IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il  decreto - legge  3 maggio  1995, n. 154,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
27  settembre  1997  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza nei territori  delle regioni Marche e  Umbria colpite dalla
crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;
  Considerato che  tale evento  calamitoso ha  causato la  perdita di
vite  umane  ed ingenti  danni  alle  infrastrutture pubbliche  e  al
patrimonio abitativo, produttivo e culturale;
  Ravvisata la  necessita' di  disporre l'attuazione  immediata degli
interventi urgenti ed indifferibili;
  Sentiti i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per  i beni culturali  ed ambientali, delle finanze  e del
lavoro e della previdenza sociale;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  I presidenti  delle  regioni Marche  ed  Umbria, sono  nominati
commissari delegati e provvedono, entro sette giorni dalla data della
presente  ordinanza,  a  comunicare l'elenco  dei  comuni  gravemente
danneggiati dalla  crisi sismica  iniziata il  26 settembre  1997, ad
attuare  gli  interventi   necessari  a  salvaguardare  l'incolumita'
pubblica e privata, eliminando situazioni  di pericolo esistenti, e a
garantire  l'avvio della  ripresa  delle normali  condizioni di  vita
delle popolazioni.
  2.  Con  ordinanza  del   Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della protezione  civile sono  individuati i  comuni o
parte  di essi  nel cui  ambito  territoriale sono  comprese le  zone
colpite.
  3.  Restano  escluse dalle  competenze  dei  commissari quelle  dei
prefetti di cui al successivo art. 10.
  4. Per l'espletamento dell'attivita' tecnicoamministrativa connessa
all'attuazione degli  interventi, i commissari delegati  si avvalgono
degli  uffici competenti  dello  Stato, delle  regioni  e degli  enti
locali.
  5. I  commissari delegati per l'espletamento  dell'incarico possono
nominare vice - commissari.
  6. Le disposizioni di cui  alla presente ordinanza si applicano per
gli eventi verificatisi a seguito  della crisi sismica iniziata il 26
settembre 1997.