LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
   VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni
   VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
   VISTI gli articoli 18, comma 1, 22, commi 2 e 5, e 25, commi 2
e  3,  del  suddetto d.lgs. n. 415/1996, nei quali e' previsto che la
Consob, sentita la Banca d'Italia, con proprio regolamento:
   puo' prevedere che, per motivate ragioni tecniche o  in  relazione
alla   natura  professionale  dei  contraenti,  particolari  tipi  di
contratto  relativi  ai  servizi  previsti  dallo  stesso  d.lgs.  n.
415/1996,  possano  o  debbano  essere  stipulati in forma diversa da
quella scritta;
   definisce gli investitori professionali nei  confronti  dei  quali
l'attivita'  di  cui  all'art.  22,  comma  1,  del  citato d.lgs. n.
415/1996, non costituisce offerta fuori sede;
   stabilisce le caratteristiche dei prodotti diversi dagli strumenti
finanziari  e  dai  servizi  di  investimento  che  le   imprese   di
investimento possono offrire fuori sede;
   disciplina,   tenendo   conto   delle  differenti  esigenze  degli
investitori, connesse con la qualita'  e  l'esperienza  professionale
dei medesimi:
   -  le  procedure,  anche di controllo interno, relative ai servizi
prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini  impartiti  e  delle
operazioni effettuate;
   - il comportamento da osservare nei rapporti con la clientela, con
particolare riguardo alle misure da adottare per ridurre al minimo il
rischio    di    conflitti   di   interesse   anche   attraverso   la
regolamentazione  dei  flussi  informativi  tra  i  diversi   settori
dell'organizzazione aziendale;
   - gli obblighi informativi nell'attivita' di negoziazione.
   VISTA  la  nota  del  30  settembre  1997,  con  la quale la Banca
d'Italia ha comunicato il proprio parere sul testo  del  "Regolamento
sulla   prestazione   dei  servizi  di  investimento  e  dei  servizi
accessori", trasmessole dalla Consob in pari data,  che  contiene  le
suddette disposizioni regolamentari;
                              DELIBERA:
   E'  approvato  il  "Regolamento  sulla  prestazione dei servizi di
investimento e dei servizi accessori". Il regolamento  consta  di  36
articoli e di n. 4 allegati.
   La  presente  delibera e il regolamento annesso saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (1) e nel Bollettino  della
Consob.
  Milano, 30 settembre 1997
                                IL PRESIDENTE: Tommaso Padoa-Schioppa