IL COMITATO ISTITUZIONALE Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", ed in particolare gli articoli 12 e 17; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorita' di Bacino del Fiume Arno"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183 / 1989; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, concernente "Disposizioni in materia di risorse idriche"; Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, che dispone: "in attesa dell'approvazione del Piano di Bacino, le autorita' di Bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano di Bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni"; Vista la propria precedente deliberazione n. 89 del 15 aprile 1996 con la quale si provvedeva a porre sotto vincolo di non coltivazione agricola, di non utilizzazione per allevamenti zootecnici e di non edificazione, o comunque di non modifica del territorio - per motivi igienico - sanitari, idraulici e idrogeologici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, e quindi dell'art. 17, comma 6-bis della legge n. 183 / 1989, fino all'approvazione del Piano di Bacino (Piano Stralcio relativo al settore "Qualita' delle acque") e, comunque, per un periodo non superiore a anni tre a decorrere dall'esecutivita' del provvedimento - aree della fascia perilacuale del lago di Chiusi, meglio identificate nella cartografia allegata alla citata deliberazione, ricadenti nel territorio della regione Toscana (Provincia di Siena) e della regione Umbria (provincia di Perugia) ed interessanti i comuni di Chiusi (Siena) e Castiglione del Lago (Perugia); Considerato che nel corso della suddetta seduta il comitato istituzionale aveva preso atto della richiesta della regione Umbria di sospendere decisioni riguardanti il territorio di sua competenza; Visto pertanto il disposto previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 1 della citata delibera n. 89 del 15 aprile 1996, secondo il quale, l'esecutivita' della misura di salvaguardia, adottata nella sua interezza e per l'intero territorio sopradetto, era sospesa temporaneamente per i territori compresi nell'ambito della regione Umbria, sino al perfezionamento delle intese avviate con detta regione; Vista la propria precedente deliberazione n. 97 del 3 marzo 1997 con la quale si stabiliva che la misura di salvaguardia predetta, non oltre il 1 maggio 1997, divenisse operante anche nel territorio umbro; Viste e ritenute valide le motivazioni che hanno indotto l'Autorita' di Bacino ad adottare le suddette delibere per la salvaguardia del lago di Chiusi; Visti gli interventi gia' finanziati e le priorita' espresse dalla regione Toscana circa il completamento del sistema di depurazione dei reflui civili circostante il lago nel comune di Chiusi; Considerati prioritari gli interventi per la riattivazione delle casse di decantazione degli affluenti che confluiscono nel lago di Chiusi realizzare a cura del provveditorato alle OO.PP. per la Toscana; Viste le conclusioni del gruppo di lavoro appositamente costituito anche con funzione di determinare le azioni a sostegno della qualita' delle acque, della tutela e della salvaguardia del lago di Chiusi, azioni recepite nel piano di bacino, stralcio qualita' delle acque, adottato dal comitato istituzionale, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge n. 183 / 1989, nella seduta del 15 luglio 1997; Sentite e valutate le osservazioni di rappresentanti degli operatori agricoli; Visto il verbale della seduta del 15 luglio 1997 di questo comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, della legge n. 183 / 1989 dei Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei beni culturali e ambientali, dai presidenti delle giunte regionali della Toscana e dell'Umbria e dal segretario generale dell'Autorita' di Bacino; Delibera: Art. 1. - Al fine di ridurre i problemi ambientali del lago di Chiusi, derivanti dall'apporto di sostanze chimiche e biologiche nonche' dal trasporto solido, sono individuate su tutto il bacino idrografico del lago zone territoriali sulle quali sono posti vincoli differenziati, come meglio specificato ai comma 1, 2 e 3 del presente articolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493. 1 - "Zona A", in cui sono incluse: le aree demaniali; la restante "area a canneto", cosi' come individuata nella ortofotocarta della regione Umbria (volo 1981); una fascia, quale area - filtro pre - perilacuale esterna all'"area a canneto", della larghezza di dieci metri. I comuni di Chiusi (Siena) e di Castiglione del Lago (Perugia), secondo la morfologia e la natura dei terreni, in casi particolari documentati di aumento del trasporto solido o di aumento di inquinamento delle acque, potranno ampliare questa fascia fino ad un massimo di cento metri, anche ai fini della valutazione e monitoraggio dell'efficacia della presente normativa, nonche' della creazione di eventuali opere di carattere idraulico e di sistemazione e valorizzazione ambientale e naturalistica, previa autorizzazione dell'Autorita' di Bacino; una fascia di almeno due metri lungo i corsi d'acqua affluenti ed i canali, delimitata nella cartografia agli atti (misurata dal ciglio del corso d'acqua, o di pari ampiezza dall'argine esterno ove esistente e in tutti i casi per una lunghezza non inferiore a metri 500 a partire dalla "zona A"), dove deve essere praticato l'inerbimento controllato. Tale fascia interessa i seguenti corsi d'acqua: 1 - fiume Tresa; 2 - torrente Montelungo; 3 - fosso Rielle; 4 - canale, come identificato nella cartografia; 5 - fosso Gragnano; 6 - fosso della Ripa; 7 - fosso della Bacioccola o Borgagnone, oltre i canali come identificati in cartografia (numerati da 8 a 