IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'art. 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, che prevede in particolare l'istruzione di borse di studio destinate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria; Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 20, che prevede l'esonero totale dal pagamento delle tasse e dei contributi per gli studenti beneficiari di borse di studio e dei prestiti d'onore; Considerata l'opportunita' di ridefinire le modalita' per il conferimento delle borse di studio sopra citate allo scopo di una loro piu' ampia e proficua utilizzazione, nonche' di uniformare le modalita' di selezione dei benefici riservati agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformita' di trattamento per il diritto allo studio universitario" del 30 aprile 1997; Visto il parere della conferenza permanente dei rettori, espresso nell'adunanza del 3 aprile 1997; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 15 maggio 1997; Decreta: Art. 1. Le borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria sono poste a concorso dalle universita', con oneri a carico del proprio bilancio, tenendo conto delle indicazioni dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, comma 1.