IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la  legge 23 dicembre  1978, n. 833, istitutiva  del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge 28  dicembre  1989,  n.  415,
convertito  dalla  legge  28  febbraio   1990,  n.  38  e  successive
modificazioni  e  integrazioni  concernente la  riduzione  del  Fondo
sanitario  nazionale per  le  regioni  a statuto  speciale  e per  le
province autonome a partire dall'anno 1990;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,   concernente  il   riordino  della
disciplina in materia  sanitaria, a norma dell'art. 1  della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
  Visti i commi 9 e 15  dell'art. 11 del predetto decreto legislativo
n. 502/1992,  i quali  dispongono, rispettivamente, che  i contributi
sanitari  per le  prestazioni del  Servizio sanitario  nazionale sono
attribuiti  alle  regioni in  relazione  al  domicilio fiscale  degli
iscritti al Servizio  sanitario nazionale e che il  CIPE, su proposta
del  Ministro  della  sanita', sentita  la  Conferenza  Statoregioni,
delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo
di  acconto,  delle quote  del  Fondo  sanitario nazionale  di  parte
corrente,   tenuto  conto   dell'importo  complessivo   presunto  dei
contributi attribuiti a ciascuna regione;
  Considerato  che,   qualora  l'ammontare  dei   contributi  risulti
difforme da quello stimato, il CIPE provvedera', a norma del comma 15
del   predetto  art.   11  del   decreto  legislativo   n.  502/1992,
all'assegnazione definitiva  in favore delle regioni  delle quote del
Fondo sanitario  nazionale di  parte corrente ad  esse effettivamente
spettanti;
  Visti gli articoli 3, comma 5, e  34, comma 3, e 46, comma 2, della
legge 23 dicembre  1994, n. 724, recante  misure di razionalizzazione
della finanza pubblica;
  Vista  la  legge  28  dicembre  1995, n.  549,  recante  misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1996, n.  662,  recante  misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto l'art. 1,  comma 23, della predetta legge n.  662 / 1996, che
prevede una riduzione dello 0,50%, a valere sulle quote spettanti, da
operare nei  confronti delle  regioni che  non hanno  provveduto alla
disattivazione degli ospedali psichiatrici a norma dell'art. 3, comma
5, della citata legge n. 724/1994 e  del comma 20 dello stesso art. 1
della legge n. 662/1996;
  Visto il comma  34 del predetto art. 1 della  legge n. 662/1996 che
ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale,
basati su  elementi quali popolazione residente,  tassi di mortalita'
della  popolazione,  indicatori  relativi  a  particolari  situazioni
territoriali utili  a definire  i bisogni  sanitari delle  regioni ed
indicatori epidemiologici;
  Vista la legge  23 dicembre 1996, n. 663,  recante disposizioni per
la formazione del  bilancio annuale e pluriennale  dello Stato (legge
finanziaria 1997);
  Vista  la legge  23  dicembre  1996, n.  664,  di approvazione  del
bilancio di previsione dello Stato  per l'anno finanziario 1997 e del
bilancio pluriennale 1997-1999;
  Visto il decreto-legge  31 dicembre 1996, n.  669, convertito dalla
legge  28  febbraio 1997,  n.  30,  recante disposizioni  urgenti  in
materia  tributaria, finanziaria  e contabile  a completamento  della
manovra di finanza pubblica per l'anno 1997;
  Considerato che,  a seguito  delle variazioni intervenute  ai sensi
delle  predette  disposizioni  in  materia di  finanza  pubblica,  lo
stanziamento  del Fondo  sanitario nazionale  1997 di  parte corrente
ammonta a lire 37.210 miliardi;
  Vista  la proposta  del Ministro  della sanita'  in data  31 luglio
1997,  concernente  la ripartizione  tra  le  regioni interessate,  a
valere  sulle disponibilita'  del  Fondo sanitario  nazionale 1997  -
parte corrente, della somma di  lire 35.743.967 milioni di lire quale
integrazione  da parte  dello Stato  ai contributi  sanitari e  delle
somme di:  42.531 milioni di  lire per compensazione  della mobilita'
sanitaria  interregionale  in  favore  della  provincia  autonoma  di
Bolzano e  della regione Friuli-Venezia Giulia,  lire 189.155 milioni
per   il  finanziamento   dell'ospedale  Bambino   Gesu'  -   il  cui
finanziamento negli anni decorsi era ricompreso nella quota spettante
alla regione Lazio - lire  174.000 milioni per il finanziamento della
Croce rossa italiana;
  Considerato  che i  nuovi  parametri introdotti  dall'art. 1  della
legge  n.  662/1996 sono  stati  utilizzati  solo parzialmente  nella
ripartizione, in quanto le diverse situazioni organizzative regionali
non risultano  ancora pienamente  adeguate alle  disposizioni emanate
