IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 14 luglio 1965,  n. 963, modificata dalla  legge 25
agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il  regolamento per l'esecuzione della  legge 14 luglio
1965, n. 963;
  Vista la legge  17 febbraio 1982, n. 41, modificata  dalla legge 10
febbraio 1992,  n. 165, recante  piano per la razionalizzazione  e lo
sviluppo della pesca marittima;
  Visto l'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che prevede che
il Ministro per le politiche agricole,  al fine di regolare lo sforzo
di pesca  sulla base della  consistenza delle risorse  biologiche del
mare, tenuto conto delle indicazioni  contenute nella prima parte del
piano  nazionale della  pesca,  stabilisca, con  proprio decreto,  il
numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone
di pesca, degli attrezzi  utilizzati, delle specie catturabili, della
distanza della  costa, nonche'  adotti eventuali misure  di riduzione
del  numero delle  licenze oppure  di modifica  delle zone  di pesca,
delle specie o delle attrezzature consentite;
  Considerato che il  regolamento (CEE) n. 3760 /  1992 del Consiglio
del  20 dicembre  1992, che  istituisce un  regime comunitario  della
pesca  e  dell'acquacoltura,  si  prefigge  l'obiettivo  generale  di
proteggere e conservare le risorse acquatiche marine vive disponibili
ed accessibili,  nonche' di  assicurarne lo sfruttamento  razionale e
responsabile su base sostenibile contribuendo a garantire un durevole
equilibrio tra  conservazione e  gestione delle  risorse e  sforzo di
pesca;
  Visto il  regolamento (CEE)  n. 1626  / 1994  del Consiglio  del 27
giugno 1994,  che istituisce  misure tecniche di  conservazione delle
risorse della pesca nel Mediterraneo;
  Visto il proprio  decreto 24 marzo 1997  concernente l'adozione del
quinto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 1997
- 99;
  Visto il proprio  decreto 13 giugno 1997 recante  misure urgenti in
materia di licenze di pesca;
  Considerato  che  il  citato   piano  triennale  prevede,  tra  gli
strumenti di intervento per  la realizzazione dei previsti obiettivi,
una gestione programmata delle licenze di pesca;
  Considerato  che il  Programma di  orientamento pluriennale  per la
flotta  peschereccia  italiana  (POP),  approvato  dalla  Commissione
europea, al fine di assicurare l'equilibrio tra le risorse alieutiche
e lo sforzo  di pesca ha previsto una limitazione  della capacita' di
pesca  da realizzarsi  attraverso riduzioni  di particolari  segmenti
della flotta;
  Considerata  la   necessita'  di  confermare  le   misure  atte  ad
assicurare il  raggiungimento degli  obiettivi fissati dal  POP della
flotta da  pesca italiana,  gia' recate  dal decreto  ministeriale 13
giugno 1997;
  Sentiti il  Comitato nazionale per  la conservazione e  la gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  Commissione  consultiva
centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 28 luglio 1997,
hanno reso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. In attesa di una  disciplina organica della materia, da emanarsi
entro  il 31  gennaio  1998,  al fine  di  garantire lo  sfruttamento
razionale  ed   equilibrato  delle   risorse  biologiche   marine  ed
assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal POP della
flotta da  pesca italiana,  il mantenimento  degli attrezzi  di pesca
gia' autorizzati, in caso di trasferimento dell'iscrizione della nave
nella circoscrizione  di capitaneria  di porto appartenente  ad altra
regione  o di  passaggio ad  altro  tipo di  pesca professionale,  e'
subordinato  al preventivo  rilascio di  un nulla  osta da  parte del
Ministero per le politiche agricole.
  2. Per il rilascio del nulla  osta di cui al comma 1, l'interessato
deve presentare  al Ministero per  le politiche agricole  - Direzione
generale della pesca e dell'acquacoltura, apposita istanza, con firma
autenticata, a  mezzo raccomandata  con avviso di  ricevimento ovvero
direttamente al Ministero.