Con ordinanza n. 4 del 23 settembre 1997 il commissario delegato ha
disposto quanto segue:
  1.  Ai  sindaci  dei  comuni  della Provincia di Foggia di disporre
l'attivazione  e/o  lo  sviluppo  dei  propri  servizi  di   roccolta
differenziata  dei  rifiuti  urbani  e  di  disporre  l'obbligo per i
cittadini  del  conferimanto  differenziato  ai  servizi  stessi  dei
seguenti  materiali,  per  il perseguimento dei seguenti obiettivi di
filiera:
   a) raccolta differenziata dei contenitori in vetro per liquidi:
    obiettivi  di  riferimento:  2,4%  in  peso  dei  rifiuti  urbani
prodotti; 15 kg/abitante/anno;
    dotazione  minima di attrezzature di raccolta: 1 contenitore ogni
700/ab.;
   b) raccolta differenziata della plastica:
    obiettivi  di  riferimento:  2,5%  in  peso  dei  rifiuti  urbani
prodotti;
    2,4 kg/abitante/anno di contenitori in plastica;
    dotazione  minima di attrezzature di raccolta: 1 contenitore ogni
700/ab.
  2. Ai sindaci del comuni del bacino FG/1, Apricena, Cagnano Varano,
Carpino,  Chieuti,  Ischietella,  Isole  Tremiti,  Lesina,  Peschici,
Poggio  Imperiale,  Rignano  Garganico,  Rodi Garganico, San Giovanni
Rotondo,  San  Marco  in  Lamis,  Sannicandro  Garganico,  San  Paolo
Civitate,  Serracapriola, Vico del Gargano e Vieste, di provvedere al
conferimento dei materiali provenienti della  raccolta  differenziata
del  vetro  o  della  plastica contenuti nei rifiuti urbani al centro
pubblico  intercomunale  da  realizzare  nell'ambito  del  territorio
comunale di Carpino.
  3.  Ai  sindaci  dei  comuni del bacino FG/2, Alberona, Carlantino,
Casalnuovo M.ro, Casalvecchio d.P.,  Castelnuovo  D.,  Celenza  V.re,
Lucera,  Motta  M.no,  Pietramontecorvino,  S.  Marco  La  Catola, S.
Severo, Torremaggiore, Volturara  A.,  Volturino,  di  provvedere  al
conferimento  dei  materiali provenienti della roccolta differenziata
del vetro e dalla plastica contenuta nei rifiuti urbani alla stazione
di concentrazione pubblica intercomunale  da  realizzare  nell'ambito
del  territorio  comunale  di Lucera, per il successivo trasferimento
degli stessi materiali al centro di  raccolta,  prima  lavorazione  o
stoccaggio di Foggia.
  4.  Ai  Sindaci  dei  comuni del bacino FG/3, Biccari, Castelluccio
d.S., Castelluccio V.re, Celle S. Vito, Faeto,  Foggia,  Manfredonia,
Mattinata,  Monte S. Angelo, Orsara d.P., Roseto V.re, Troia, Ordona,
Zapponeta, di provvedere al conferimento  dei  materiali  provenienti
dalla raccolta differenziata del vetro e della plastica contenuta nei
rifiuti   urbani  al  centro  pubblico  intercomunale  da  realizzare
nell'ambito del territorio comunale di Foggia,  anche  attraverso  il
conferimento intermedio al centro di raccolta in via di realizzazione
a Troia con i fondi comunitari del POP 94/99.
  5.  Ai  sindaci  dei  comuni del bacino FG/4, Carapelle, Cerignola,
Margherita  di  S.,   Ortanova,   S.   Ferdinando   d.P.,   Stornara,
Stornarella, Trinitapoli, di provvedere al conferimento dei materiali
provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani al centro
pubblico  intercomunale  da  realizzare  nell'ambito  del  territorio
comunale di Cerignola.
  6. Ai sindaci dei comuni del bacino  FG/5,  Accadia,  Anzano  d.P.,
Ascoli   S.,  Bovino,  Candela,  Doliceto,  Monteleone  d.P.,  Panni,
Rocchetta S. Antonio, S. Agata d.P., di  provvedere  al  conferimento
dei  materiali  provenienti  dalla raccolta differenziata dei rifiuti
urbani alla stazione  pubblica  di  concentrazione  intercomunale  da
realizzare  nell'ambito  del  territorio comunale di Deliceto, per il
successivo  trasferimento  degli  stessi  materiali  al   centro   di
raccolta, prima lavorazione e stoccaggio di Cerignola.
  7. Nelle more della realizzazione dei centri pubblici di raccolta e
delle  stazioni  pubbliche  di  concentrazione  a servizio di ciascun
bacino di utenza, i sigg.  sindaci  dei  comuni  della  provincia  di
Foggia provvederanno:
   per  i  materiali  in  vetro  a conferire il materiale stesso agli
operatori della filiera per conto del consorzio  riciclo  vetro,  nel
rispetto della relativa convenzione stipulata tro lo stesso consorzio
ed il commissario delegato in data 12 settembre 1997;
   per i contenitori in plastica a conferire il materiale stesso agli
operatori  della  filiera  per conto di Replastic, nel rispetto della
relativa  convenzione  stipulata  tra  lo  stesso  Replastic  ed   il
commissario delegato in data 12 settembre 1997.