nell'ultimo biennio;
  Considerato che  le riduzioni di  cui al  citato art. 1,  comma 23,
della legge n.  662/1996, verranno operate dal  Ministero del tesoro,
nei confronti delle regioni inadempienti, in sede di erogazione delle
quote ad esse spettanti;
  Considerato,  altresi',   che  le  predette  disposizioni   non  si
applicano alla  regione Valle  d'Aosta ed  alle province  autonome di
Trento e di Bolzano, come disposto dal comma 143 dello stesso art. 1,
ed alla regione Molise, priva di ospedali psichiatrici;
  Considerato   che   occorre   provvedere    anche   per   il   1997
all'assegnazione di una  quota di parte corrente  del Fondo sanitario
nazionale a favore della Croce rossa italiana;
  Visto il  parere della  Conferenza Statoregioni  in data  31 luglio
1997;
  Ritenuto  di condividere  i  criteri ed  i  parametri proposti  dal
Ministro della sanita';
                              Delibera:
  Dallo  stanziamento  del Fondo  sanitario  nazionale  1997 -  parte
corrente, pari  a lire  37.210.000 milioni  sono dedotte  le seguenti
somme:
  a)  lire  42.531  milioni  per  la  compensazione  della  mobilita'
sanitaria  interregionale  in  favore  della  provincia  autonoma  di
Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia;
  b) lire 189.155 milioni da assegnare all'ospedale Bambino Gesu';
  c) lire 174.000 milioni da assegnare alla Croce rossa italiana;
  d) lire 1.060.347 milioni da  accantonare in attesa di proposte del
Ministro della sanita'.
  La somma  da ripartire in  via provvisoria  per l'anno 1997  tra le
regioni interessate,  ammonta pertanto a L.  35.743.967.000.000, come
indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente
deliberazione e nella quale sono  evidenziate anche le somme relative
ai contributi sanitari presunti.
  Il Ministero del tesoro provvedera' ad applicare le decurtazioni in
premessa, come  indicato nella  proposta del Ministro  della sanita',
nei confronti delle  regioni inadempienti a norma  dell'art. 1, comma
23, della legge n. 662/1996.
  All'ospedale  Bambino  Gesu'  ed   alla  Croce  rossa  italiana  e'
assegnata, rispettivamente,  la somma  di lire  189.155 milioni  e di
lire  174.000 milioni,  a valere  sulla quota  di parte  corrente del
Fondo sanitario nazionale 1997.
  A valere  sulle disponibilita' del Fondo  sanitario nazionale 1997,
per  le finalita'  indicate in  premessa, e'  inoltre assegnata  alla
provincia autonoma di Bolzano  ed alla regione Friuli-Venezia Giulia,
rispettivamente,  la somma  di  4.663  milioni di  lire  e di  37.868
milioni di lire, per un totale di 42.531 milioni di lire.
   Roma, 5 agosto 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
                 FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1997
                           PARTE CORRENTE
                        (in milioni di lire)
=====================================================================
     Regioni             Contributi              Quota a carico
                          sanitari                dello Stato
_____________________________________________________________________
Piemonte                  4.612.260                  2.469.253
Valle d'Aosta               135.393                          0
Lombardia                11.007.567                  4.050.700
Veneto                    4.724.947                  2.709.383
Prov. autonoma di
 Bolzano                    552.759                          0
Provincia autonoma
 di Trento                  527.391                          0
Friuli-Venezia Giulia     1.304.495                          0
Liguria                   1.695.651                  1.249.102
Emilia-Romagna            4.514.518                  2.289.820
Toscana                   3.667.072                  2.305.719
Umbria                      738.827                    689.462
Marche                    1.318.912                  1.051.397
Lazio                     5.629.788                  2.836.249
Abruzzo                     877.180                  1.163.254
Molise                      198.226                    354.357
Campania                  3.154.871                  5.890.591
Puglia                    2.480.706                  3.964.561
Basilicata                  359.287                    538.037
Calabria                  1.112.918                  2.031.228
Sicilia                   3.097.483                  1.380.736
Sardegna                  1.100.552                    770.118
                    _________________________________________________
        Totale . . .     52.820.803                 35.743.967