A tutte le capitanerie di porto e, per conoscenza: Al Comando generale delle capitanerie di porto Sono stati proposti a questa amministrazione quesiti circa il comportamento che gli uffici marittimi, conservatori dei registri della proprieta' navale, devono tenere riguardo ad un atto trascritto in assenza di continuita' delle trascrizioni: cio' in relazione al disposto dell'art. 2688 del codice civile in base al quale nei casi in cui un atto di acquisto sia soggetto a trascrizione, le eventuali successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non e' stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. I quesiti, riferiti alle imbarcazioni e navi da diporto, ma estensibili alle navi in genere, riguardano dubbi e perplessita' insorti circa la portata e le conseguenze del citato articolo ed, in particolare, se la mancata produzione di effetti da esso prevista implichi il disconoscimento anche da parte della Pubblica amministrazione del soggetto a favore del quale l'atto sia stato trascritto. I problemi sollevati, che attengono anche al rilascio di atti quali documenti di abilitazione alla navigazione, assumono maggiore rilievo quando debbano emettersi atti o autorizzazioni che comportino la cancellazione dai pubblici registri (per demolizione, per vendita all'estero ecc.) per i quali e' particolarmente rilevante il riconoscimento giuridico della legittima titolarita' della proprieta'. Allo scopo di fornire a codesti uffici un uniforme quadro di riferimento valutativo quale ausilio nello svolgimento delle attivita' di istituto, e sentita in materia l'Avvocatura generale dello Stato, si rappresenta quanto segue. Va preliminarmente considerato che la pubblicita' degli atti di disposizione dei diritti concernenti navi ed imbarcazioni, non solo da diporto, rappresenta un onere che grava sull'acquirente e il cui adempimentoha effetti dichiarativi, non costitutivi. Si tratta, in altre parole, di un onere che non e' richiesto dalla legge ad substantiam e nemmeno ad probationem, ma che riguarda quella particolare efficacia della situazione giuridica dichiarata, consistente nella sua opponibilita' ai terzi (come chiaramente si deduce dal dettato dell'art. 2644 del codice civile, espressamente richiamato dal comma 2 dell'art. 2688 del codice civile; vedi art. 250 del codice navale). Da cio' discende innanzitutto che la validita' dell'atto di acquisto non puo' in alcun modo essere inficiata dalla mancata trascrizione del medesimo; e lo stesso deve dirsi nell'ipotesi in cui la mancata trascrizione concerna il precedente acquisto da parte dell'attuale dante causa. Con specifico riferimento all'esigenza di una continuita' delle trascrizioni, dunque, si puo' ritenere, a conferma di precedente orientamento in tal senso dell'amministrazione, che il conservatore dei registri non puo' imporre la trascrizione degli atti di disposizione dei diritti relativi alla nave, e, conseguentemente, non e' in alcun modo legittimato a richiedere, per la trascrizione di un atto, che venga completata la serie precedente di trascrizioni. Il titolo per ottenere la trascrizione stessa, infatti, non risiede nel completo assolvimento dei pregressi oneri pubblicitari concernenti il bene acquistato, ma trae origine dall'esistenza dell'atto di acquisto, la cui validita' in genere, e quella riferita alla legittimazione del dante causa in particolare, il conservatore non e' tenuto a sindacare. Venendo agli specifici quesiti circa la portata e le conseguenze del citato art. 2688 del codice civile, occorre considerare che l'effetto cui si riferisce la norma concerne i rapporti tra l'acquirente del bene, sul quale grava l'onere della pubblicita', ed eventuali terzi che rivendichino diritti sul bene stesso. In altre parole, la trascrizione ha una funzione che puo' definirsi "tipica" e che si concreta in una forma di tutela dei privati, diretta a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, garantendo la certezza dei rapporti giuridici. E' indubbio che "il riconoscimento giuridico della legittima titolarita' della proprieta'" possa rilevare ai fini di procedimenti amministrativi relativi a navi ed imbarcazioni; tuttavia questo non consente agli uffici di porre in discussione la realta' dei rapporti resi pubblici in osservanza delle citate disposizioni, ne' giova a delineare una funzione delle disposizioni stesse, diversa da quella propria del regime di pubblicita'. L'amministrazione, in quanto incaricata della tenuta dei registri, non e' autorizzata ad ipotizzare conflitti tra terzi in ordine al titolo di proprieta' reso pubblico, ne' asupplire all'eventuale carenza di iniziativa dei terzi stessi: si introdurrebbero altrimenti limitazioni non previste dai principi fondamentali dell'apparenza e dell'autoresponsabilita' che presiedono al sistema. Ne discende che la mancanza della continuita' delle trascrizioni non osta al rilascio di documenti di abilitazione alla navigazione, che, avendo carattere certificativo, non possono risentire di situazioni diverse da quelle portate a legale conoscenza dell'amministrazione la quale non e' tenuta a farsi carico della realta' dei rapporti intercorrenti tra privati. Parimenti tale mancanza e' ininfluente ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla dismissione di bandiera ed alla demolizione di navi dovendosi aver riguardo a chi in base a titolo idoneo si presenti come proprietario. Tuttavia, ai fini della procedura autorizzativa, occorre che il titolo sia stato preventivamente trascritto, assumendosi il richiedente ogni responsabilita' alla sua iniziativa, anche derivante dal difetto di continuita' delle trascrizioni. La cancellazione del mezzo nautico dalle matricole e dai registri puo' infatti avvenire soltanto dietro domanda di chi dalle matricole o dai registri risulti proprietario. In termini sostanzialmente coincidenti su quesito inerente le unita' da diporto si era in precedenza espressa anche l'Avvocatura distrettuale di Firenze, facendo salva l'opportunita' di segnalare agli uffici finanziari l'esistenza di passaggi di proprieta' intermedi non trascritti. Si pregano le capitanerie di porto in indirizzo di voler estendere la presente ai propri uffici dipendenti. Il Ministro: Burlando Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1997 Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 261