare il corso  di laurea ha lo scopo di  fornire le competenze
scientificoprofessionali pertinenti  all'ambito delle lingue  e delle
letterature,  culture, istituzioni  e civilta'  straniere, necessarie
per operare nella  scuola di ogni ordine e  grado, nell'editoria, nel
turismo, nei rapporti internazionali,  nella promozione della cultura
italiana all'estero e nell'informazione.
                              Art. 48.
              Durata e articolazione del corso di laurea
  La durata del corso di laurea  in lingue e letterature straniere e'
fissata in quattro anni.
  Il  numero  delle  annualita'  complessive sara'  non  inferiore  a
diciannove.
  Il corso di laurea si articola in due bienni.
  Il  primo biennio,  comune a  tutti gli  indirizzi, comprende  nove
annualita'.
  Il  secondo  biennio  e'  di  specializzazione  e  si  articola  in
indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualita'.
  Eventuali  annualita'  aggiuntive  indispensabili  alla  formazione
dell'indirizzo scelto saranno definite  dal consiglio della struttura
competente.
  Il consiglio  della struttura competente determinera'  le modalita'
di passaggio dal primo al secondo biennio.
                              Art. 49.
                    Lingue e letterature straniere
  Il corso di laurea prevede  quattro annualita' della prima lingua e
letteratura straniera  (lingua quadriennale)  e tre  annualita' della
seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale).
  Lo studente puo' chiedere di  portare a quattro le annualita' della
seconda lingua e letteratura  straniera (lingua quadriennalizzata), e
di aggiungere due o tre annualita'  di una terza linuga e letteratura
straniera,  secondo  modalita'  specifiche definite  dagli  organismi
competenti, sentite le strutture interessate.
  Gli  esami delle  lingue  e letterature  straniere comprendono  per
ciascun anno  di corso una  prova scritta e  orale di lingua,  le cui
modalita'  e propedeuticita'  sono determinate  dai singoli  corsi di
laurea.
                              Art. 50.
                            Biennio comune
Il biennio comune prevede le segunenti nove annualita':
  due  della  lingua  e  letteratura quadriennale,  ciascuna  con  la
relativa prova scritta e orale di lingua;
  due della lingua e letteratura  triennale, ciascuna con la relativa
prova scritta e orale di lingua;
  una dell'area disciplinare di italianistica (letteratura italiana),
cui va  fatta precedere come  propedeutica una prova scritta,  le cui
modalita' sono stabilite dalle strutture competenti;
  una dell'area disciplinare di  scienze storiche (storia medievale o
moderna o contemporanea);
  una dell'area  disciplinare di  scienze del linguaggio  o dell'area
disciplinare di scienze glottodidattiche;
  due a scelta guidata dai consigli delle strutture competenti.
                              Art. 51.
                     Biennio di specializzazione
  Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:
   filologicoletterario;
   linguisticoglottodidattico;
   storicoculturale;
   turisticomanageriale.
  Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualita':
  due  della  lingua  e  letteratura quadriennale,  ciascuna  con  la
relativa prova scritta e orale di lingua;
  una della lingua e letteratura  triennale, ciascuna con la relativa
prova scritta e orale di lingua;
  cinque caratterizzanti  dell'indirizzo, stabilito dal  consiglio di
facolta', sulla  base delle  finalita' specifiche di  ogni indirizzo,
delle  disponibilita'   effettive  dei   docenti  in   rapporto  agli
insegnamenti da ripartire, nonche'  delle attrezzature e/o del numero
di studenti iscritti al corso di laurea;
   due a scelta libera da parte dello studente.
                              Art. 52.
                          Aree disciplinari
  Ai  sensi dell'art.  9, lettera  d),  della legge  n. 341/1990,  le
facolta'  e i  corsi di  laurea -  in conformita'  con le  specifiche
annualita' previste per ciascun biennio  dagli articoli 6 e 7 secondo
criteri di coerenza  e di funzionalita' con gli  indirizzi attivati -
adotteranno  curricula didattici  fondati su  aree disciplinari,  che
comprendono una  o piu'  discipline scientifiche  affini, raggruppate
per  raggiungere  determinati obiettivi  didatticiformativi,  secondo
quanto previsto dall'art. 3.
