IL COMITATO ISTITUZIONALE
  Vista  la legge  18 maggio  1989, n.  183, recante:  "Norme per  il
riassetto organizzativo e  funzionale della difesa del  suolo", ed in
particolare gli articoli 12 e 17;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 10
agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorita' di Bacino del Fiume
Arno";
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  253,  recante  disposizioni
integrative alla citata legge n. 183 / 1989;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
  Vista la legge 5 gennaio  1994, n. 36, concernente "Disposizioni in
materia di risorse idriche";
  Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
cosi'  come modificato  ed  integrato dalla  legge  di conversione  4
dicembre 1993, n. 493, che  dispone: "in attesa dell'approvazione del
Piano  di  Bacino,  le  autorita'  di  Bacino,  tramite  il  comitato
istituzionale, adottano  misure di  salvaguardia (...). Le  misure di
salvaguardia sono immediatamente vincolanti  e restano in vigore fino
all'approvazione del  Piano di Bacino  e comunque per un  periodo non
superiore a tre anni";
  Vista la propria precedente deliberazione  n. 89 del 15 aprile 1996
con la quale si provvedeva a  porre sotto vincolo di non coltivazione
agricola, di  non utilizzazione per  allevamenti zootecnici e  di non
edificazione, o comunque di non  modifica del territorio - per motivi
igienico -  sanitari, idraulici e  idrogeologici, ai sensi e  per gli
effetti dell'art. 12, terzo comma,  del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n.  398, convertito  con  legge 4  dicembre 1993,  n.  493, e  quindi
dell'art.  17,  comma   6-bis  della  legge  n.  183   /  1989,  fino
all'approvazione  del Piano  di  Bacino (Piano  Stralcio relativo  al
settore  "Qualita' delle  acque")  e, comunque,  per  un periodo  non
superiore a anni tre  a decorrere dall'esecutivita' del provvedimento
-  aree  della   fascia  perilacuale  del  lago   di  Chiusi,  meglio
identificate  nella cartografia  allegata alla  citata deliberazione,
ricadenti nel territorio della regione Toscana (Provincia di Siena) e
della regione Umbria (provincia di  Perugia) ed interessanti i comuni
di Chiusi (Siena) e Castiglione del Lago (Perugia);
  Considerato  che  nel  corso  della  suddetta  seduta  il  comitato
istituzionale aveva  preso atto della richiesta  della regione Umbria
di sospendere decisioni riguardanti il territorio di sua competenza;
  Visto pertanto il disposto previsto dall'ultimo capoverso dell'art.
1 della citata  delibera n. 89 del 15 aprile  1996, secondo il quale,
l'esecutivita'  della  misura  di salvaguardia,  adottata  nella  sua
interezza  e   per  l'intero   territorio  sopradetto,   era  sospesa
temporaneamente per  i territori  compresi nell'ambito  della regione
Umbria,  sino  al  perfezionamento  delle intese  avviate  con  detta
regione;
  Vista la  propria precedente deliberazione  n. 97 del 3  marzo 1997
con la quale si stabiliva che la misura di salvaguardia predetta, non
oltre  il 1  maggio  1997, divenisse  operante  anche nel  territorio
umbro;
  Viste  e   ritenute  valide   le  motivazioni  che   hanno  indotto
l'Autorita'  di  Bacino  ad  adottare le  suddette  delibere  per  la
salvaguardia del lago di Chiusi;
  Visti gli interventi gia' finanziati  e le priorita' espresse dalla
regione Toscana circa il completamento del sistema di depurazione dei
reflui civili circostante il lago nel comune di Chiusi;
  Considerati prioritari  gli interventi  per la  riattivazione delle
casse di  decantazione degli affluenti  che confluiscono nel  lago di
Chiusi  realizzare  a cura  del  provveditorato  alle OO.PP.  per  la
Toscana;
  Viste le conclusioni del  gruppo di lavoro appositamente costituito
anche con funzione di determinare le azioni a sostegno della qualita'
delle acque,  della tutela e  della salvaguardia del lago  di Chiusi,
azioni recepite nel  piano di bacino, stralcio  qualita' delle acque,
adottato dal comitato istituzionale, ai sensi dell'art. 18, comma 10,
della legge n. 183 / 1989, nella seduta del 15 luglio 1997;
  Sentite  e   valutate  le  osservazioni  di   rappresentanti  degli
operatori agricoli;
  Visto il verbale della seduta del 15 luglio 1997 di questo comitato
istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, della legge n. 183 /
1989 dei  Ministri dei lavori pubblici,  dell'ambiente, delle risorse
agricole, alimentari  e forestali,  dei beni culturali  e ambientali,
dai presidenti delle  giunte regionali della Toscana  e dell'Umbria e
dal segretario generale dell'Autorita' di Bacino;
                              Delibera:
  Art. 1.  - Al  fine di  ridurre i problemi  ambientali del  lago di
Chiusi,  derivanti dall'apporto  di  sostanze  chimiche e  biologiche
nonche' dal  trasporto solido,  sono individuate  su tutto  il bacino
idrografico del lago zone territoriali sulle quali sono posti vincoli
differenziati, come meglio specificato ai comma 1, 2 e 3 del presente
articolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, cosi'  come modificato ed integrato dalla legge
di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
  1 - "Zona A", in cui sono incluse:
   le aree demaniali;
  la  restante  "area  a   canneto",  cosi'  come  individuata  nella
ortofotocarta della regione Umbria (volo 1981);
  una fascia, quale area - filtro pre - perilacuale esterna all'"area
a  canneto", della  larghezza  di  dieci metri.  I  comuni di  Chiusi
(Siena) e di Castiglione del  Lago (Perugia), secondo la morfologia e
la natura dei terreni, in casi particolari documentati di aumento del
trasporto solido o  di aumento di inquinamento  delle acque, potranno
ampliare questa  fascia fino ad un  massimo di cento metri,  anche ai
fini della  valutazione e monitoraggio dell'efficacia  della presente
normativa, nonche'  della creazione  di eventuali opere  di carattere
idraulico   e  di   sistemazione   e   valorizzazione  ambientale   e
naturalistica, previa autorizzazione dell'Autorita' di Bacino;
  una fascia di almeno due metri lungo i corsi d'acqua affluenti ed i
canali, delimitata  nella cartografia agli atti  (misurata dal ciglio
del  corso  d'acqua,  o  di pari  ampiezza  dall'argine  esterno  ove
esistente e in  tutti i casi per una lunghezza  non inferiore a metri
500  a   partire  dalla  "zona   A"),  dove  deve   essere  praticato
l'inerbimento  controllato. Tale  fascia interessa  i seguenti  corsi
d'acqua:
    1 - fiume Tresa;
    2 - torrente Montelungo;
    3 - fosso Rielle;
    4 - canale, come identificato nella cartografia;
    5 - fosso Gragnano;
    6 - fosso della Ripa;
    7 - fosso della Bacioccola o Borgagnone,
  oltre i  canali come identificati  in cartografia (numerati da  8 a
15).
  Si da' atto che le aste dei corsi d'acqua n. 1 - 2 - 3 - 5 e 6 sono
classificate di 2 categoria.
  Per  tutti i  terreni inclusi  nella  "zona A",  sia di  proprieta'
privata  che demaniale,  e'  vietata l'edificazione  e  ogni tipo  di
coltivazione e  allevamento, salvo  attivita' diverse da  adottare in
specifiche  aree  di  ricerca  e  sperimentazione,  finalizzate  alla
definizione di soluzioni agronomiche  migliorative dal punto di vista
ambientale,  su progetti  proposti dagli  enti strumentali  regionali
(ARSIA  e  ARUSIA). Sono  fatti  salvi,  altresi', quegli  interventi
finalizzati alla tutela e  salvaguardia del bacino imbrifero comprese
quelle opere pubbliche di  competenza degli organi statali, regionali
e di  altri enti territoriali  che non  pongano a rischio  la risorsa
idrica.  Sono  ammissibili  inoltre gli  interventi  di  manutenzione
ordinaria, straordinaria, di restauro  e di risanamento conservativo,
riguardanti  gli edifici  e le  infrastrutture esistenti,  cosi' come
definiti  dall'art.  31  della  legge  n.  457  /  1978,  oltre  alle
previsioni  di cui  all'area  sottoposta a  Piano  di Recupero,  come
prevista negli strumenti urbanistici del comune di Chiusi.
  2 -  "Zona B", a  monte della  precedente "zona A",  individuata in
base a criteri geomorfologici nella cartografia di riferimento.
  Per tutti i  terreni inclusi nella "zona B"  la conduzione agricola
dei terreni e' vincolata alle seguenti condizioni:
  a)  per   ridurre  l'esposizione   del  terreno   all'erosione,  le
lavorazioni   dovranno   essere   eseguite  quanto   piu'   possibile
temporalmente a  ridosso della nuova coltura  con attrezzature idonee
ed alla profondita' minima necessaria  per il successo della coltura.
