IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto l'art.  4, secondo  comma, del  decreto del  Presidente della
Repubblica 28 novembre 1980, n.  787, recante norme sulle competenze,
sulle  attribuzioni  e  sul  personale dei  centri  di  servizio  del
Ministero delle finanze;
  Ravvisata  l'opportunita'   di  accelerare  le   lavorazioni  delle
dichiarazioni dei  redditi, presentate al primo  ufficio distrettuale
delle imposte dirette di Firenze nell'anno 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il primo ufficio  distrettuale delle imposte dirette  di Firenze si
avvarra', per le lavorazioni  iniziali delle dichiarazioni presentate
nell'anno  1997  (apertura  delle   buste,  ordinamento  per  comune,
protocollazione  e   formazione  dei   pacchi  di   dichiarazioni  in
originale), del personale addetto alle medesime operazioni nei centri
di servizio di Salerno e Pescara.
  Le operazioni  dovranno essere  effettuate con i  criteri stabiliti
dalla circolare n. 208 / E  del 18 luglio 1997 del Dipartimento delle
entrate.
  La  competenza  giuridica  sulle dichiarazioni  in  oggetto  rimane
comunque  del  primo  ufficio  imposte  di  Firenze  che  provvedera'
eventualmente a distaccare,  presso i suddetti centri  di servizio di
Salerno e  Pescara, proprio  personale per seguire  l'andamento delle
lavorazioni.