IL GOVERNATORE
  Vista la legge  25 gennaio 1994, n.  86 (di seguito "legge  n. 86 /
1994"), recante  disposizioni per  l'istituzione e la  disciplina dei
fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;
  Visto  il proprio  provvedimento  del 20  maggio  1994, emanato  in
applicazione  della  legge   n.  86  /  1994,   come  modificato  dal
provvedimento del 25 luglio 1996 (di seguito "regolamento");
  Vista  la  legge  23  dicembre  1996, n.  662,  recante  misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica, che ha sostituito l'art. 14
-bis della legge n. 86 /  1994 concernente i fondi immobiliari chiusi
istituiti con apporto di beni immobili;
  Ravvisata  la  necessita'  di apportare  modificazioni  al  proprio
regolamento per tener conto delle intervenute modifiche legislative;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  I capitoli  II (capitale  minimo della  societa' di  gestione e
modalita' di investimento del  patrimonio), III (criteri generali per
la  redazione del  regolamento  del fondo  immobiliare  chiuso) e  VI
(limiti all'attivita'  di investimento del fondo  immobiliare chiuso)
del regolamento sono sostituiti conformemente al testo che si allega.
  2.  Le presenti  disposizioni  entreranno in  vigore  il giorno  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 18 settembre 1997
                                                Il Governatore: Fazio