IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,   recante:    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia  di pubblico impiego a norma  dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  25 gennaio 1994,
n. 144,  e successive  modificazioni ed integrazioni,  recante "Norme
per  l'organizzazione   ed  il  funzionamento  dell'Agenzia   per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
  Viste  le direttive  del 5  settembre 1994  e del  1 febbraio  1995
impartite dal  Presidente del Consiglio dei  Ministri all'Agenzia per
la rappresentanza  negoziale delle pubbliche  amministrazioni (ARAN),
previa  intesa  con  le   amministrazioni  regionali  espressa  dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni  e delle province autonome di
Trento  e di  Bolzano, per  il personale  dipendente dalle  regioni e
dagli   enti   regionali,   e   dopo  avere   acquisito   il   parere
dell'Associazione nazionale dei comuni  d'Italia (ANCI) e dell'Unione
delle province d'Italia (UPI);
  Vista la legge  23 dicembre 1994, n. 725 (legge  finanziaria per il
1995), ed  in particolare l'art.  2, comma 9,  con il quale  e' stata
determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire
3.800 miliardi,  rispettivamente per gli  anni 1995, 1996 e  1997, la
spesa  relativa ai  rinnovi contrattuali  del personale  dei comparti
"Ministeri", "Aziende  ed Amministrazioni dello Stato  ad ordinamento
autonomo ...", "Scuola" e "Universita'";
  Visto il contratto collettivo nazionale  di lavoro del comparto del
personale della  "Scuola", sottoscritto il  4 agosto 1995,  a seguito
del Provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione del 21 luglio
1995, registrato alla  Corte dei conti il 2 agosto  1995, registro n.
96,  atti  di  Governo,  foglio  n.  1,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 109 alla Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 207 del
5 settembre 1995;
  Vista la lettera prot. n. 4509 del 3 luglio 1997 (pervenuta in data
8 luglio  1997), con la quale  l'ARAN - in attuazione  degli articoli
51, comma 1, e 52, comma  3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni  ed integrazioni - ha trasmesso, ai
fini dell'"autorizzazione alla  sottoscrizione", i "testi concordati"
il  1  luglio  1997  interpretativi  dell'art.  19,  dell'art.  41  e
dell'art.  69  al CCNL  del  comparto  del personale  della  "Scuola"
sottoscritto il 4 agosto 1995,  unitamente ad una relazione in merito
all'articolato;
  Visti  i  testi  dei   tre  accordi  di  interpretazione  autentica
dell'art. 19,  dell'art. 41 e  dell'art. 69 del  contratto collettivo
nazionale di  lavoro del  personale della  "Scuola" sottocritto  il 4
agosto  1995, concordato  in  data  1 luglio  1997  tra  l'ARAN e  le
confederazioni  sindacali  CGIL,  CISL,  UIL,  CISAL  e  USPPI  e  le
organizzazioni sindacali CGIL/SNS, CISL/Scuola, UIL/Scuola e UNAMS;
  Considerato  che i  testi concordati  in data  1 luglio  1997 degli
accordi  interpretativi  in  questione  non  comportano  alcun  onere
aggiuntivo  rispetto   a  quelli   gia'  previsti  nel   citato  CCNL
sottoscritto  in  data  4  agosto  1995,  cosi'  come  precisato  nei
prospetti redatti  ai sensi dell'art.  51 del decreto  legislativo n.
29/1993 allegati ai predetti accordi;
  Visto l'art. 51, comma 1,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470, e dal  decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.  546 -, il quale
prevede che,  ai fini  della autorizzazione alla  sottoscrizione, "il
Governo,  nei  quindici  giorni  successivi, si  pronuncia  in  senso
positivo  o  negativo,  tenendo   conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi  dei contratti  collettivi anche  decentrati relativi  al
precedente periodo  contrattuale e  della conformita'  alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione  del  18  luglio 1997,  concernente  l'"Autorizzazione  alla
sottoscrizione" del testo concordato in precedenza citato;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 31
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 121 del 4 giugno
1996, con il quale il Ministro  per la funzione pubblica, sen. Franco
Bassanini, e'  stato delegato a  provvedere alla "attuazione  ... del
decreto   legislativo  3   febbraio   1993,  n.   29,  e   successive
modificazioni ed  integrazioni ..." e  ad "esercitare ...  ogni altra
funzione  attribuita dalle  vigenti  disposizioni  al Presidente  del
Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ..
1) Funzione pubblica";
  A nome del Governo;
                              Autorizza
  ai sensi dell'art. 51, comma  1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.  29, e  successive modificazioni ed  integrazioni, l'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni
(ARAN)   alla   sottoscrizione   dei   testi  di   tre   accordi   di
interpretazione autentica  dell'art. 19, dell'art. 41  e dell'art. 69
del  contratto collettivo  nazionale  di lavoro  del personale  della
"Scuola" sottoscritto il  4 agosto 1995, concordato in  data 1 luglio
1997 tra l'ARAN e le  confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL
e  USPPI   e  le  organizzazioni  sindacali   CGIL/SNS,  CISL/Scuola,
UIL/Scuola e UNAMS.
  Ai sensi dell'art. 51, comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive  modificazioni ed integrazioni, la presente
autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
   Roma, 18 luglio 1997
  p.  Il Presidente  del Consiglio  dei Ministri  Il Ministro  per la
funzione pubblica Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 2