IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto del 27 febbraio 1997 che detta disposizione per la revisione generale dei veicoli a motore e dei rimorchi per l'anno 1997; Visto l'art. 2 comma 1, del citato decreto che fissa al 30 settembre 1997 il termine per l'effettuazione delle operazioni relative ai veicoli aventi targa di immatricolazione il cui ultimo numero della serie numerica e' 7, 8 o 9; Considerata l'attuale situazione operativa degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e delle imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi dell'art. 80, comma 8, del vigente codice della strada, che non consente di effettuare, entro il predetto termine del 30 settembre 1997, tutte le operazioni di revisione richieste dall'utenza per i veicoli sopraindicati; Ritenuta la sussistenza di una causa di forza maggiore e l'opportunita' di prorogare al 31 ottobre 1997 il citato termine del 30 giugno 1997, nell'interesse dell'utenza stessa; Decreta: Articolo unico Il termine del 30 settembre 1997, per l'effettuazione delle operazioni di revisione per i veicoli aventi targa di immatricolazione il cui ultimo numero della serie numerica e' 7, 8 o 9, gia' stabilito con decreto ministeriale del 27 febbraio 1997, e' prorogato al 31 ottobre 1997. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 settembre 1997 Il Ministro: Burlando