Con decreto ministeriale n. 23365 del 17 settembre 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 1998, della ditta: S.p.a. Aturia Pompe, con sede in Gessate (Milano) e unita' di Gessate (Milano) per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997. Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, della ditta S.p.a. Aturia Pompe, con sede in Gessate (Milano) e unita' di Gessate (Milano) per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1997 con decorrenza 5 maggio 1997. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23366 del 17 settembre 1997: 1) E' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 5 giugno 1996 al 4 giugno 1997, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Bari, Benevento, Milano, Roma e Torino. Parere comitato tecnico del 31 luglio 1997 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997 con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Bari, Benevento, Milano, Roma e Torino, per il periodo dal 5 giugno 1996 al 4 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 5 giugno 1996; 2) A seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997 con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Bari, Benevento, Milano, Roma e Torino, per il periodo dal 5 dicembre 1996 al 4 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 5 dicembre 1996; 3) E' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 maggio 1996 al 5 maggio 1997, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Potenza. Parere comitato tecnico del 31 luglio 1997 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Potenza, per il periodo dal 6 maggio 1996 al 5 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1996 con decorrenza 6 maggio 1996. 4) E' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1997, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Catanzaro e Cosenza. Parere comitato tecnico del 31 luglio 1997 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Catanzaro e Cosenza, per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 5 giugno 1995. 5) A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Catanzaro e Cosenza, per il periodo dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con decorrenza 5 dicembre 1995; 6) A seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Catanzaro e Cosenza, per il periodo dal 5 giugno 1996 al 4 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 5 giugno 1996; 7) A seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Catanzaro e Cosenza, per il periodo dal 5 dicembre 1996 al 4 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 5 dicembre 1996; 8) E' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1997, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Salerno, per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1997. Parere comitato tecnico del 31 luglio 1997 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Salerno, per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 5 giugno 1995; 9) A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Salerno, per il periodo dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con decorrenza 5 dicembre 1995; 10) A seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Salerno, per il periodo dal 5 giugno 1996 al 4 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 5 giugno 1996; 11) A seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Salerno, per il periodo dal 5 dicembre 1996 al 4 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 5 dicembre 1996. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23367 del 17 settembre 1997: 1) E' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 luglio 1996 al 30 giugno 1997, della ditta S.r.l. TU.CA.M., con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unita' di Roseto Val Fortore (Foggia) e ufficio e stabilimento di Macchia di Ferrandina (Matera). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. TU.CA.M., con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unita' di Roseto Val Fortore (Foggia) e ufficio e stabilimento di Macchia di Ferrandina (Matera) per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.r.l. TU.CA.M., con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unita' di Roseto Val Fortore (Foggia) e ufficio e stabilimento di Macchia di Ferrandina (Matera) per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23380 del 17 settembre 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 5 giugno 1995 al 28 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Cagliari. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Cagliari, per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 5 giugno 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con decorrenza 5 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 5 giugno 1996 al 28 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 5 giugno 1996. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23381 del 17 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Angeli industrie, con sede in Ascoli Piceno e unita' in Ascoli Piceno per un massimo di 146 dipendenti, Cameri (Novara) per un massimo di 14 dipendenti e Caronno Pertusella (Varese) per un massimo di 18 dipendenti la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 maggio 1997 al 18 novembre 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 agosto 1997, n. 23273. La corresponsione del trattamento sopra disposta dal 19 novembre 1997 al 18 maggio 1998. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23382 del 17 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italpan, con sede in Roma e unita' di Roma per un massimo di 2 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 febbraio 1996 al 21 agosto 1996. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 22 agosto 1996 al 21 febbraio 1997. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23383 del 17 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Di Raffaele, con sede in Rive d'Arcano (Udine) e unita' in Udine per un massimo di 34 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 maggio 1997 al 12 novembre 1997. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 13 novembre 1997 al 12 maggio 1998. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23386 del 17 settembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 maggio 1995 e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Baldan Antonio, con sede ed unita' in Padova, per il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1995 con decorrenza 29 maggio 1994. La concessione del trattamento di integrazione salariale, sopra disposta, sara' revocata qualora la decisione nel merito della controversia, in qualunque grado, dovesse avere esito favorevole per l'amministrazione resistente. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23387 del 17 settembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calcografia & cartevalori (dal 31 dicembre 1994 S.p.a. Poligrafico calcografia & cartevalori), con sede in San Donato Milanese (Milano) (dal 31 dicembre 1994 Tito - Potenza) e unita' di Benevento per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1994. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23369 del 17 settembre 1995, a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale 9 febbraio 1995 con effetto dal 28 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unita' di Cassino (Frosinone), Mirafiori carrozzeria (Torino), Mirafiori meccanica (Torino), Mirafiori presse e stampaggi plastici (Torino), Napoli stabilimento, Nardo' servizio autopiste sperimentali (Lecce), Pomigliano carrozzerie e presse(Napoli), Pomigliano enti centrali (Napoli), Pomigliano meccanica (Napoli), Pomigliano stampaggi plastici (Napoli), Rivalta carrozzeria e presse (Torino), Rivalta meccanica (Torino), Rivalta stampaggi plastici (Torino), Termini Imerese (Palermo), Arese (Milano), Termoli (Campobasso), Sulmona (Aquila), Verrone (Vercelli), per il periodo dal 28 dicembre 1996 al 27 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1997 con decorrenza 28 dicembre 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23370 del 17 settembre 1995: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 6 agosto 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale 6 agosto 1997 con effetto dal 7 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.I.R. - Cooperativa industriale romagnola, con sede in Imola e unita' di Imola (Bologna), per il periodo dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1997 con decorrenza 7 luglio 1997; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 18 giugno 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale 18 giugno 1997 con effetto dal 1 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. HTM Sport, con sede in Rapallo (Genova) e unita' di Maser - div. Skitboots e Trekking (Treviso), per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1997 con decorrenza 1 luglio 1997. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23368 del 17 settembre 1997, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 642, per un ulteriore periodo dal 1 agosto 1997 al 30 settembre 1997, in favore numero massimo di 31 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto, dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede legale in Bari e unita' di Modugno (Bari), Altamura (Bari) e Brindisi. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.