IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993, di istituzione dell'Ente parco nazionale del Pollino; Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 2 -bis, n. 1434 /97 depositata il 18 settembre 1997 e notificata al Ministero dell'ambiente il 19 settembre 1997, con cui e' stato disposto l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993 e della cartografia allo stesso allegata, "nella parte in cui individua le tipologie delle aree del parco nazionale del Pollino ricadenti nei comuni di Saracena, Castrovillari, San Sosti, Papasidero, Mormanno, Laino Borgo e Morano Calabro"; Considerato che detto annullamento, nei termini puntualmente circoscritti dal dispositivo della sentenza suindicata, comporta il mantenimento dei territori dei comuni di Saracena, Castrovillari, San Sosti, Papasidero, Mormanno, Laino Borgo e Morano Calabro nell'ambito della perimetrazione del parco nazionale del Pollino, e l'applicazione nei confronti di detti territori delle norme di salvaguardia stabilite dall'art. 6 della legge n. 394 / 1991; Considerato che l'effetto conformativo nascente dalla sentenza citata consiste nel rinnovo del procedimento di esame, valutazione e motivato accoglimento o non accoglimento delle richieste di perimetrazione e di zonazione - limitatamente ai territori dei comuni suindicati - presentate dai comuni stessi e dagli enti interessati e fatte proprie dalla regione Calabria attraverso il parere favorevole espresso con deliberazione della giunta n. 4039 in data 29 ottobre 1993, e nella conseguente proposta al Consiglio dei Ministri di uno schema di decreto del Presidente della Repubblica integrativo del decreto 15 novembre 1993, annullato in parte qua; Considerato che il Ministero dell'ambiente ha gia' avviato tale procedimento, mediante nota del direttore del servizio conservazione della natura prot. n. 13176 in data 22 settembre 1997, che affida alla segreteria tecnica delle aree naturali protette, tramite la 1 divisione del servizio, l'esame preliminare della documentazione presentata dalla regione Calabria e dai comuni suindicati, e l'acquisizione - anche mediante consultazione con gli enti locali interessati - di elementi informativi aggiornati riguardo alla valenza naturalistica delle aree in questione, nonche' alla presenza in loco di insediamenti ed attivita' produttivi, ed assegna il termine inderogabile del 10 ottobre 1997 per presentare una proposta da sottoporre alle valutazioni del Ministro dell'ambiente; Considerato che, nelle more della definizione del decreto del Presidente della Repubblica suindicato, sussiste il pericolo che, nei confronti dei territori dei comuni di Saracena, Castrovillari, San Sosti, Papasidero, Mormanno, Laino Borgo e Morano Calabro inclusi nella perimetrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993, l'effetto di annullamento derivante dalla sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1434 / 97, suindicata, venga interpretato nel senso che detti territori siano esclusi dall'ambito della perimetrazione del parco nazionale del Pollino, e conseguentemente che in essi non trovino applicazione le misure di salvaguardia relative al parco; Considerato che la stessa sussistenza di un margine di incertezza sugli effetti immediati della sentenza n. 1434 / 97, comporta pericolo di pregiudizio per i valori naturalistici, paesaggistici e culturali, che l'istituzione dell'area naturale protetta ha inteso tutelare; Ritenuto assolutamente necessario, nelle more della ridefinizione del procedimento di perimetrazione e zonazione dei territori dei comuni di Saracena, Castrovillari, San Sosti, Papasidero, Mormanno, Laino Borgo e Morano Calabro inclusi nella perimetrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993, assicurare la conservazione dello stato dei luoghi e delle risorse naturali in detti territori, esposti al pericolo di attivita', comportamenti, situazioni, interventi ed atti tali da causare manomissioni o alterazioni pregiudizievoli ed irreversibili; Visto l'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Ordina: Nei territori dei comuni di Saracena, Castrovillari, San Sosti, Papasidero, Mormanno, Laino Borgo e Morano Calabro inclusi nella perimetrazione del parco nazionale del Pollino di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1994, sono comunque vietate, fino al 30 novembre 1997, le seguenti attivita': a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco; b) l'esecuzione di nuove costruzioni edilizie e la realizzazione di nuove infrastrutture di qualsiasi genere, ove non autorizzata dall'Ente parco alla data attuale; c) l'apertura e l'esercizio di nuove cave e nuove miniere, nonche' la coltivazione di nuovi giacimenti di idrocarburi e gas naturale, ove non autorizzati dall'Ente parco alla data attuale. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 1997 Il Ministro: Ronchi