IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, relativo all'attuazione della direttiva 90/220/CEE del Consiglio concernente l'emissione deliberata di microorganismi geneticamente modificati; Vista la direttiva della Commissione 97/35/CE del 18 giugno 1997 recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il parere favorevole espresso in data 19 maggio 1997 dalla commissione interministeriale di coordinamento in materia di biotecnologie; Considerato che l'art. 2, comma 1, della direttiva 97/35/CE del Consiglio stabilisce che gli Stati membri debbano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie al suo recepimento entro il 31 luglio 1997; Decreta: Art. 1. 1. L'allegato III al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e' sostituito dall'allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 28 luglio 1997 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1997 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 311