Per  le aree  investite a  colture arboree  e' vincolante  la pratica
dell'inerbimento controllato, anche  tramite fasce inerbite alternate
e parallele alle curve di livello per oliveti e frutteti;
  b) allo  scopo di favorire l'infiltrazione  dell'acqua negli strati
profondi del  suolo ed evitare quindi  il ruscellamento superficiale,
l'aratura  dovra'  essere  eseguita  di norma  a  "doppio  strato"  e
perpendicolarmente alle linee di massima pendenza;
  c)  negli avvicendamenti  colturali  saranno  preferite le  colture
autunno -  vernine a  quelle primaverili e  saranno inseriti  i prati
avvicendati o coltivazioni con caratteristiche analoghe;
  d) obbligo di  realizzare tutte le opere  di sistemazione idraulica
agraria  superficiale necessarie  a  limitare al  minimo il  fenomeno
dell'erosione  (fosse   livellari  trasversali   e  strade   -  fosso
longitudinali), limitando la distanza fra  le fosse trasversali ad un
massimo di cento metri;
  e) divieto di  superare le dosi di concime azotato  indicate per le
principali e  piu' tradizionali  colture nella  tabella A  allegata e
obbligo  di frazionare  le stesse  in piu'  applicazioni in  funzione
della necessita' della coltura  e dell'andamento stagionale; dovranno
essere preferite le concimazioni  con sostanze organiche, purche' non
contenenti residui di metalli pesanti o di medicinali;
  f) l'allevamento allo stato brado e semibrado potra' essere ammesso
soltanto prevedendo un  numero massimo di capi per ettaro  pari a due
UBA (unita' bovine adulte);
    g) divieto di nuovi allevamenti zootecnici intensivi.
  Nelle zone A  e B sono fatti salvi i  metodi colturali previsti dai
regolamenti CEE  n. 2078 / 92  - 2080 / 92  - 2092 / 91  e successive
modificazioni.
  3 - Vincoli da applicare su tutto il bacino del lago di Chiusi:
  a) divieto assoluto di prelievo di acque dal lago e dagli affluenti
immissari  ad esclusione  di  quello destinato  all'uso potabile,  da
attuarsi  su tutto  il bacino  idrografico del  lago nonche'  divieto
assoluto di  prelievo di  acque dai pozzi  che attingono  nei terreni
alluvionali  del  subalveo  lacuale (indicati  come  "all''=''terreni
alluvionali" nella carta geologica redatta dall'Autorita' di Bacino),
quando il  livello delle acque del  lago sia sceso sotto  la quota di
metri slm 248,50;
  b) divieto assoluto  di utilizzazione in agricoltura  dei fanghi di
depurazione  provenienti da  impianti civili  e industriali,  secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.
  Art. 2.  - I vincoli e  le norme comportamentali di  cui all'art. 1
rimarranno in vigore fino all'approvazione del piano di bacino (piano
stralcio relativo al  settore "Qualita' delle Acque")  e comunque non
oltre il  14 aprile 1999  e potranno  essere modificate a  seguito di
specifiche indagini e sperimentazioni, sottoposte a parere vincolante
dell'Autorita' di Bacino.
  Art. 3. -  Le aree vincolate ricadono nel  territorio della regione
Toscana -  provincia di Siena e  della regione Umbria -  provincia di
Perugia ed  interessano i comuni  di Chiusi (Siena) e  di Castiglione
del Lago  (Perugia) (art. 1,  commi 1,  2 e 3)  e i comuni  di Citta'
della Pieve (Perugia) e Paciano (Perugia) (art. 1, comma 3).
  Art.  4.  - Il  controllo  dell'osservanza  di quanto  previsto  e'
effettuato   dalle  autorita'   amministrative   competenti  per   le
rispettive   sfere  di   intervento.  Le   amministrazioni  regionali
interessate  dovranno provvedere  ad emettere  apposita ordinanza  al
fine di favorire il perseguimento degli inadempienti in base all'art.
650 C.P.
  Art.  5. -  Gli  elaborati fotografici  e  cartografici delle  aree
interessate,  richiamati nella  presente norma,  sono depositati,  ai
fini della consultazione, presso l'Autorita' di Bacino del fiume Arno
e presso le amministrazioni comunali interessate.
  Art. 6.  - Il presente  atto sostituisce, innovandola,  la delibera
del  comitato  istituzionale  n.  89  del  15  aprile  1996  e  sara'
notificato alle amministrazioni comunali interessate e pubblicato nei
Bollettini delle regioni Toscana e  Umbria e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 15 luglio 1997
                           Il Presidente  - Sottosegretario di  Stato
                                al Ministero  dei lavori pubblici
                                             Mattioli
 Il segretario generale
dell'Autorita' di bacino
         Nardi