IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  92,  relativo
all'attuazione della  direttiva 90/220/CEE del  Consiglio concernente
l'emissione deliberata di microorganismi geneticamente modificati;
  Vista la  direttiva della Commissione  97/35/CE del 18  giugno 1997
recante  secondo adeguamento  al  progresso  tecnico della  direttiva
90/220/CEE   del   Consiglio   concernente   l'emissione   deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto il  parere favorevole espresso  in data 19 maggio  1997 dalla
commissione   interministeriale  di   coordinamento  in   materia  di
biotecnologie;
  Considerato che  l'art. 2,  comma 1,  della direttiva  97/35/CE del
Consiglio stabilisce che  gli Stati membri debbano  mettere in vigore
le   disposizioni   legislative,  regolamentari   ed   amministrative
necessarie al suo recepimento entro il 31 luglio 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'allegato  III al decreto legislativo  3 marzo 1993, n.  92, e'
sostituito dall'allegato al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
   Roma, 28 luglio 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 311