IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art. 82  del decreto  del Presidente  della Repubblica  24
luglio 1977, n. 616;
  Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47;
  Visto  il decreto-legge  27 giugno  1985, n.  312, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  Visto l'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto l'art. 10,  comma 5-ter, del decreto-legge  31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che ai soli fini  del condono edilizio demanda al Ministro per
i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, la  determinazione dei parametri  e delle modalita'  per la
qualificazione  della indennita'  risarcitoria prevista  dall'art. 15
della legge  29 giugno  1939, n. 1497,  con riferimento  alle singole
tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo;
  Ritenunto di dover provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'art.  15 della  legge 29  giugno 1939, n.  1497, si  applica a
qualsiasi  intervento realizzato  abusivamente nelle  aree sottoposte
alle disposizioni della legge medesima  e del decreto-legge 27 giugno
1985, n.  312, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  8 agosto
1985, n.  431, ad esclusione  delle opere interne e  degli interventi
indicati dal comma dodicesimo dell'art. 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977,  n. 616, come intergrato dalla legge
8 agosto 1985, n. 431.