  Oltre che alle aree disciplinari  di cui all'art. 6 italianistica -
settori scientificodisciplinari  L11A, L12A, L12C, L12D,  L12B, L12E,
scienze storiche,  settori scientificodisciplinari L02A,  L02B, L13E,
L13H, L13I,  L14A, L15B,  L23F, L23G, M01X,  M04X, M02A,  M02B, M03A,
M03B, M03C,  M03D, M08E,  M12A, M13X, P03X,  Q02X, Q03X,  Q04X, Q06A,
Q06B, scienze  del linguaggio - settori  scientificodisciplinari K05A
(linguaggi  e  traduttori),   K05C  (cibernetica),  L05B  (fondamenti
dell'informatica, linguaggi  di programmazione), L09A,  M07E, scienze
glottodidattiche   -  settori   scientificodisciplinari  L09H,   L16B
(didattica  della  lingua  francese), L17C  (didattica  della  lingua
spagnola), L17D (didattica della  lingua portoghese), L18C (didattica
della lingua  italiana), L19B  (didattica della lingua  tedesca, L12B
(didattica della lingua russa), le aree caratterizzanti gli indirizzi
saranno scelte anche dalle seguenti aree disciplinari:
  a) lingue  e letterature  straniere (un'area disciplinare  per ogni
lingua e letteratura:  anglistica, francesistica, germanistica, ecc.)
(settori scientificodisciplinari L06E, L09C,  L09E, L09F, L09G, L10B,
L10C, L13A,  L13B, L13D,  L14B, L14C, L14D,  L16A, L16B,  L17A, L17B,
L17C, L18A,  L18B, L18C,  L19A, L19B, L20B,  L20C, L21A,  L21B, L21C,
L21D, L22A,  L22B, L22C,  L22D, L23A, L23B,  L23C, L23D,  L24A, L24B,
L24C, L24D, L24E);
  b) scienze filologiche (settori scientificodisciplinari L05A, L05C,
L06A, L06B,  L06E, L09D,  L09C, L09E, L09F,  L09G, L10A,  L10B, L10C,
L10D, L11B,  L13A, L13B,  L13C, L14B, L14C,  L14D, L16A,  L16B, L17A,
L17C, L18A, L20A, L21A, L22A, L23A, L23B);
  c)  scienze della  letteratura (storia  della critica,  letterature
comparate, ecc.) (settori scientificodisciplinari L12C, L12D, M07D);
  d) scienze storico culturali  (storia della cultura, ecc.) (settori
scientificodisciplinari  L03D, L16A,  L17A, L17D,  L18A, L18B,  L19A,
L21B, M03A, M03B, M02A, M01X, M02B, M04X, M05X);
  e)  scienze dell'arte,  della  musica e  dello spettacolo  (settori
scientificodisciplinari  L'5G, L05H,  L05I, L23E,  L25A, L25B,  L25C,
L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C);
  f)  scienze  della comunicazione  (settori  scientificodisciplinari
Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E);
  g) scienze geografiche (settori scientificodisciplinari M06A, M06B,
P01G, P01H, P01J);
  h) scienze  dell'educazione (settori  scientificodisciplinari M09A,
M09B, M09C, M09D, M09E, M09F, M10A, M11A, M11B, M11C, M11D);
  i) scienze filosofiche (settori scientificodisciplinari L13F, L13G,
L23H, M07A,  M07B, M07C,  M07D, M08A, M08B,  M08C, M08D,  M08E, Q01A,
Q01B);
  j)  lingue  e  culture classiche  (settori  scientificodisciplinari
L02A, L02B, L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, L08C, M08B, M12B);
  k)  altre aree  disciplinari,  secondo gli  indirizzi attivati,  ai
sensi del precedente art. 7: scienze economiche P01A, P02B, P03X.
  Per ogni  area disciplinare le strutture  competenti indicheranno i
settori scientificodisciplinari  e i relativi insegnamenti  di cui al
decreto presidenziale 12 aprile 1994.
                              Art. 53.
                           Esame di laurea
  L'esame di  laurea consiste nella discussione  di una dissertazione
scritta,  nell'ambito  della  civilta'  della  lingua  e  letteratura
quadriennale  o quadriennalizzata,  su un  argomento coerente  con il
piano degli studi seguito  dallo studente, secondo modalita' definite
dalla struttura competente.
  Il diploma di laurea menzionera' la lingua quadriennale e la lingua
triennale (o quadriennalizzata).
  Dell'indirizzo seguito si fara' menzione nel certificato di laurea.
                              Art. 54.
                    Articolazione della didattica
  L'impegno   didattico  complessivo   e'  fissato   dagli  organismi
competenti.
