IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto l'art. 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, che prevede in
particolare    l'istruzione   di    borse    di   studio    destinate
all'incentivazione   e   alla   razionalizzazione   della   frequenza
universitaria;
  Visto l'art. 5 della legge 24  dicembre 1993, n. 537, comma 20, che
prevede l'esonero totale  dal pagamento delle tasse  e dei contributi
per  gli studenti  beneficiari  di  borse di  studio  e dei  prestiti
d'onore;
  Considerata  l'opportunita'  di  ridefinire  le  modalita'  per  il
conferimento delle  borse di  studio sopra citate  allo scopo  di una
loro piu'  ampia e proficua  utilizzazione, nonche' di  uniformare le
modalita' di selezione dei benefici  riservati agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi;
  Visto  il  decreto  del   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
"Uniformita' di trattamento per il diritto allo studio universitario"
del 30 aprile 1997;
  Visto il  parere della conferenza permanente  dei rettori, espresso
nell'adunanza del 3 aprile 1997;
  Visto  il parere  del Consiglio  universitario nazionale,  espresso
nell'adunanza del 15 maggio 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  borse   di  studio   finalizzate  all'incentivazione   ed  alla
razionalizzazione della frequenza universitaria sono poste a concorso
dalle universita', con  oneri a carico del  proprio bilancio, tenendo
conto delle indicazioni dell'art. 17  della legge 2 dicembre 1991, n.
390, comma 1.