Con ordinanza n. 7 del 23 settembre 1997, il commissario del delegato ha disposto quanto segue: Ai sindaci dei comuni della provincia di Bari di disporre l'attivazione e/o lo sviluppo dei propri servizi di raccolta differenziata del rifiuti urbani e di disporre l'obbligo per i cittadini del conferimento differenziato ai servizi stessi dei seguenti materiali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi temporanei di filiera, nelle more della definizione da parte del commissario delegato degli accordi di programma e protocolli di intesa con i soggetti operanti nel recupero e riutilizzo dei materiali: a) raccolta differenziata della carta: obiettivi di riferimento temporanei: 2,0% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 4,5 kg/abitante/anno; obiettivi di riferimento a regime: 4,0% in peso; 9,0 kg/abitante/anno; raccolta presso punti referenziati e controllati nell'ambito urbano quali associazioni del volontariato, parrocchie, scuole; b) raccolta differenziata dei metalli, con particolare riferimento alle lattine di alluminio: obiettivi di riferimento temporanei: 0,8% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 50 gr/abitante/anno; obiettivi di riferimento a regime: 1,2% in peso; 80 gr/abitante/anno; raccolta presso punti referenziati e controllati nell'ambito del bacino quali super e ipermercati, pubblici esercizi con largo consumo di lattine etc. 2. Ai sindaci dei Comuni del bacino BA/1, Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa d.P., Corato, Molfetta, Ruvo d.P., Terlizzi, Trani, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorlo comunale di Molfetta. 3. Ai sindaci del comuni del bacino BA/2, Bari, Bitonto, Bitritto, Giovinazzo, Modugno, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Bari. 4. Ai sindaci dei comuni del bacino BA/3, Acquaviva d.F., Adelfia, Binetto, Capurso, Casamassima, Cassano M., Cellamare, Grumo A., Noicattaro, Palo d.C., Rutigliano, Sannicandro, Toritto, Triggiano, Valenzano, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Acquaviva delle Fonti. 5. Ai sindaci dei comuni del bacino BA/4, Minervino M., Spinazzola, Poggiorsini, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani alla stazione di concentrazione pubblica intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Minvervino Murge, per il successivo trasferimento degli stessi materiali al centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio di Molfetta. 6. Ai sindaci del comuni del bacino BA/4, Altamura, Gravina in P., Santeramo in C., di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani alla stazione di concentrazione pubblica intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Gravina in Puglia, per il successivo trasferimento degli stessi materiali al centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio di Conversano. 7. Ai sindaci dei comuni del bacino BA/5, Alberobello, Castellana G., Conversano, Gioia d.C., Locorotondo, Mola d.B., Monopoli, Noci, Polignano a M., Putignano, Sammichele d.B., Turi, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carte e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorlo comunale di Conversano. 8. Nelle more della definizione da parte del Commissario delegato degli accordi con i consorzi operanti nel recupero di carta e cartone e di allumino e nelle more della realizzazione del centri pubblici di raccolta e delle stazioni pubbliche di concentrazione a servizio di ciascun bacino di utenza, i sigg. sindaci dei comuni della provincia di Bari, in mancanza di temporanei specifici autonomi contratti di conferimento per la destinazione al riutilizzo dei materiali di che trattasi, provvederanno allo stoccaggio dei materiali stessi raccolti in maniera differenziata. 9. Ai sindaci dei comuni di Molfetta, di Bari, di Acquaviva d.F., di Minervino M., di Gravina in P., di Conversano di disporre che sia consentito il conferimento nei centri pubblici di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio e nelle stazioni pubbliche di concentrazione e trasferimento realizzati nell'ambito dei propri territori comunali in attuazione del piano di emergenza del commissario delegato, dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate della carta/cartone e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani operate nei comuni dei rispettivi bacini di utenza. 10. Ai sindaci dei comuni della provincia di Bari di fornire all'amministrazione provinciale di Bari, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicita' quindicinale (in corrispondenza della prima e seconda meta' di ciascun mese), specifica attestazione, secondo l'allegato modello, della quantita' e delle qualita' delle frazioni di rifiuti urbani raccolte in maniera differenziata, con specificazione delle relative destinazioni direttamente al riutilizzo ovvero al centro o stazione pubblica nel frattempo realizzata. A tal fine i sindaci nomineranno il responsabile del relativo procedimento amministrativo, dandone comunicazione alla provincia, alla regione e al commissario delegato. 11. Ai sindaci del comuni di Molfetta, di Bari, di Acquaviva d.F., di Minervino M., di Gravina in P., di Conversano sede di centro o stazione pubblica, di fornire all'Amministrazione provinciale di Bari, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicita' mensile, specifica attestazione della quantita' e delle qualita' di materiali conferiti (con relativa indicazione di provenienza), lavorati e stoccati nei relativi impianti, con specificazione delle destinazioni al riutilizzo degli stessi materlali. 12. Al presidente dell'amministrazione provinciale di Bari di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni interessati, oltreche' di assicurare la massima collaborazione ai comuni per il corretto e tempestivo svolgimento degli adempimenti che rivengono agli stessi dalla presente ordinanza. 13. A partire dal 1 gennaio 1998 ciascun comune deve garantire il raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati dalla presente ordinanza per la raccolta differenziata e la destinazione al riutilizzo dei relativi materiali raccolti. La verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi e' effettuata su base semestrale ed al compimento di ciascun semestre a partire dal 1 gennaio 1998. Relativamante a ciascun semestre considerato, e' posta a carico di ciascun comune inadempiente una sanzione amministrativa da un minimo di 10 ad un massimo di 100 milioni di lire. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede la provincia nel cui ambito territoriale ricade iI comune interessato. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa vengono obbligatoriamente destinate dalle Province all'esercizio delle funzioni di controllo in materia di gestione dei rifiuti. Il presente provvedimento e' notificato per l'esecuzione ai sindaci dei comuni della provincia di Bari e al presidente dell'amministrazione provinciale di Bari. E' inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanita', al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al prefetto di Bari, alla regione Puglia. Il presente provvedimento e' pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione. II provvedimento e' altresi' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.