IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze; Ravvisata l'opportunita' di accelerare le lavorazioni delle dichiarazioni dei redditi, presentate al primo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze nell'anno 1997; Decreta: Art. 1. Il primo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze si avvarra', per le lavorazioni iniziali delle dichiarazioni presentate nell'anno 1997 (apertura delle buste, ordinamento per comune, protocollazione e formazione dei pacchi di dichiarazioni in originale), del personale addetto alle medesime operazioni nei centri di servizio di Salerno e Pescara. Le operazioni dovranno essere effettuate con i criteri stabiliti dalla circolare n. 208 / E del 18 luglio 1997 del Dipartimento delle entrate. La competenza giuridica sulle dichiarazioni in oggetto rimane comunque del primo ufficio imposte di Firenze che provvedera' eventualmente a distaccare, presso i suddetti centri di servizio di Salerno e Pescara, proprio personale per seguire l'andamento delle lavorazioni.