Art. 1.
  Al fine di ottimizzare l'immissione  delle patate comuni da consumo
sul mercato  in funzione  dell'effettiva domanda  e per  un opportuno
sostegno  dei prezzi  sono  concessi aiuti  al magazzinaggio  privato
delle patate comuni  da consumo a favore dei  produttori italiani che
abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art.
3 e li abbiano trasmessi all'A.l.M.A. entro il 31 dicembre 1997.
  Le  associazioni  dei  produttori richiedenti  tale  aiuto  debbono
sottoscrivere  ed  inoltrare  le  istanze  all'A.l.M.A  entro  il  31
dicembre 1997.