Con  decreto  ministeriale  n.  23371  del  17  settembre  1997  e'
autorizzata, per il periodo dall'8  settembre 1994 al 29 aprile 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla   S.r.l.  Tecnoelettrica,  con  sede   in  Ciserano
(Bergamo)  e unita'  di  Ciserano  (Bergamo), per  i  quali e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 26 unita', su un organico complessivo di 26 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Tecnoelettrica a  corrispondere i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale 25  ottobre 1994,  registrato dalla  Corte dei  conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23372  del  17  settembre  1997  e'
autorizzata,  limitatamente al  periodo  dal 18  ottobre  1994 al  31
dicembre  1994, la  corresponsione  del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  S.O.F.   Servizi  ospedalieri
fiorentini, con sede  in Firenze e unita' di Firenze  c/o ospedale di
Careggi, per i quali e'  stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, la riduzione massima  dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a  35 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 16 unita', su un organico complessivo di
22 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  S.O.F.   Servizi  ospedalieri
fiorentini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
2  e 4  nei limiti  di cui  al successivo  comma 13  dell'art. 5  del
decreto-legge 20  maggio 1993,  n. 148, convertito  con modificazioni
nella  legge 19  luglio 1993,  n. 236,  tenuto conto  dei criteri  di
priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  25  ottobre  1994,
registrato dalla Corte  dei conti in data 23  novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23373  del  17  settembre  1997  e'
autorizzata, per il  periodo dal 17 gennaio 1995 al  31 ottobre 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  interessati  addetti  alla   unita'  di  mensa  aziendale
sottoindicata,  limitatamente  alle  giornate  in  cui  vi  e'  stato
l'intervento   della   cassa   integrazione  guadagni   ordinaria   o
straordinaria  presso la  societa'  appaltante  anch'essa di  seguito
indicata: S.p.a. Organizzazione Vendramini mensa c/o Enichem di Porto
Marghera, con sede  in Mantova e unita' di  Porto Marghera (Venezia),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 21  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 33,48  ore medie settimanali nei confronti di
un numero massimo di  lavoratori pari a n. 119 unita',  di cui 3 p.t.
da 25 a 22,67 ore m.s.; 1 p.t. da  20 a 18,14 ore m.s.; 18 p.t. da 25
a 23,84  ore m.s.; 14  p.t. da 20  a 19,07 ore m.s.;  2 p.t. da  30 a
28,60 e 1 p.t. da 30 a  29,07 ore m.s., su un organico complessivo di
n. 250 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Organizzazione  Vendramini mensa
c/o Enichem di Porto Marghera, a corrispondere i particolari benefici
previsti dai  commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo  comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20  maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni nella  legge 19 luglio  1993, n. 236, tenuto  conto dei
criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale 25 ottobre
1994,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 23  novembre 1994,
registro 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23374  del  17  settembre  1997  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 maggio 1994 al  30 aprile 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Safi, con  sede in Greve in Chianti (Firenze)
e  unita'  di Greve  in  Chianti  (Firenze),  per  i quali  e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a  n. 10 unita', su un organico  complessivo di n. 26
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.  Safi,   a  corrispondere   i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale 25  ottobre 1994,  registrato dalla  Corte dei  conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23375  del  17  settembre  1997  e'
autorizzata, limitatamente al periodo dal 15 luglio 1996 al 20 aprile
1997, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura prevista  dall'art.  6, comma  3,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.
a  r.l. Orion,  con  sede in  Cavriago (Reggio  Emilia)  e unita'  di
Alessandria, Milano,  Piacenza, Reggio Emilia,  per i quali  e' stato
stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 30  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 151 unita', su un organico complessivo di n. 476 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
27 marzo 1997, n. 22517.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.c.  a r.l.  Orion, a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale 8  febbraio 1996,  registrato dalla  Corte dei  conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23376  del  17  settembre  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 21  aprile 1997 al 20 aprile 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, con
sede in  Cavriago (Reggio  Emilia) e  unita' di  Alessandria, Milano,
Piacenza, Reggio Emilia, per i  quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta'  che stabilisce,  per 12  mesi, la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  14  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 64 unita', su un organico complessivo di n. 393 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.c.  a r.l.  Orion, a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale 8  febbraio 1996,  registrato dalla  Corte dei  conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23377  del  17  settembre  1997  e'
autorizzata, per il  periodo dal 10 luglio 1995 al  9 luglio 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Italstrade  gruppo Iritecnica,  con sede in  Roma e  unita' di
Milano, per i  quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo di  lavoratori  pari a  n. 142  unita', su  un
organico complessivo di n. 643 unita'.
  Il presente  decreto ministeriale annulla e  sostituisce il decreto
ministeriale 12 giugno 1997, n. 22910.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Italstrade gruppo  Iritecnica, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  8  febbraio  1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge  19  luglio  1994,  n.  451,  l'I.N.P.S.,  verifichera'  che  i
lavoratori interessati nella stessa  unita' produttiva al trattamento
di  integrazione   salariale  straordinaria  ed  al   trattamento  di
integrazione salariale  da solidarieta' siano diversi  e precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla
Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23378  del  17  settembre  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 28  giugno 1996 al 28 agosto 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  nella misura  prevista in  favore dei  lavoratori dipendenti
dalla  S.p.a.  Fiat auto,  con  sede  in  Torino  e unita'  di  Arese
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  24 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a  8 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo di  lavoratori pari  a n.  4372 unita',  su un
organico complessivo di n. 70361 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Fiat auto,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto  dai commi 2 e 4 nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge  19  luglio  1994,  n.  451,  l'I.N.P.S.,  verifichera'  che  i
lavoratori interessati nella stessa  unita' produttiva al trattamento
di  integrazione   salariale  straordinaria  ed  al   trattamento  di
integrazione salariale  da solidarieta' siano diversi  e precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla
Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23379  del  17  settembre  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 29  agosto 1996 al 27 giugno 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni nella legge 28
novembre  1996, n.  608  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Fiat auto, con sede in  Torino e unita' di Arese enti centrali
(Milano), Arese  stabilimento meccanica (Milano),  Arese stabilimento
carrozzeria (Milano), per i quali  e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  10 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 8 ore medie settimanali
nei  confronti di  un numero  massimo di  lavoratori pari  a n.  3061
unita', su un organico complessivo di n. 67495 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Fiat auto,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge  19  luglio  1994,  n.  451,  l'I.N.P.S.,  verifichera'  che  i
lavoratori interessati nella stessa  unita' produttiva al trattamento
di  integrazione   salariale  straordinaria  ed  al   trattamento  di
integrazione salariale  da solidarieta' siano diversi  e precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla
Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.