Il Rettore
VISTO           il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore,
             approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933,  n.  1592  e
             successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO               il R.D. legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a
             modifiche e aggiornamenti al  Testo  Unico  delle  leggi
             sull'Istruzione   superiore  convertito  nella  legge  2
             gennaio 1936, n. 73;
VISTO             il R.D. 30  settembre  1938,  n.  1652,  contenente
             disposizioni  sull'Ordinamento didattico universitario e
             successive modificazioni;
VISTO             il D.P.R. 11  luglio  1980,  n.  382,  relativo  al
             riordinamento  della  docenza  universitaria  e relativa
             fascia   di   formazione    per    la    sperimentazione
             organizzativa e didattica;
VISTO             il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, sul riordino delle
             scuole  dirette  a  fini  speciali,  delle   scuole   di
             specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
VISTI          gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168,
             istitutiva  del  Ministero  dell'Universita'   e   della
             Ricerca scientifica e tecnologica;
VISTA           la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma
             degli ordinamenti didattici universitari;
VISTO         il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl.  ordinario
             alla G.U. N. 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni
             all'ordinamento  didattico universitario relativamente a
             varie scuole di specializzazione del settore medico;
VISTE         le delibere della Facolta' di Medicina e Chirurgia  che
             nelle  sedute  del  20.02.1996  e  del  14.05.1996 hanno
             proposto    il    riordinamento    della    scuola    di
             specializzazione in "Cardiologia";
VISTE         le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del
             Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente  del
             22.07.1996 e 29.07.1996, con le quali e' stata approvata
             la   proposta   di  modifica  all'ordinamento  didattico
             universitario    relativamente    alle     scuole     di
             specializzazione del settore medico;
VISTA          la proposta formulata dal Ministero dell'Universita' e
             della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle  Autorita'
             Accademiche  di questa Universita', con note n. 1448 del
             17.07.1996 e n. 1632 del 07.08.1996;
VISTA        la nota ministeriale n. 3227 del 04.11.1996,  contenente
             il  parere  favorevole  espresso dal C.U.N. nella seduta
             del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle  scuole
             di  specializzazione  dell'area  sanitaria  fra le quali
             quella di "Cardiologia";
RICONOSCIUTA la  particolare  necessita'  di  approvare  la  modifica
             proposta   in   deroga   al  termine  triennale  di  cui
             all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31  agosto
             1933 n. 1592;
VISTO          il D.R. n. 2148 del 28.07.97 relativo al riordinamento
             della Scuola di Specializzazione in "Cardiologia";
VISTO       il D.R. n. 2285 del 8/9/97 con il quale e' stato disposto
             l'annullamento  del  precitato D.R. n. 2148 del 28.07.97
             e, nel  contempo,  l'emanazione  di  un  ulteriore  D.R.
             contenente  il  nuovo  testo  relativo  al riordinamento
             della Scuola di Specializzazione in "Cardiologia";
                               DECRETA
Lo Statuto dell'Universita' degli  Studi  di  Cagliari,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso indicato:
                             - ART. 1 -
Gli  articoli  dal  n.  141  al  n.  148  relativi  alla  scuola   di
specializzazione  in  "Cardiologia"  sono  soppressi  e sostituiti da
quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.