IL GOVERNATORE Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 86 (di seguito "legge n. 86 / 1994"), recante disposizioni per l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi; Visto il proprio provvedimento del 20 maggio 1994, emanato in applicazione della legge n. 86 / 1994, come modificato dal provvedimento del 25 luglio 1996 (di seguito "regolamento"); Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che ha sostituito l'art. 14 -bis della legge n. 86 / 1994 concernente i fondi immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili; Ravvisata la necessita' di apportare modificazioni al proprio regolamento per tener conto delle intervenute modifiche legislative; Dispone: Art. 1. 1. I capitoli II (capitale minimo della societa' di gestione e modalita' di investimento del patrimonio), III (criteri generali per la redazione del regolamento del fondo immobiliare chiuso) e VI (limiti all'attivita' di investimento del fondo immobiliare chiuso) del regolamento sono sostituiti conformemente al testo che si allega. 2. Le presenti disposizioni entreranno in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 settembre 1997 Il Governatore: Fazio