Il Rettore VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni; VISTO il DPR 11 luglio 1980, N. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982 n. 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica; VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; VISTO il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl. ordinario alla G.U. N. 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico; VISTA la delibera della Facolta' di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 14.05.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Medicina del Lavoro"; VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996 con le quali e' stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorita' Accademiche di questa Universita', con note n. 1448 del 17.07.1996 e n. 1632 del 07.08.1996; VISTA la nota ministeriale n. 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.; VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Medicina del Lavoro"; RICONOSCIUTA la particolare necessita' di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592; DECRETA Lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso indicato: - ART. 1 - Gli articoli dal n. 274 al n. 281 relativi alla scuola di specializzazione in "Medicina del Lavoro" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.