Si informano gli operatori che con decisione dei rappresentanti dei
Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, in corso di
pubblicazione,   e'  stato   istituito   un   regime  autonomo,   per
l'importazione  di alcuni  prodotti  CECA  originari del  Kazakistan,
elencati nell'allegato I.
  I limiti  quantitativi per  il periodo  1 ottobre-31  dicembre 1997
sono indicati nell'allegato II.
  Gli   operatori  interessati   all'importazione  dei   prodotti  in
questione dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero
- Direzione generale per la  politica commerciale e la gestione degli
scambi - Divisione  III - Viale America, 341 -  00144 Roma - domanda,
redatta sull'apposito modulo comunitario  reperibile presso le camere
di commercio e  lo scrivente Ministero, entro il periodo  dal 1 al 23
ottobre  1997, corredandola  della  copia del  contratto o  "proforma
invoices".
   Nella domanda dovra' essere precisato quanto segue:
    categoria del prodotto (es. Sa 1 ecc.);
    voce doganale a 8 cifre;
    quantita' in kg.;
    il nome dell'importatore;
  se  trattasi  di  operatore  tradizionale o  non  tradizionale  (si
intende  operatore tradizionale  colui  che ha  importato i  prodotti
siderurgici di cui all'allegato nell'ultimo triennio).