Si informano gli operatori che con decisione dei rappresentanti dei
Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, in corso di
perfezionamento,  e'   stato  istituito   un  regime   autonomo,  per
l'importazione  di   alcuni  prodotti  di  acciaio   originari  della
Federazione russa,  a far tempo dal  1 ottobre 1997, che  restera' in
essere sino all'entrata in vigore  del nuovo accordo siderurgico CECA
con la Federazione russa, o al piu' tardi sino al 31 dicembre 1997.
  Per motivi di  continuita' con la gestione  del precedente accordo,
scaduto di validita' il 30 settembre 1997, i limiti quantitativi sono
stati stabiliti per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1997.
  A tali quantitativi -  indicati nell'allegato - dovranno ovviamente
essere sottratti quelli relativi alle importazioni gia' effettuate.
  Gli   operatori  interessati   all'importazione  dei   prodotti  in
questione dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero
- Direzione generale per la  politica commerciale e la gestione degli
scambi - Divisione  III - Viale America, 341 -  00144 Roma - domanda,
redatta sull'apposito modulo comunitario  reperibile presso le camere
di commercio e lo scrivente  Ministero, corredandola della licenza di
esportazione,  in originale,  rilasciata  dalle competenti  Autorita'
russe.