IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, di recepimento della direttiva 90/220/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990, concernente l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 27 gennaio 1997, concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) sottoposto ad una modificazione combinata che garantisce proprieta' insetticide conferite dal gene Btendotossina e una maggiore tolleranza all'erbicida glufosinateammonio ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' del 4 marzo 1997 con la quale e' stata vietata, a titolo provvisorio, l'utilizzazione ai fini della coltivazione del prodotto di cui sopra; Visto il parere espresso in data 4 aprile 1997 dalla commissione interministeriale per le biotecnologie; Ritenuto che possano considerarsi superate, con la presentazione del piano di monitoraggio, le motivazioni per le quali era stata emanata l'ordinanza del Ministro della sanita' del 4 marzo 1997; Ordina: Art. 1. E' revocata l'ordinanza del Ministro della sanita' del 4 marzo 1997 in considerazione delle motivazioni indicate nelle premesse.