IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la legge  30 luglio  1990, n.  218, recante  disposizioni in
materia  di  ristrutturazione   ed  integrazione  patrimoniale  degli
istituti di credito di diritto pubblico;
  Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono  state emanate  disposizioni per  la ristrutturazione  e per  la
disciplina del gruppo creditizio;
  Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356 / 1990, il
quale  dispone  che le  modifiche  statutarie  degli enti  che  hanno
effettuato il  conferimento dell'azienda bancaria sono  approvate dal
Ministro del tesoro;
  Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;
  Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Prato, con sede in
Prato;
  Viste le delibere del 13 novembre 1996 e 9 giugno 1997 con le quali
il  consiglio  di amministrazione  della  Fondazione,  con il  parere
favorevole dell'assemblea  dei soci, ha approvato  le modifiche degli
articoli 1, 3, 4, 6, 9, 10, 17,19, 23, 26, 27 e 31 dello statuto;
  Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
                              Decreta:
  Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 3, 4, 6, 9,
10,  17,  19, 23,  26,  27  e 31  dello  statuto  dell'Ente Cassa  di
risparmio di Prato,  con sede in Prato, secondo  l'allegato testo che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 ottobre 1997
                                            p. Il Ministro: Cavazzuti