IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo del proprio regolamento interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988; Nella seduta del 25 settembre 1997; Ha deliberato di apportare modifiche agli articoli 26, 45 e 49 del regolamento interno a seguito delle quali il testo di detti articoli e' formulato come segue: Art. 26. Ordine delle votazioni 1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, e' posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni altra votazione. La questione preclusiva e' posta in votazione non appena sia presentata con precedenza su ogni altra questione, esclusa la richiesta di rinvio. Immediatamente dopo e' posta in votazione la questione sospensiva. Ogni questione regolamentare che sorga nel corso della seduta viene immediatamente esaminata e discussa dall'assemblea e quindi decisa in via incidentale dal Presidente. Prima della decisione e previa sospensione della seduta, il Presidente richiede il parere immediato e non vincolante della commissione regolamento, se lo ritiene opportuno o se almeno sette componenti ne fanno richiesta. Si procede quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima, sulle proposte di assunzioni istruttorie e di rinvio in commissione per qualsiasi adempimento, poi, su quelle di definizione del merito. In ogni caso il Presidente puo', preliminarmente e senza dibattito sul punto, limitare la discussione alle sole richieste di assunzioni istruttorie o di ulteriori adempimenti ovvero ad altre questioni pregiudiziali, qualora si presentino di immediato rilievo, riservando alla fase immediatamente successiva la discussione e la definizione del merito. 2. Agli effetti del comma precedente si intende per questione preclusiva quella con cui e' proposto che un determinato argomento sia espunto dall'ordine del giorno e che su di esso non si abbia a deliberare per inammissibilita' o per altro specificato motivo. E' questione preclusiva anche quella con cui si propone di non aggiungere all'ordine del giorno della seduta l'argomento del quale si propone la trattazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 45, comma 3, del presente regolamento. Si intende per questione sospensiva quella con cui e' proposto che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data o un evento determinati o dopo la conclusione di un procedimento riguardante un argomento connesso ovvero dopo la conclusione di una fase di tale procedimento. 3. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorita' delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale. 4. Per tutte le deliberazioni e' posta in votazione per prima la proposta deliberata all'unanimita' o a maggioranza dalla commissione. Se essa sia respinta vengono successivamente poste in votazione le altre proposte presentate in commissione dai componenti della stessa, secondo l'ordine dei voti ivi ricevuti da ciascuna di esse. Le proposte che hanno ricevuto parita' di voti vengono poste in votazione secondo l'ordine di presentazione in commissione, iniziando da quella del relatore che ha riferito in commissione. Se le proposte presentate in commissione sono respinte vengono poste in votazione le proposte presentate in Consiglio secondo l'ordine della loro presentazione. 5. Per le pratiche di carattere concorsuale, le proposte che abbiano ricevuto parita' di voti in commissione vengono poste in votazione secondo l'ordine di anzianita' nella qualifica corrispondente al posto da ricoprire. 6. Per le pratiche di carattere concorsuale, se sono presentate piu' proposte la votazione avviene per ballottaggio, salvo che vi si oppongano almeno cinque componenti. 7. Ai fini della votazione con il metodo del ballottaggio, se i candidati proposti sono piu' di due, gli stessi vengono posti in votazione contestualmente e viene nominato il candidato che abbia ricevuto il voto della maggioranza dei partecipanti alla votazione. Se nessuno dei candidati viene votato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione si procede, senza soluzione di continuita', a votazioni successive escludendo ogni volta il candidato che abbia ricevuto il minor numero di voti nella votazione precedente. In caso di parita' di voti nelle votazioni intermedie, viene escluso quello, tra i candidati che hanno ricevuto il minor numero di voti, che e' meno anziano secondo l'ordine di anzianita' nella qualifica corrispondente al posto da ricoprire. Vengono in ogni caso esclusi dalla votazione successiva i candidati che abbiano ricevuto meno di quattro voti. Se nella votazione finale i candidati ricevono parita' di voti, la votazione stessa e' immediatamente ripetuta. Se la parita' permane, e' nominato il candidato piu' anziano secondo l'ordine di anzianita' nella qualifica corrispondente al posto da ricoprire. 