IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto l'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che prevede che il Ministro per le politiche agricole, al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, stabilisca, con proprio decreto, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza della costa, nonche' adotti eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite; Considerato che il regolamento (CEE) n. 3760 / 1992 del Consiglio del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura, si prefigge l'obiettivo generale di proteggere e conservare le risorse acquatiche marine vive disponibili ed accessibili, nonche' di assicurarne lo sfruttamento razionale e responsabile su base sostenibile contribuendo a garantire un durevole equilibrio tra conservazione e gestione delle risorse e sforzo di pesca; Visto il regolamento (CEE) n. 1626 / 1994 del Consiglio del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo; Visto il proprio decreto 24 marzo 1997 concernente l'adozione del quinto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 1997 - 99; Visto il proprio decreto 13 giugno 1997 recante misure urgenti in materia di licenze di pesca; Considerato che il citato piano triennale prevede, tra gli strumenti di intervento per la realizzazione dei previsti obiettivi, una gestione programmata delle licenze di pesca; Considerato che il Programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia italiana (POP), approvato dalla Commissione europea, al fine di assicurare l'equilibrio tra le risorse alieutiche e lo sforzo di pesca ha previsto una limitazione della capacita' di pesca da realizzarsi attraverso riduzioni di particolari segmenti della flotta; Considerata la necessita' di confermare le misure atte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal POP della flotta da pesca italiana, gia' recate dal decreto ministeriale 13 giugno 1997; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 28 luglio 1997, hanno reso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. In attesa di una disciplina organica della materia, da emanarsi entro il 31 gennaio 1998, al fine di garantire lo sfruttamento razionale ed equilibrato delle risorse biologiche marine ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal POP della flotta da pesca italiana, il mantenimento degli attrezzi di pesca gia' autorizzati, in caso di trasferimento dell'iscrizione della nave nella circoscrizione di capitaneria di porto appartenente ad altra regione o di passaggio ad altro tipo di pesca professionale, e' subordinato al preventivo rilascio di un nulla osta da parte del Ministero per le politiche agricole. 2. Per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1, l'interessato deve presentare al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, apposita istanza, con firma autenticata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente al Ministero.