IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, e' stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Visto, in particolare, l'art. 7 che prevede il finanziamento delle misure preparatorie, di accompagnamento e di valutazione necessarie all'attuazione del regolamento medesimo; Vista la nota n. SG(97) D/1975 del 13 marzo 1997 con la quale, ai sensi del citato art. 7 del regolamento CEE n. 4254/88, la Commissione delle Comunita' europee comunica la concessione di un contributo finanziario pari a 254.274 Ecu in relazione alle misure preparatorie concernenti il progetto "Centre europeen d'entreprise et d'innovation Vallee d'Aoste" - Euro BIC, pari al 40 per cento del costo complessivo; Vista la nota n. 22034/5 PRO in data 28 aprile 1997 con la quale la regione Valle d'Aosta, ai fini del finanziamento della quota nazionale, richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987; Considerata l'opportunita', in relazione alla tipologia di intervento, di stabilire la partecipazione del predetto Fondo in misura pari al 50 per cento della quota nazionale, valutata in 732,310 milioni di lire; Considerata l'opportunita' di applicare anche alla quota nazionale la procedura dell'impegno unico prevista dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93, per i programmi che ricevono un contributo comunitario inferiore a 40 Mecu complessivi; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini della realizzazione del progetto "Centre europeen d'entreprise et d'innovation Vallee d'Aoste" - Euro BIC, per il periodo 1997-1998 e' autorizzato in favore della regione Valle d'Aosta un conferimento nazionale pari a 732,310 milioni di lire, di cui il 50 per cento, pari a 366,155 milioni di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 ed il restante 50 per cento con le disponibilita' del bilancio della regione Valle d'Aosta. 2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate dalla regione Valle d'Aosta al Fondo medesimo. 3. Il predetto Fondo e' autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. 4. La regione Valle d'Aosta adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto. 5. La regione suddetta effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Roma, 5 agosto 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 23 settembre 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 296