8. La votazione per ballottaggio per la designazione ad uffici direttivi di cui all'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' ammissibile soltanto se per tutti i candidati sia stata completata la procedura di concertazione con il Ministro di grazia e giustizia. 9. Per le pratiche non concorsuali, nel caso che siano presentate due o piu' proposte, la votazione avviene per ballottaggio, salvo che vi si oppongano almeno quattro componenti. 10. Ai fini della votazione con il metodo del ballottaggio per le pratiche non concorsuali, se le proposte sono piu' di due, le stesse vengono poste in votazione contestualmente e si considera approvata quella che abbia ricevuto il voto della maggioranza dei partecipanti alla votazione. Se nessuna delle proposte viene votata dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione si procede, senza soluzione di continuita', a votazioni successive escludendo ogni volta la proposta che abbia ricevuto il minor numero di voti nella votazione precedente. In caso di parita' di voti nelle votazioni intermedie tra le proposte che hanno ricevuto il minor numero di voti si decide con votazione per ballottaggio quale sia la proposta da escludere. Vengono in ogni caso escluse dalla votazione successiva le proposte che abbiano ricevuto meno di quattro voti. Se nella votazione finale le proposte ricevono parita' di voti, la votazione stessa e' immediatamente ripetuta secondo quanto previsto dal terzo comma. 11. Prima della votazione sulla proposta si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati piu' emendamenti ad uno stesso testo essi sono posti in votazione cominciando da quelli che piu' si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli parzialmente sostitutivi ed infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi, ovvero se il testo proposto dalla commissione sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si puo' procedere a voto per parti separate, su richiesta di un componente; si puo' altresi', in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione. 12. Il Presidente ha facolta' di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse. Art. 45. Formazione dell'ordine del giorno 1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta e' predisposto dal vicepresidente, e, previo assenso del Presidente, e' comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima, assieme alla convocazione del Consiglio. 2. In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o aggiunto all'ordine del giorno possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima. 3. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, di una commissione, del Comitato di presidenza o del vicepresidente vengono aggiunti all'ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti, salvo che il Consiglio deliberi di non inserirli all'ordine del giorno. In ogni caso, se un componente ne faccia richiesta, ogni questione e' rinviata alla seduta successiva. Su richiesta di un componente, il Consiglio puo' deliberare di non trattare con procedura d'urgenza l'argomento inserito nell'ordine del giorno ai sensi del presente comma. Se la richiesta e' accolta, il Presidente fissa la data della discussione non oltre il trentesimo giorno, salvo che il Consiglio non abbia deliberato una data diversa. Nella seduta cosi' fissata non puo' piu' essere proposta questione preclusiva, salvo che la stessa sia collegata a circostanze sopravvenute. 4. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui al primo comma e' predisposto un ordine del giorno speciale relativo alle seguenti pratiche proposte all'unanimita' dalle commissioni e per le quali nessuno dei componenti o dei presenti alla deliberazione della proposta abbia chiesto la trattazione in via ordinaria: a) le proposte della prima commissione di archiviazione per palese infondatezza o per incompetenza; b) le proposte della seconda commissione di autorizzazione ad incarichi di insegnamento, di presa d'atto o di non luogo a provvedere ed escluse comunque quelle in tema di incompatibilita'; c) le proposte della terza commissione relative ai trasferimenti su domanda, ad eccezione di quelle relative all'attribuzione di incarichi semidirettivi, di quelle relative ai posti presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la stessa Corte, nonche' di tutte quelle in cui siano stati attribuiti ai candidati punteggi differenziati per merito o attitudini e di quelle in cui vengano concessi punteggi per stato di salute, salvaguardia dell'unita' familiare, esercizio delle funzioni in sedi