Il Rettore
VISTO         il Testo Unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
             approvato  con  Regio  Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e
             successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO        il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo
             a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico  delle  leggi
             sull'Istruzione   superiore  convertito  nella  legge  2
             gennaio 1936, n.  73;
VISTO             il R.D. 30  settembre  1938,  n.  1652,  contenente
             disposizioni  sull'Ordinamento didattico universitario e
             successive modificazioni;
VISTO             il D.P.R. 11  luglio  1980,  n.  382,  relativo  al
             riordinamento  della  docenza  universitaria  e relativa
             fascia   di   formazione    per    la    sperimentazione
             organizzativa e didattica;
VISTO        il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982, n.
             162,  sul riordino delle scuole dirette a fini speciali,
             delle  scuole  di  specializzazione  e  dei   corsi   di
             perfezionamento;
VISTI          gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168,
             istitutiva  del  Ministero  dell'Universita'   e   della
             Ricerca scientifica e tecnologica;
VISTA           la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma
             degli ordinamenti didattici universitari;
VISTO         il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl.  ordinario
             alla G.U. N. 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni
             all'ordinamento  didattico universitario relativamente a
             varie scuole di specializzazione del settore medico e il
             D.M. 05.05.97, pubblicato nella G.U.  del  17.06.97,  n.
             139,  contenente  rettifiche  agli  ordinamenti di varie
             scuole di specializzazione del settore medico;
VISTA         la delibera della Facolta' di Medicina e Chirurgia  che
             nella seduta del 14.05.1996 ha proposto il riordinamento
             della  scuola  di  specializzazione in "Neuropsichiatria
             Infantile";
VISTE        le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e  del
             Senato  Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del
             22.07.1996 e 29.07.1996, con le quali e' stata approvata
             la  proposta  di  modifica   all'ordinamento   didattico
             universitario     relativamente     alle    scuole    di
             specializzazione del settore medico;
VISTA         la proposta formulata al Ministero  dell'Universita'  e
             della  Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorita'
             Accademiche di questa Universita', con note n. 1448  del
             17.07.1996 e n. 1632 del 07.08.1996;
VISTA          la nota ministeriale n. 3227 del 04.11.1996 contenente
             il parere del C.U.N.;
VISTO       il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario
             Nazionale, nella seduta del  10.10.1996,  in  merito  al
             riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area
             sanitaria  fra  le  quali  quella  di  "Neuropsichiatria
             Infantile";
RICONOSCIUTA  la  particolare  necessita'  di  approvare  la modifica
             proposta  in  deroga  al  termine   triennale   di   cui
             all'ultimo  comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto
             1933 n. 1592;
                               DECRETA
Lo Statuto dell'Universita' degli  Studi  di  Cagliari,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso indicato:
                             - ART. 1 -
Gli  articoli  dal  n.  337  al  n.  344  relativi  alla  scuola   di
specializzazione  in  "Neuropsichiatria  Infantile"  sono soppressi e
sostituiti da quelli indicati all'art. 3.