Il Rettore
VISTO           il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore,
             approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933,  n.  1592  e
             successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO        il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo
             a  modifiche  e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi
             sull'Istruzione  superiore  convertito  nella  legge   2
             gennaio 1936, n.  73;
VISTO                il  R.D.  30 settembre 1938, n. 1652, contenente
             disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario  e
             successive modificazioni;
VISTO                il  D.P.R.  11  luglio 1980, n. 382, relativo al
             riordinamento della  docenza  universitaria  e  relativa
             fascia    di    formazione    per   la   sperimentazione
             organizzativa e didattica;
VISTO        il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982, n.
             162, sul riordino delle scuole dirette a fini  speciali,
             delle   scuole   di  specializzazione  e  dei  corsi  di
             perfezionamento;
VISTI        gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989,  n.  168,
             istitutiva   del   Ministero  dell'Universita'  e  della
             Ricerca Scientifica e tecnologica;
VISTA         la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  la  riforma
             degli ordinamenti didattici universitari;
VISTO          il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl. ordinario
             alla G.U. N. 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni
             all'ordinamento didattico universitario relativamente  a
             varie scuole di specializzazione del settore medico;
VISTA          la delibera della Facolta' di Medicina e Chirurgia che
             nella seduta del 14.05.1996 ha proposto il riordinamento
             della scuola di specializzazione in "Oncologia";
VISTE        le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e  del
             Senato  Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del
             22.07.1996 e 29.07.1996 con le quali e' stata  approvata
             la   proposta   di  modifica  all'ordinamento  didattico
             universitario    relativamente    alle     scuole     di
             specializzazione del settore medico;
VISTA           la proposta formulata al Ministero dell'Universita' e
             della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle  Autorita'
             Accademiche  di questa Universita', con note n. 1448 del
             17.07.1996 e n. 1632 del 07.08.1996;
VISTA         la nota ministeriale n. 3227 del 04.11.1996  contenente
             il parere del C.U.N.;
VISTO       il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario
             Nazionale,  nella  seduta  del  10.10.1996, in merito al
             riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area
             sanitaria fra le quali quella di "Oncologia";
RICONOSCIUTA la  particolare  necessita'  di  approvare  la  modifica
             proposta   in   deroga   al  termine  triennale  di  cui
             all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31  agosto
             1933 n. 1592;
                               DECRETA
Lo  Statuto  dell'Universita'  degli  Studi  di Cagliari, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso indicato:
                             - ART. 1 -
Gli   articoli  dal  n.  361  al  n.  368  relativi  alla  scuola  di
specializzazione in "Oncologia" sono soppressi e sostituiti da quelli
indicati all'art. 3.