disagiate; d) le proposte della quarta commissione relative alla progressione in carriera quando nel corso della procedura non siano state espresse valutazioni discordanti; le proposte relative ad assenze dal servizio per aspettativa, per congedo straordinario e per astensione obbligatoria, relative al trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di eta', relative alle cessazioni per collocamento a riposo, relative alla concessione di titoli onorifici, relative alla cessazione dal servizio, relative a presa d'atto o a non luogo a provvedere; relative all'inserimento e all'eliminazione di atti nei fascicoli personali dei magistrati; e) le proposte della quinta commissione relative a presa d'atto o a non luogo a provvedere non riguardanti provvedimenti giurisdizionali; f) le proposte della sesta commissione di archiviazione, di non luogo a provvedere o di presa d'atto; g) le proposte della settima commissione relative a pratiche tabellari quando non siano state espresse valutazioni discordanti dagli interessati o dal Consiglio giudiziario, relative ad applicazioni endodistrettuali, supplenze, ferie, presa d'atto o di non luogo a provvedere, nonche' quelle di rigetto di richieste di applicazioni extradistrettuali; h) le proposte della ottava commissione con esclusione di quelle di risposta a quesiti d'ordine generale, nonche' di quelle in tema d'incompatibilita', dispensa, revoca dell'ufficio o decadenza non dipendente da dimissioni o rinuncia; i) le proposte della nona commissione relative a presa d'atto o non luogo a provvedere, relative al tirocinio degli uditori giudiziari, relative al rilascio di copia di atti della procedura di concorso; l) le proposte della decima commissione di archiviazione per palese mancanza di provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare. 5. Sulle proposte di cui al precedente comma il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un compo nente non ne richieda la trattazione nelle forme ordinarie. 6. Le disposizioni dei precedenti quarto e quinto comma si applicano alle materie e alle competenze cosi' come determinate nei decreti istitutivi delle commissioni. Art. 49. Discussione 1. Sull'ordine del giorno ogni componente, che ne faccia richiesta, puo' prendere la parola una sola volta per non piu' di cinque minuti. 2. La richiesta di rinvio, la questione preclusiva e quella sospensiva sono ammissibili soltanto se proposte prima o subito dopo la relazione della commissione o la illustrazione della proposta principale da parte del proponente. Il Presidente dell'assemblea puo' ammettere la proposizione di tali richieste e questioni anche in momenti successivi qualora le stesse siano collegate a nuove circostanze o questioni. 3. Per la richiesta di rinvio, per la questione preclusiva, per quella sospensiva, per quella regolamentare e per l'opposizione alla trattazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 45, comma 3, sono ammessi soltanto interventi di durata non superiore a dieci minuti e sono escluse repliche e dichiarazioni di voto. Per la questione preclusiva, il Presidente, prima della discussione, puo' aumentare i tempi ed il numero degli interventi. 4. La discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno e' introdotta e conclusa dal relatore: ogni componente puo' prendere la parola, secondo l'ordine di iscrizione, per un tempo massimo di quindici minuti. Lo stesso componente, sull'argomento in discussione, puo', a richiesta, nuovamente intervenire una sola volta per non piu' di cinque minuti dopo l'intervento degli altri componenti in precedenza iscritti a parlare. 5. Per fatto personale si puo' chiedere la parola per non piu' di cinque minuti. E' in facolta' del Presidente della seduta concederla subito o in fine discussione. 6. Ogni componente, che non l'abbia gia' fatto nella discussione, puo' illustrare proposte ed emendamenti o fare dichiarazioni di voto per non piu' di cinque minuti. 7. Il rispetto dei limiti di tempo e' assicurato dal Presidente, il quale, prima dell'inizio della discussione, puo' aumentare i tempi stessi ove lo ritenga opportuno in relazione al rilievo e alla natura delle questioni trattate. 8. In caso di argomenti di particolare rilievo il Consiglio puo' deliberare una deroga ai limiti di tempo nella discussione di merito, prima del suo inizio. 9. La richiesta di deroga e' motivata per non piu' di dieci minuti dal proponente e su di essa e' ammesso l'intervento di un solo componente a favore e di uno contro, per non piu' di cinque minuti. La questione e', quindi, immediatamente decisa e non sono ammesse dichiarazioni di voto. Roma, 25 settembre 1997 Il Vice Presidente: Federico Grosso