IL VICE COMMISSARIO (Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997). Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 con la quale il presidente della regione Toscana e' nominato commissario delegato per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi qualle relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravati nei territori dei comuni della provincia di Massa e Carrara di cui all'art. 1 della medesima ordinanza; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2591 del 26 maggio 1997 che modifica la predetta ordinanza n. 2554 con l'inserimento dell'art. 6-bis, disponendo l'assegnazione di un contributo straordinario nel limite massimo di lire 80 milioni per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive nei territori dei comuni medesimi; Ritenuto che all'assegnazione dei predetti contributi debba provvedere il commissario delegato, avvalendosi dei comuni territorialmente competenti, come previsto dalla medesima ordinanza n. 2554/97 per i contributi ai nuclei familiari evacuati; Ritenuto quindi necessario procedere a dettare le disposizioni operative per la concessione ed erogazione del contributo medesimo; Valutato che, in analogia con quanto disposto dal decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677, a favore delle imprese colpite dalgi eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana, il contributo in oggetto sia destinato alle imprese industriali, agroindustriali, commerciali, di servizi ed artigianali aventi sede o unita' produttive nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2554/97 che, a seguito degli eventi alluvionali del novembre del 1996, abbiano subito il danneggiamento o la distruzione di beni immobili, beni mobili, beni mobili registrati e scorte di proprieta'; Valutato altresi' che l'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa sia determinato in misura percentuale rispetto all'ammontare dei danni subiti e accertati e che tale percentuale, da determinare con successivo provvedimento, sia costituita dal rapporto tra l'entita' complessiva dei danni accertati ai beni di cui sopra e la disponibilita' finanziaria di lire 80 milioni stabilita dall'art. 6-bis dell'ordinanza n. 2554/97; Ritenuto che l'accertamento dei danni subiti sia effettuato, sempre in analogia con le procedure previste per gli eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana, tramite perizia giurata redatta da professionisti iscritti agli ordini degli ingegneri e degli architetti od al collegio dei geometri, con relativi oneri a carico delle imprese e che ai fini della redazione della perizia siano osservati i criteri di valutazione disposti con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 55 del 2 aprile 1997; Ritenuto altresi' di avvalersi dei comuni per la concessione ed erogazione del contributo; Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto e' stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinananza D.P.C. n. 2554/97; Ordina: 1. Alle imprese industriali, agroindustriali, commerciali, di servizi e artigianali aventi sede o unita' produttive nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2554 del 4 aprile 1997 che, a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1996, abbiano subito danni a beni immobili, mobili, mobili registrati e scorte in loro proprieta' e' concesso un contributo a fondo perduto il cui ammontare e' determinato in misura percentuale rispetto all'ammontare dei danni subiti e accertati ai sensi della presente ordinanza. 2. La percentuale di cui al punto precedente sara' determinata con successivo provvedimento ed e' costituita dal rapporto tra l'entita' complessiva dei danni accertati ai beni di cui sopra e la disponibilita' finanziaria di lire 80 milioni stabilita dall'art. 6- bis dell'ordinanza n. 2554/97; 3. L'accertamento dei danni e' effettuato tramite perizia giurata redatta da professionisti iscritti agli ordini degli ingegneri ed architetti o al collegio dei geometri. Le spese per la perizia sono a carico dei soggetti interessati. 4. Ai fini della redazione della perizia giurata si applicano le disposizioni dettate con decreto del Presidente della giunta regionale n. 55 del 2 aprile 1997, allegato " A", punti 2.5, 2.6, 2.7, sostituendo la data del 19 giugno 1996 ivi indicata con la data 16 novembre 1997; 5. Le domande per la concessione del contributo, con allegata la perizia giurata, dovranno essere presentate al sindaco del comune territorialmente competente entro il termine di sessanta giorni dalla data della presente ordinanza e dovranno contenere le seguenti indicazioni: dati identificativi del legale rappresentante (luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale); dati identificativi dell'imprea (sede legale, partita IVA, numero e data iscrizione C.C.I.A.A., attivita' svolta); dati identificativi e proprieta' dell'immobile sede dell'impresa o dell'unita' produttiva danneggiata o all'interno della quale si trovavano i beni danneggiati); dichiarazione che tutti i beni oggetto della perizia giurata allegata sono di proprieta' dell'impresa e sono destinati all'attivita' di impresa. La domanda dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e la sottoscrizione autenticata ai sensi della legge n. 15/1968. 6. Il sindaco, verificata la completezza delle domande pervenute entro il termine e accertata l'esattezza dei dati identificativi di cui al precedente punto 5, ammette con proprio provvedimento le domande a contributo e comunica al commissario l'ammontare complessivo dei danni accertati. Sulla base della determinazione della percentuale di cui al punto 2 il sindaco determina il contributo e, entro trenta giorni dalla data di accredito dei fondi da parte della regione, provvede alla relativa erogazione. 7. La presente ordinanza e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana e comunicata ai sindaci dei comuni di Massa e Carrara elencati all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2554 del 4 aprile 1997, che provvedono, con le forme previste dall'ordinamento vigente, ad assicurarne la massima diffusione. Firenze, 15 settembre 1997 Il vice commissario: Fontanelli