IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA d'intesa con IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il proprio decreto 24 luglio 1996 di concerto con il Ministro della sanita', con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario; Visto in particolare l'art. 6, comma terzo, del citato decreto legislativo n. 502/1992 che demanda al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministero della sanita', di disciplinare i requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 20 giugno 1997; Sentite le federazioni e le associazioni nazionali professionali di categoria; Decreta: Art. 1. I requisiti generali e specifici di idoneita' per l'accreditamento delle strutture ove si svolgono i corsi di diploma universitario sono quelli di cui alle allegate tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.