  Per   i  conferimenti  diretti  agli  implanti  di  riutilizzo  dei
materiali provenienti dalle raccolte differenziate del vetro o  della
plastica  contenuta nei rifiuti urbani svolte in piu' comuni da parte
di un  unico  operatore  affidatario,  effettuati  nelle  more  della
realizzazione  dei centri pubblici di bacino sulla base degli accordi
concordati per le varie filiere, dovra' comunque essere consentita la
puntuale imputazione delle partite a ciascun singolo comune, al  fine
del  corretto  riconoscimento  del  corrispettivo  economico dovuto a
ciascun comune conferitore.
  8. Ai sindaci dei comuni di  Carpino,  di  Lucera,  di  Foggia,  di
Cerignola   e   di   Deliceto  di  disporre  che  sia  consentito  il
conferimento nei centri pubblici di  raccolta,  prima  lavorazione  e
stoccaggio   e   nelle   stazioni   pubbliche   di  concentrazione  e
trasferimento realizzati nell'ambito dei propri territori comunali in
attuazione del piano  di  emergenza  del  commissario  delegato,  dei
materiali  provenienti dalle raccolte differenziate del vetro e della
plastica  contenuta  nei  rifiuti  urbani  operate  nei  comuni   dei
rispettivi bacini di utenza.
  9.  Ai  sindaci  dei  comuni  della  provincia di Foggia di fornire
all'amministrazione provinciale di Foggia, alla regione Puglia  e  al
commissario   delegato  per  l'emergenza  rifiuti,  con  periodicita'
quindicinale (in  corrispondenza  della  prima  e  seconda  meta'  di
ciascun  mese),  specifica  attestazione, secondo l'allegato modello,
della quantita' e delle qualita' delle  frazioni  di  rifiuti  urbani
raccolte  in maniera differenziata, con specificazione delle relative
destinazioni direttamente al riutilizzo ovvero al centro  o  stazione
pubblica  nel  frattempo realizzata. A tal fine i sindaci nomineranno
il responsabile del  relativo  procedimento  amministrativo,  dandone
comunicazione alla provincia, alla regione e al commissario delegato.
  10.  Ai  sindaci  dei  comuni  di Carpino, di Lucera, di Foggia, di
Cerignola e di Deliceto, sede  di  centro  o  stazione  pubblica,  di
fornire  all'amministrazione  provinciale  di  Foggia,  alla  regione
Puglia  e  al  commissario  delegato  per  l'emergenza  rifiuti,  con
periodicita'  mensile, specifica attestazione della quantita' e delle
qualita'  di  materiali  conferiti  (con  relativa   indicazione   di
provenienza),   lavorati   e  stoccati  nei  relativi  impianti,  con
specificazione  delle  destinazioni  al   riutilizzo   degli   stessi
materiali.
  11.  Al  presidente  dell'amministrazione  provinciale di Foggia di
disporre il controllo dell'osservanza del presente  provvedimento  da
parte  dei  comuni  interessati,  oltreche'  di assicurare la massima
collaborazione ai comuni per il  corretto  e  tempestivo  svolgimento
degli adempimenti che rivengono agli stessi dalla presente ordinanza.
  12.  A  partire dal 1 gennaio 1998 ciascun comune deve garantire il
raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati  dalla  presente
ordinanza   per  la  raccolta  differenziata  e  la  destinazione  al
riutilizzo  dei  relativi  materiali  raccolti.   La   verifica   del
raggiungimento   dei   suddetti   obiettivi  e'  effettuata  su  base
semestrale ed al compimento di  ciascun  semestre  a  partire  dal  1
gennaio  1998. Relativamente a ciascun semestre considerato, e' posta
a carico di ciascun comune inadempiente una  sanzione  amministrativa
da   un  minimo  di  10  ad  un  massimo  di  100  milioni  di  lire.
All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede  la  provincia
nel  cui ambito territoriale ricade il comune interessato. Le risorse
finanziarie derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa
vengono  obbligatoriamente  destinate  dalle  province  all'esercizio
delle funzioni di controllo in materia di gestione dei rifiuti.
  I  singoli  comuni interessati, relativamente agli obblighi posti a
carico di ciascuno con la presente ordinanza, assumono nei  confronti
dei  consorzi Riciclo vetro e Replastic la veste di parte nell'ambito
dei rapporti contrattualmente definiti con le  convenzioni  stipulate
in data 12 settembre 1997.
  Il presente provvedimento e' notificato per l'esecuzione ai sindaci
dei    comuni   della   provincia   di   Foggia   e   al   presidente
dell'amministrazione provinciale di Foggia. E' inviato  inoltre,  per
opportuna   conoscenza,   al  Ministro  della  sanita',  al  Ministro
dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile,
al prefetto di Foggia, alla regione Puglia.  E'  altresi'  trasmesso,
per conoscenza, al Consorzio riciclo vetro e a Replastic.
  Il  presente  provvedimento e' pubblicato per intero nel Bollettino
ufficiale della regione Puglia, unito alle convenzioni  e  protocolli
di  intesa  sottoscritti dal commissario delegato rispettivamente con
Consorzio riciclo vetro e con Replastic ed entra in vigore il  giorno
stesso della pubblicazione.
  Il provvedimento e' altresi' pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.