  L'attivita'  didatticoformativa del  corso di  laurea e'  teorica e
pratica  e comprende  corsi  di  lezioni, esercitazioni,  laboratori,
seminari,  dimostrazioni,   attivita'  guidate,  prove   parziali  di
accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio
all'esero, fuizione di programmi radiotelevisivi in lingua straniera,
letture di giornali e riviste in lingua straniera, forme di tutorato.
  Di  norma   ogni  annualita',   cui  corrispondera'  un   corso  di
insegnamento, ha una durata di  circa cento ore, comprensive di tutte
le  attivita'   didattiche.  Per  motivare  esigenze   didattiche  e'
possibile svolgere corsi aventi una  durata minima di circa cinquanta
ore. Le facolta'  possono istituire corsi integrati  costituiti da un
massimo di due moduli; i docenti  di ciascun modulo fanno parte della
commissione di esame.
                              Art. 55.
                        Manifesto degli studi
  All'atto della  predisposizione del manifesto annuale  degli studi,
il consiglio di facolta'  determinera', con apposita delibera, quanto
espressamente  previsto  dal comma  2  dell'art.  11 della  legge  n.
431/1990.
  In particolare, il consiglio di facolta':
  a)  propone il  numero di  posti a  disposizione degli  iscritti al
primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 2;
  b) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento (monodisciplinari
od  integrati),  che  costituiscono   le  singole  annualita',  e  le
denominazioni  delle discipline  dei corsi,  desumendole dai  settori
scientificodisciplinari,  nel vincolo  della  normativa nazionale  ed
eventualmente della  C.E.E. Definisce inoltre le  specificazioni piu'
opportune   (I,  II,   generale,  avanzato,   ecc.)  che   giovino  a
differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici;
  c) sentite  le strutture  interessate, fissa la  frazione temporale
delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata;
  d) precisa le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto;
  e) fissa  il piano degli  studi per ogni anno  di corso e  per ogni
indirizzo attivato;
  f) determina  i raccordi richiesti delle  eventuali direttive della
C.E.E.
                              Art. 56.
           Corso di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti
  Il corso di laurea in  lingue e letterature straniere e' dichiarato
affine ai  corsi di laurea  e ai corsi  di diploma delle  facolta' di
lingue  e  letterature  straniere, lettere  e  filosofia,  magistero,
scienze della formazione, scienze della comunicazione, e delle scuole
superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori.
  Per il riconoscimento degli insegnamenti,  ai fini del passaggio da
tali corsi e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in lingue
e  letterature  straniere,  i  consigli  degli  organismi  competenti
adotteranno  il  criterio  generale della  loro  validita'  culturale
(propedeutica   o   professionale),  nell'ottica   della   formazione
richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.
  La facolta'  potra' riconoscere gli insegnamenti  seguiti con esito
positivo  nei corsi  di diploma  universitario, indicando  le singole
corrispondenze,  anche parziali,  con gli  insegnamenti del  corso di
laurea.
  La  facolta'  indichera'  inoltre sia  gli  eventuali  insegnamenti
integrativi, appositamente  istituiti ed attivati, per  completare la
formazione  per accedere  al corso  di laurea,  che gli  insegnamenti
specifici del corso di laurea  necessari per conseguire il diploma di
laurea.  Gli   insegnamenti  integrativi  non   sono  necessariamente
propedeutici agli insegnamenti specifici.
  La facolta' indichera' inoltre l'anno  di corso del corso di laurea
cui lo studente si potra' iscrivere.
  Nei trasferimenti degli studenti dal corso  di laurea a un corso di
diploma  universitario,  la  facolta' riconoscera'  gli  insegnamenti
sempre  col criterio  della loro  utilita' ai  fini della  formazione
necessaria per  il conseguimento del  nuovo titolo e  indicheranno il
piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno del
corso cui lo studente potra' iscriversi.
                              Art. 57.
                          Norme transitorie
  Gli studenti  gia' iscritti potranno completare  gli studi previsti
dal precedente ordinamento.
  La  facolta' inoltre  e' tenuta  a  stabilire le  modalita' per  la
convalida di tutti gli esami  sostenuti qualora gli studenti iscritti
optino per il  nuovo ordinamento. L'opzione per  il nuovo ordinamento
potra'   essere  esercitata   entro  quattro   anni  dalla   data  di
immatricolazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Chieti, 15 settembre 1997
                                                Il rettore: Crescenti