IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                            d'intesa con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visti i  decreti legislativi n. 502  del 30 dicembre 1992  e n. 517
del 7  dicembre 1993, recante  "Riordino della disciplina  in materia
sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto il proprio decreto 24 luglio 1996 di concerto con il Ministro
della  sanita', con  il  quale sono  stati  definiti gli  ordinamenti
didattici dei corsi di diploma universitario;
  Visto  in particolare  l'art. 6,  comma terzo,  del citato  decreto
legislativo n.  502/1992 che demanda al  Ministero dell'universita' e
della ricerca  scientifica e  tecnologica, d'intesa con  il Ministero
della   sanita',  di   disciplinare  i   requisiti  di   idoneita'  e
l'accreditamento  delle strutture  per  la  formazione del  personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
  Visto  il parere  del  Consiglio  universitario nazionale  espresso
nell'adunanza del 20 giugno 1997;
  Sentite le federazioni e le associazioni nazionali professionali di
categoria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I requisiti generali e  specifici di idoneita' per l'accreditamento
delle strutture ove si svolgono i corsi di diploma universitario sono
quelli di  cui alle allegate tabelle  1 e 2, che  costituiscono parte
integrante del presente decreto.