IL VICE COMMISSARIO
  (Art. 5 della  legge 24 febbraio 1992, n. 225.  Ordinanza D.P.C. n.
2554  del 4  aprile 1997.  Ordinanza  commissariale n.  B/194 del  19
aprile 1997).
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro   dell'interno  delegato  per  il
coordinamento della protezione  civile n. 2554 del 4  aprile 1997 con
la quale il presidente della  regione Toscana e' nominato commissario
delegato  per tutti  gli  interventi  infrastrutturali di  emergenza,
compresi  qualle relativi  ai dissesti  idrogeologici verificatisi  o
aggravati nei territori dei comuni della provincia di Massa e Carrara
di cui all'art. 1 della medesima ordinanza;
  Vista l'ordinanza del  Ministro dell'interno n. 2591  del 26 maggio
1997 che  modifica la  predetta ordinanza  n. 2554  con l'inserimento
dell'art.   6-bis,  disponendo   l'assegnazione   di  un   contributo
straordinario  nel limite  massimo di  lire 80  milioni per  favorire
l'immediata  ripresa delle  attivita'  produttive  nei territori  dei
comuni medesimi;
  Ritenuto  che   all'assegnazione  dei  predetti   contributi  debba
provvedere   il   commissario   delegato,  avvalendosi   dei   comuni
territorialmente competenti,  come previsto dalla  medesima ordinanza
n. 2554/97 per i contributi ai nuclei familiari evacuati;
  Ritenuto  quindi necessario  procedere  a  dettare le  disposizioni
operative per la concessione ed erogazione del contributo medesimo;
  Valutato che, in analogia con  quanto disposto dal decreto-legge 12
novembre 1996, n. 576, convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677,
a favore  delle imprese colpite  dalgi eventi alluvionali  del giugno
1996 in Versilia e Garfagnana, il contributo in oggetto sia destinato
alle imprese industriali, agroindustriali, commerciali, di servizi ed
artigianali  aventi  sede  o  unita' produttive  nei  comuni  di  cui
all'art.  1 dell'ordinanza  n. 2554/97  che, a  seguito degli  eventi
alluvionali del novembre del 1996, abbiano subito il danneggiamento o
la distruzione di beni immobili,  beni mobili, beni mobili registrati
e scorte di proprieta';
  Valutato  altresi'  che  l'ammontare  del  contributo  spettante  a
ciascuna  impresa  sia  determinato in  misura  percentuale  rispetto
all'ammontare dei danni subiti e accertati e che tale percentuale, da
determinare con successivo provvedimento, sia costituita dal rapporto
tra l'entita' complessiva dei danni accertati  ai beni di cui sopra e
la disponibilita' finanziaria di  lire 80 milioni stabilita dall'art.
6-bis dell'ordinanza n. 2554/97;
  Ritenuto che l'accertamento dei danni subiti sia effettuato, sempre
in analogia con le procedure  previste per gli eventi alluvionali del
giugno 1996 in Versilia e Garfagnana, tramite perizia giurata redatta
da  professionisti  iscritti  agli  ordini degli  ingegneri  e  degli
architetti od al  collegio dei geometri, con relativi  oneri a carico
delle  imprese e  che ai  fini  della redazione  della perizia  siano
osservati  i  criteri di  valutazione  disposti  con il  decreto  del
Presidente della giunta regionale n. 55 del 2 aprile 1997;
  Ritenuto altresi'  di avvalersi  dei comuni  per la  concessione ed
erogazione del contributo;
  Vista l'ordinanza commissariale n. B/194  del 19 aprile 1997 con la
quale il  sottoscritto e'  stato nominato  vice commissario  ai sensi
dell'art. 2, comma 2, della citata ordinananza D.P.C. n. 2554/97;
                               Ordina:
  1.  Alle  imprese  industriali,  agroindustriali,  commerciali,  di
servizi e artigianali  aventi sede o unita' produttive  nei comuni di
cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2554 del 4
aprile  1997 che,  a seguito  degli eventi  alluvionali del  novembre
1996, abbiano subito danni a beni immobili, mobili, mobili registrati
e scorte in loro proprieta' e' concesso un contributo a fondo perduto
il  cui  ammontare  e'  determinato in  misura  percentuale  rispetto
all'ammontare dei  danni subiti e  accertati ai sensi  della presente
ordinanza.
  2. La percentuale di cui  al punto precedente sara' determinata con
successivo provvedimento ed e'  costituita dal rapporto tra l'entita'
complessiva  dei  danni   accertati  ai  beni  di  cui   sopra  e  la
disponibilita' finanziaria di lire  80 milioni stabilita dall'art. 6-
bis dell'ordinanza n. 2554/97;
  3. L'accertamento  dei danni e' effettuato  tramite perizia giurata
redatta  da professionisti  iscritti agli  ordini degli  ingegneri ed
architetti o al collegio dei geometri. Le spese per la perizia sono a
carico dei soggetti interessati.
  4. Ai  fini della redazione  della perizia giurata si  applicano le
disposizioni  dettate   con  decreto  del  Presidente   della  giunta
regionale n.  55 del 2  aprile 1997, allegato  " A", punti  2.5, 2.6,
2.7, sostituendo la data del 19  giugno 1996 ivi indicata con la data
16 novembre 1997;
  5. Le  domande per la  concessione del contributo, con  allegata la
perizia  giurata, dovranno  essere presentate  al sindaco  del comune
territorialmente competente entro il termine di sessanta giorni dalla
data  della  presente  ordinanza  e dovranno  contenere  le  seguenti
indicazioni:
  dati  identificativi del  legale  rappresentante (luogo  e data  di
nascita, residenza, codice fiscale);
  dati identificativi dell'imprea (sede legale, partita IVA, numero e
data iscrizione C.C.I.A.A., attivita' svolta);
  dati identificativi e proprieta'  dell'immobile sede dell'impresa o
dell'unita'  produttiva  danneggiata  o all'interno  della  quale  si
trovavano i beni danneggiati);
  dichiarazione  che  tutti  i  beni oggetto  della  perizia  giurata
allegata   sono  di   proprieta'   dell'impresa   e  sono   destinati
all'attivita' di impresa.
  La  domanda dovra'  essere sottoscritta  dal legale  rappresentante
dell'impresa e la sottoscrizione autenticata  ai sensi della legge n.
15/1968.
  6. Il  sindaco, verificata  la completezza delle  domande pervenute
entro il termine  e accertata l'esattezza dei  dati identificativi di
cui  al precedente  punto  5, ammette  con  proprio provvedimento  le
domande   a  contributo   e  comunica   al  commissario   l'ammontare
complessivo  dei danni  accertati.  Sulla  base della  determinazione
della  percentuale  di  cui  al  punto  2  il  sindaco  determina  il
contributo e, entro  trenta giorni dalla data di  accredito dei fondi
da parte della regione, provvede alla relativa erogazione.
  7.  La presente  ordinanza e'  pubblicata nel  Bollettino ufficiale
della regione Toscana  e comunicata ai sindaci dei comuni  di Massa e
Carrara elencati all'art. 1  dell'ordinanza del Ministro dell'interno
n. 2554  del 4  aprile 1997,  che provvedono,  con le  forme previste
dall'ordinamento vigente, ad assicurarne la massima diffusione.
   Firenze, 15 settembre 1997
                                      Il vice commissario: Fontanelli