IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Viste le regole 4.1, 30 e 47 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e la risoluzione MSC. 54 (66) del 30 maggio 1996; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996; Vista la domanda della societa' Adrianaval con sede in Trieste, via Murat, 8, intesa ad ottenere la modifica del riconoscimento di "Tipo approvato" per il battello d'emergenza per sei persone denominato "Norvik 470 GRP I" al fine di utilizzare sullo stesso battello motori f.b. Mariner 40 e Mariner 60; Vista la domanda della societa' Adrianaval in data 28 novembre 1996 con la quale si richiede di poter cambiare la denominazione commerciale del battello d'emergenza per sei persone da "Norvik 470 GRP I" a "Viking 470 GRP I"; Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97DG31TA del 16 giugno 1997 trasmessa in allegato alla suddetta istanza; Visto il precedente decreto n. 42/1996 in data 8 marzo 1996; Decreta: Art. 1. E' dichiarato di "Tipo approvato" il battello d'emergenza per sei persone denominato "Viking 470 GRP I", anche quando equipaggiato con motori fuoribordo Mariner 40 e Mariner 60, costruito dalla societa' Viking Life-Saving Equipment A/S - Esbjerg V - (Denmark), della quale e' rappresentante in Italia la societa' Adrianaval sopracitata. Il predetto battello dovra' essere costruito in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Ogni battello di emergenza deve poter essere recuperato rapidamente quando al completo delle dotazioni e con almeno sei persone a bordo come previsto dalle regole 16.4 e 48.2.8 del cap. III della Convenzione SOLAS 74 e successivi emendamenti e deve essere fornito degli accessori e dotazioni prescritte dalla Convenzione SOLAS sopracitata. Ogni battello deve essere marcato come previsto dalla regola 41.9 del cap. III della Convenzione SOLAS 74 (83) e successivi emendamenti ed inoltre in modo chiaro, indelebile e permanente con i seguenti elementi di identificazione: marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia; denominazione commerciale del battello d'emergenza per sei persone, denominato: "Viking 470 GRP I"; numero di serie; estremi del collaudo; ris. IMO 689 (17); marchio "Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione"; numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.