L'ASSESSORE
                 PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto il  testo unico  delle leggi  sull'ordinamento del  Governo e
dell'amministrazione della  regione siciliana, approvato  con decreto
del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto  il decreto  n.  7092  del 29  luglio  1995 pubblicato  nella
Gazzetta  ufficiale della  regione siciliana  n. 46  del 9  settembre
1995,  con  il  quale,  al  fine  di  procedere  alla  pianificazione
paesistica,  l'area  comprendente  Monte Scalpello  e  Monte  Turcisi
ricadente  nel  comune  di  Castel   di  Judica  (Catania)  e'  stata
dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5
della legge  regionale 30 aprile  1991, n. 15,  fino all'approvazione
del piano territoriale paesistico;
  Considerata   l'imminente   scadenza   del   vincolo   come   sopra
specificato;
  Considerato che  la zona  in argomento non  e' ancora  sottoposta a
pianificazione territoriale paesistica;
  Ritenuto,  peraltro,  che  permane   l'esigenza  di  proteggere  il
territorio meglio  descritto nel decreto  n. 7092 del 29  luglio 1995
mediante  adeguate  misure  di   salvaguardia  quali  il  vincolo  di
temporanea   immodificabilita,    come   all'uopo    richiesto   alla
soprintendenza per i beni culturali  e ambientali di Catania con nota
n. 11514 del 31 luglio 1997;
  Ritenuto in particolare, che permane il grave rischio di interventi
indiscriminati, non compatibili con  le destinazioni urbanistiche del
vigente strumento, idonei ad  alterare i connotati salienti dell'area
suddetta,  che  vanno  salvaguardati  nelle more  della  loro  tutela
mediante piano paesistico;
  Rilevato che questo assessorato ha  attivato la redazione del piano
territoriale  paesistico  regionale,  secondo   il  piano  di  lavoro
approvato con decreto  n. 7276 del 28 dicembre  1992, registrato alla
Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;
  Rilevato che a tale scopo  con decreto del presidente della regione
siciliana n. 862 del 5 ottobre  1993 e' stato istituito presso questo
assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del
regio  decreto  n. 1357/40 per la procedura di approvazione del piano
territoriale paesistico;
  Visto il  verbale della seduta del  30 aprile 1996, nella  quale il
comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee
guida del piano territoriale paesitico,  quali indirizzi e norme alla
pianificazione oggettiva del paesaggio;
  Rilevato che detto verbale, con nota  n. 1007 del 23 novembre 1996,
e'   stato  trasmesso,   unitamente  alle   linee  guida   del  piano
territoriale  paesistico alle  soprintendenze dei  beni culturali  ed
ambientali  per  la  pubblicazione  all'albo  dei  comuni,  ai  sensi
dell'art. 24,  secondo comma, del  regolamento della legge  29 giugno
1939 n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per
un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;
  Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento
di  vincolo  come  sopra  rilevato  e'  imposto,  ferma  restando  la
condizione  risolutiva   dell'approvazione  del   piano  territoriale
paesistico dell'area  suddetta, dal disposto dell'art.  2 della legge
19  novembre 1968,  n. 1187  e dell'art.  1 della  legge regionale  5
novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
  Considerato  per  quanto  sopra espresso  che  sussistono  motivate
esigenze  per  prorogare per  un  ulteriore  biennio l'efficacia  del
vincolo   di    immodificabilita'   temporanea    vigente   nell'area
comprendente Monte Scalpello e Monte  Turcisi ricadente nel comune di
Castel di Judica, area meglio individuata  nel decreto n. 7092 del 29
luglio 1995, preservandone  l'aspetto naturale e i  valori estetico -
ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che e' in corso di
redazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' prorogato per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza il
vincolo di  immodificabilita' temporanea imposto, ai  sensi dell'art.
5,  della  legge regionale  n.  15/91,  sull'area comprendente  Monte
Scalpello e Monte  Turcisi, ricadente nel comune di  Castel di Judica
per effetto del decreto n. 7092  del 29 luglio 1995, pubblicato nella
Gazzetta  ufficiale della  regione siciliana  n. 46  del 9  settembre
1995, secondo le disposizioni, le modalita' e gli ambiti territoriali
contenuti  nel   suddetto  provvedimento,  che  si   intendono  tutti
richiamati e confermati.