Si informano gli operatori che con decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, in corso di pubblicazione, e' stato istituito un regime autonomo, per l'importazione di alcuni prodotti CECA originari del Kazakistan, elencati nell'allegato I. I limiti quantitativi per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 1997 sono indicati nell'allegato II. Gli operatori interessati all'importazione dei prodotti in questione dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e la gestione degli scambi - Divisione III - Viale America, 341 - 00144 Roma - domanda, redatta sull'apposito modulo comunitario reperibile presso le camere di commercio e lo scrivente Ministero, entro il periodo dal 1 al 23 ottobre 1997, corredandola della copia del contratto o "proforma invoices". Nella domanda dovra' essere precisato quanto segue: categoria del prodotto (es. Sa 1 ecc.); voce doganale a 8 cifre; quantita' in kg.; il nome dell'importatore; se trattasi di operatore tradizionale o non tradizionale (si intende operatore tradizionale colui che ha importato i prodotti siderurgici di cui all'allegato nell'ultimo triennio).