IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47; Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; Visto l'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'art. 10, comma 5-ter, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ai soli fini del condono edilizio demanda al Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, la determinazione dei parametri e delle modalita' per la qualificazione della indennita' risarcitoria prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo; Ritenunto di dover provvedere in merito; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si applica a qualsiasi intervento realizzato abusivamente nelle aree sottoposte alle disposizioni della legge medesima e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ad esclusione delle opere interne e degli interventi indicati dal comma dodicesimo dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come intergrato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.