Si informano gli operatori che con decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, in corso di perfezionamento, e' stato istituito un regime autonomo, per l'importazione di alcuni prodotti di acciaio originari della Federazione russa, a far tempo dal 1 ottobre 1997, che restera' in essere sino all'entrata in vigore del nuovo accordo siderurgico CECA con la Federazione russa, o al piu' tardi sino al 31 dicembre 1997. Per motivi di continuita' con la gestione del precedente accordo, scaduto di validita' il 30 settembre 1997, i limiti quantitativi sono stati stabiliti per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1997. A tali quantitativi - indicati nell'allegato - dovranno ovviamente essere sottratti quelli relativi alle importazioni gia' effettuate. Gli operatori interessati all'importazione dei prodotti in questione dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e la gestione degli scambi - Divisione III - Viale America, 341 - 00144 Roma - domanda, redatta sull'apposito modulo comunitario reperibile presso le camere di commercio e lo scrivente Ministero, corredandola della licenza di esportazione, in originale, rilasciata dalle competenti Autorita' russe.