Il Rettore
VISTO         il Testo Unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
             approvato  con  Regio  Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e
             successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO        il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo
             a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico  delle  leggi
             sull'Istruzione   superiore  convertito  nella  legge  2
             gennaio 1936, n.  73;
VISTO             il R.D. 30  settembre  1938,  n.  1652,  contenente
             disposizioni  sull'Ordinamento didattico universitario e
             successive modificazioni;
VISTO        il DPR 11 luglio 1980, N. 382, relativo al riordinamento
             della  docenza  universitaria  e  relativa   fascia   di
             formazione   per   la  sperimentazione  organizzativa  e
             didattica;
VISTO        il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982  n.
             162  sul  riordino delle scuole dirette a fini speciali,
             delle  scuole  di  specializzazione  e  dei   corsi   di
             perfezionamento;
VISTI          gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168,
             istitutiva  del  Ministero  dell'Universita'   e   della
             Ricerca scientifica e tecnologica;
VISTA           la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma
             degli ordinamenti didattici universitari;
VISTO         il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl.  ordinario
             alla G.U. N. 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni
             all'ordinamento  didattico universitario relativamente a
             varie scuole di specializzazione del settore medico;
VISTA         la delibera della Facolta' di Medicina e Chirurgia  che
             nella seduta del 14.05.1996 ha proposto il riordinamento
             della   scuola  di  specializzazione  in  "Medicina  del
             Lavoro";
VISTE        le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e  del
             Senato  Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del
             22.07.1996 e 29.07.1996 con le quali e' stata  approvata
             la   proposta   di  modifica  all'ordinamento  didattico
             universitario    relativamente    alle     scuole     di
             specializzazione del settore medico;
VISTA           la proposta formulata al Ministero dell'Universita' e
             della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle  Autorita'
             Accademiche  di questa Universita', con note n. 1448 del
             17.07.1996 e n. 1632 del 07.08.1996;
VISTA         la nota ministeriale n. 3227 del 04.11.1996  contenente
             il parere del C.U.N.;
VISTO       il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario
             Nazionale,  nella  seduta  del  10.10.1996, in merito al
             riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area
             sanitaria fra le quali quella di "Medicina del Lavoro";
RICONOSCIUTA la  particolare  necessita'  di  approvare  la  modifica
             proposta   in   deroga   al  termine  triennale  di  cui
             all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31  agosto
             1933 n. 1592;
                               DECRETA
Lo  Statuto  dell'Universita'  degli  Studi  di Cagliari, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso indicato:
                             - ART. 1 -
Gli   articoli  dal  n.  274  al  n.  281  relativi  alla  scuola  di
specializzazione in "Medicina del Lavoro" sono soppressi e sostituiti
da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.