IL GOVERNATORE Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 di recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (di seguito "decreto"); Visto l'art. 2, comma 4, del decreto, il quale prevede che la Banca d'Italia stabilisca le condizioni e i casi nei quali gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario possono prestare i servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonche' i servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera c) del decreto e individui le norme del decreto applicabili in tali ipotesi; Visto l'art. 25, comma 1, lettera a) del decreto, il quale stabilisce che la Banca d'Italia disciplini con regolamento le partecipazioni detenibili dalle societa' di intermediazione mobiliari (di seguito "SIM") e l'organizazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare; Sentita la Consob, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 1, del decreto; D'intesa con la Consob, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto; EMANA l'unito regolamento per l'attuazione di quanto disposto dal Decreto in materia di: organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare; partecipazioni detenibili dalle SIM; prestazione di servizi di investimento da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario. Roma, 30 settembre 1997 Il Governatore: FAZIO