15). Si da' atto che le aste dei corsi d'acqua n. 1 - 2 - 3 - 5 e 6 sono classificate di 2 categoria. Per tutti i terreni inclusi nella "zona A", sia di proprieta' privata che demaniale, e' vietata l'edificazione e ogni tipo di coltivazione e allevamento, salvo attivita' diverse da adottare in specifiche aree di ricerca e sperimentazione, finalizzate alla definizione di soluzioni agronomiche migliorative dal punto di vista ambientale, su progetti proposti dagli enti strumentali regionali (ARSIA e ARUSIA). Sono fatti salvi, altresi', quegli interventi finalizzati alla tutela e salvaguardia del bacino imbrifero comprese quelle opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali e di altri enti territoriali che non pongano a rischio la risorsa idrica. Sono ammissibili inoltre gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, riguardanti gli edifici e le infrastrutture esistenti, cosi' come definiti dall'art. 31 della legge n. 457 / 1978, oltre alle previsioni di cui all'area sottoposta a Piano di Recupero, come prevista negli strumenti urbanistici del comune di Chiusi. 2 - "Zona B", a monte della precedente "zona A", individuata in base a criteri geomorfologici nella cartografia di riferimento. Per tutti i terreni inclusi nella "zona B" la conduzione agricola dei terreni e' vincolata alle seguenti condizioni: a) per ridurre l'esposizione del terreno all'erosione, le lavorazioni dovranno essere eseguite quanto piu' possibile temporalmente a ridosso della nuova coltura con attrezzature idonee ed alla profondita' minima necessaria per il successo della coltura. Per le aree investite a colture arboree e' vincolante la pratica dell'inerbimento controllato, anche tramite fasce inerbite alternate e parallele alle curve di livello per oliveti e frutteti; b) allo scopo di favorire l'infiltrazione dell'acqua negli strati profondi del suolo ed evitare quindi il ruscellamento superficiale, l'aratura dovra' essere eseguita di norma a "doppio strato" e perpendicolarmente alle linee di massima pendenza; c) negli avvicendamenti colturali saranno preferite le colture autunno - vernine a quelle primaverili e saranno inseriti i prati avvicendati o coltivazioni con caratteristiche analoghe; d) obbligo di realizzare tutte le opere di sistemazione idraulica agraria superficiale necessarie a limitare al minimo il fenomeno dell'erosione (fosse livellari trasversali e strade - fosso longitudinali), limitando la distanza fra le fosse trasversali ad un massimo di cento metri; e) divieto di superare le dosi di concime azotato indicate per le principali e piu' tradizionali colture nella tabella A allegata e obbligo di frazionare le stesse in piu' applicazioni in funzione della necessita' della coltura e dell'andamento stagionale; dovranno essere preferite le concimazioni con sostanze organiche, purche' non contenenti residui di metalli pesanti o di medicinali; f) l'allevamento allo stato brado e semibrado potra' essere ammesso soltanto prevedendo un numero massimo di capi per ettaro pari a due UBA (unita' bovine adulte); g) divieto di nuovi allevamenti zootecnici intensivi. Nelle zone A e B sono fatti salvi i metodi colturali previsti dai regolamenti CEE n. 2078 / 92 - 2080 / 92 - 2092 / 91 e successive modificazioni. 3 - Vincoli da applicare su tutto il bacino del lago di Chiusi: a) divieto assoluto di prelievo di acque dal lago e dagli affluenti immissari ad esclusione di quello destinato all'uso potabile, da attuarsi su tutto il bacino idrografico del lago nonche' divieto assoluto di prelievo di acque dai pozzi che attingono nei terreni alluvionali del subalveo lacuale (indicati come "all''=''terreni alluvionali" nella carta geologica redatta dall'Autorita' di Bacino), quando il livello delle acque del lago sia sceso sotto la quota di metri slm 248,50; b) divieto assoluto di utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione provenienti da impianti civili e industriali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. Art. 2. - I vincoli e le norme comportamentali di cui all'art. 1 rimarranno in vigore fino all'approvazione del piano di bacino (piano stralcio relativo al settore "Qualita' delle Acque") e comunque non oltre il 14 aprile 1999 e potranno essere modificate a seguito di specifiche indagini e sperimentazioni, sottoposte a parere vincolante dell'Autorita' di Bacino. Art. 3. - Le aree vincolate ricadono nel territorio della regione Toscana - provincia di Siena e della regione Umbria - provincia di Perugia ed interessano i comuni di Chiusi (Siena) e di Castiglione del Lago (Perugia) (art. 1, commi 1, 2 e 3) e i comuni di Citta' della Pieve (Perugia) e Paciano (Perugia) (art. 1, comma 3). Art. 4. - Il controllo dell'osservanza di quanto previsto e' effettuato dalle autorita' amministrative competenti per le rispettive sfere di intervento. Le amministrazioni regionali interessate dovranno provvedere ad emettere apposita ordinanza al fine di favorire il perseguimento degli inadempienti in base all'art. 650 C.P. Art. 5. - Gli elaborati fotografici e cartografici delle aree interessate, richiamati nella presente norma, sono depositati, ai fini della consultazione, presso l'Autorita' di Bacino del fiume Arno e presso le amministrazioni comunali interessate. Art. 6. - Il presente atto sostituisce, innovandola, la delibera del comitato istituzionale n. 89 del 15 aprile 1996 e sara' notificato alle amministrazioni comunali interessate e pubblicato nei Bollettini delle regioni Toscana e Umbria e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 1997 Il Presidente - Sottosegretario di Stato al Ministero dei lavori pubblici Mattioli Il segretario generale dell'Autorita' di bacino Nardi