IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto - legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997; Considerato che tale evento calamitoso ha causato la perdita di vite umane ed ingenti danni alle infrastrutture pubbliche e al patrimonio abitativo, produttivo e culturale; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione immediata degli interventi urgenti ed indifferibili; Sentiti i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per i beni culturali ed ambientali, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. I presidenti delle regioni Marche ed Umbria, sono nominati commissari delegati e provvedono, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, a comunicare l'elenco dei comuni gravemente danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ad attuare gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumita' pubblica e privata, eliminando situazioni di pericolo esistenti, e a garantire l'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni. 2. Con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile sono individuati i comuni o parte di essi nel cui ambito territoriale sono comprese le zone colpite. 3. Restano escluse dalle competenze dei commissari quelle dei prefetti di cui al successivo art. 10. 4. Per l'espletamento dell'attivita' tecnicoamministrativa connessa all'attuazione degli interventi, i commissari delegati si avvalgono degli uffici competenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali. 5. I commissari delegati per l'espletamento dell'incarico possono nominare vice - commissari. 6. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano per gli eventi verificatisi a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.