IL GOVERNATORE
    Visto   il   decreto  legislativo  23  luglio  1996,  n.  415  di
recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa  ai
servizi  di  investimento  nel  settore  dei valori mobiliari e della
direttiva  93/6/CEE  del  15  marzo  1993  relativa   all'adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (di
seguito "decreto");
    Visto  l'art.  2,  comma  4, del decreto, il quale prevede che la
Banca d'Italia stabilisca le  condizioni  e  i  casi  nei  quali  gli
intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco previsto dall'articolo
107 del testo unico bancario  possono  prestare  i  servizi  previsti
dall'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto, limitatamente agli
strumenti   finanziari   derivati,   nonche'   i   servizi   previsti
dall'articolo 1, comma 3, lettera c) del decreto e individui le norme
del decreto applicabili in tali ipotesi;
    Visto l'art. 25, comma  1,  lettera  a)  del  decreto,  il  quale
stabilisce  che  la  Banca  d'Italia  disciplini  con  regolamento le
partecipazioni detenibili dalle societa' di intermediazione mobiliari
(di seguito "SIM") e l'organizazione amministrativa e contabile  e  i
controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare;
    Sentita la Consob, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 1,
del decreto;
    D'intesa  con  la  Consob,  secondo  quanto disposto dall'art. 2,
comma 4, del decreto;
                                EMANA
    l'unito regolamento  per  l'attuazione  di  quanto  disposto  dal
Decreto  in  materia  di: organizzazione amministrativa e contabile e
controlli  interni  degli   intermediari   del   mercato   mobiliare;
partecipazioni  detenibili  dalle  SIM;  prestazione  di  servizi  di
investimento da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario.
    Roma, 30 settembre 1997
                                                Il Governatore: FAZIO