IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 19 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni concernente la riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome a partire dall'anno 1990; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visti i commi 9 e 15 dell'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 502/1992, i quali dispongono, rispettivamente, che i contributi sanitari per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale degli iscritti al Servizio sanitario nazionale e che il CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza Statoregioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto dei contributi attribuiti a ciascuna regione; Considerato che, qualora l'ammontare dei contributi risulti difforme da quello stimato, il CIPE provvedera', a norma del comma 15 del predetto art. 11 del decreto legislativo n. 502/1992, all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente ad esse effettivamente spettanti; Visti gli articoli 3, comma 5, e 34, comma 3, e 46, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto l'art. 1, comma 23, della predetta legge n. 662 / 1996, che prevede una riduzione dello 0,50%, a valere sulle quote spettanti, da operare nei confronti delle regioni che non hanno provveduto alla disattivazione degli ospedali psichiatrici a norma dell'art. 3, comma 5, della citata legge n. 724/1994 e del comma 20 dello stesso art. 1 della legge n. 662/1996; Visto il comma 34 del predetto art. 1 della legge n. 662/1996 che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, basati su elementi quali popolazione residente, tassi di mortalita' della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali utili a definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997); Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999; Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997; Considerato che, a seguito delle variazioni intervenute ai sensi delle predette disposizioni in materia di finanza pubblica, lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1997 di parte corrente ammonta a lire 37.210 miliardi; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 31 luglio 1997, concernente la ripartizione tra le regioni interessate, a valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1997 - parte corrente, della somma di lire 35.743.967 milioni di lire quale integrazione da parte dello Stato ai contributi sanitari e delle somme di: 42.531 milioni di lire per compensazione della mobilita' sanitaria interregionale in favore della provincia autonoma di Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia, lire 189.155 milioni per il finanziamento dell'ospedale Bambino Gesu' - il cui finanziamento negli anni decorsi era ricompreso nella quota spettante alla regione Lazio - lire 174.000 milioni per il finanziamento della Croce rossa italiana; Considerato che i nuovi parametri introdotti dall'art. 1 della legge n. 662/1996 sono stati utilizzati solo parzialmente nella ripartizione, in quanto le diverse situazioni organizzative regionali non risultano ancora pienamente adeguate alle disposizioni emanate nell'ultimo biennio; Considerato che le riduzioni di cui al citato art. 1, comma 23, della legge n. 662/1996, verranno operate dal Ministero del tesoro, nei confronti delle regioni inadempienti, in sede di erogazione delle quote ad esse spettanti; Considerato, altresi', che le predette disposizioni non si applicano alla regione Valle d'Aosta ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come disposto dal comma 143 dello stesso art. 1, ed alla regione Molise, priva di ospedali psichiatrici; Considerato che occorre provvedere anche per il 1997 all'assegnazione di una quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale a favore della Croce rossa italiana; Visto il parere della Conferenza Statoregioni in data 31 luglio 1997; Ritenuto di condividere i criteri ed i parametri proposti dal Ministro della sanita'; Delibera: Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1997 - parte corrente, pari a lire 37.210.000 milioni sono dedotte le seguenti somme: a) lire 42.531 milioni per la compensazione della mobilita' sanitaria interregionale in favore della provincia autonoma di Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia; b) lire 189.155 milioni da assegnare all'ospedale Bambino Gesu'; c) lire 174.000 milioni da assegnare alla Croce rossa italiana; d) lire 1.060.347 milioni da accantonare in attesa di proposte del Ministro della sanita'. La somma da ripartire in via provvisoria per l'anno 1997 tra le regioni interessate, ammonta pertanto a L. 35.743.967.000.000, come indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione e nella quale sono evidenziate anche le somme relative ai contributi sanitari presunti. Il Ministero del tesoro provvedera' ad applicare le decurtazioni in premessa, come indicato nella proposta del Ministro della sanita', nei confronti delle regioni inadempienti a norma dell'art. 1, comma 23, della legge n. 662/1996. All'ospedale Bambino Gesu' ed alla Croce rossa italiana e' assegnata, rispettivamente, la somma di lire 189.155 milioni e di lire 174.000 milioni, a valere sulla quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1997. A valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1997, per le finalita' indicate in premessa, e' inoltre assegnata alla provincia autonoma di Bolzano ed alla regione Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente, la somma di 4.663 milioni di lire e di 37.868 milioni di lire, per un totale di 42.531 milioni di lire. Roma, 5 agosto 1997 Il Presidente delegato: Ciampi FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1997 PARTE CORRENTE (in milioni di lire) ===================================================================== Regioni Contributi Quota a carico sanitari dello Stato _____________________________________________________________________ Piemonte 4.612.260 2.469.253 Valle d'Aosta 135.393 0 Lombardia 11.007.567 4.050.700 Veneto 4.724.947 2.709.383 Prov. autonoma di Bolzano 552.759 0 Provincia autonoma di Trento 527.391 0 Friuli-Venezia Giulia 1.304.495 0 Liguria 1.695.651 1.249.102 Emilia-Romagna 4.514.518 2.289.820 Toscana 3.667.072 2.305.719 Umbria 738.827 689.462 Marche 1.318.912 1.051.397 Lazio 5.629.788 2.836.249 Abruzzo 877.180 1.163.254 Molise 198.226 354.357 Campania 3.154.871 5.890.591 Puglia 2.480.706 3.964.561 Basilicata 359.287 538.037 Calabria 1.112.918 2.031.228 Sicilia 3.097.483 1.380.736 Sardegna 1.100.552 770.118 _________________________________________________ Totale . . . 52.820.803 35.743.967