IL PRESIDENTE
  Visti gli articoli 8 e 20 della legge 9 maggio 1989, n. 189;
  Visto il  regolamento del  personale del Consiglio  nazionale delle
ricerche, approvato con D.P.C.N.R. n.  6241 in data 7 settembre 1979,
successivamente modificato, da ultimo con D.P.C.N.R. n. 13047 in data
3 novembre 1994;
  Vista la deliberazione n. 614  adottata dal consiglio di presidenza
nella riunione  in data 18  luglio 1996,  in ordine alla  modifica da
apportare all'art. 77 del regolamento del personale;
  Vista la  nota prot.  n. 152052  in data 23  dicembre 1996  con cui
questo Consiglio  ha trasmesso al Ministero  dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica la  suddetta  deliberazione  del
consiglio di presidenza, in  ottemperanza a quanto disposto dall'art.
8 della legge n. 168/1989;
  Considerato  che  il  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica, trascorso  il termine di  sessanta giorni
previsto dal citato art. 8 della  legge n. 168/1989, non ha sollevato
alcuna  eccezione   in  merito  alla  modifica,   che  pertanto  puo'
intendersi approvata;
  Ravvisata l'opportunita' di provvedere;
                              Decreta:
  L'art.  77 del  regolamento del  personale del  Consiglio nazionale
delle ricerche, approvato con D.P.C.N.R.  n. 6241 in data 7 settembre
1979, successivamente  modificato, da ultimo con  D.P.C.N.R. n. 13047
in data 3 novembre 1994, e' modificato come segue:
  comma 7: "Allo scadere dell'incarico il responsabile dell'organismo
di ricerca interessato e' tenuto a trasmettere all'ente una relazione
sull'attivita' svolta dall'incaricato che verra' sottoposta all'esame
del competente  Comitato nazionale di consulenza.  Il responsabile di
area trasmettera' la relazione di cui sopra, che verra' sottoposta al
consiglio di amministrazione";
  comma 8: "Gli incarichi di  cui al presente articolo sono conferiti
direttamente  dal direttore  dell'istituto  o del  centro di  studio,
previo parere  favorevole del consiglio scientifico  e del competente
Comitato nazionale di consulenza,  nonche' direttamente dal direttore
dell'area  della ricerca,  previo parere  favorevole del  comitato di
area e deliberazione del consiglio di amministrazione. La loro durata
coincide di  norma con  l'anno solare.  Gli incarichi  stessi possono
essere rinnovati, previa motivata proposta";
   comma 9: soppresso;
   comma 10: soppresso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9
maggio 1989, n. 168.
   Roma, 24 settembre 1997
                                                Il presidente: Bianco