IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Milano, emanato
con  decreto rettorale  28  maggio 1996,  pubblicato sul  supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n.  136 del  12 giugno 1996,  e in
particolare l'art. 56 che dispone  che, in attesa dell'emanazione del
regolamento didattico d'ateneo  ai sensi dell'art. 11  della legge 19
novembre  1990, n.  341, rimangono  in vigore  le disposizioni  sugli
ordinamenti  didattici   contenute  nello   statuto  dell'Universita'
approvato  con  regio  decreto  4  novembre 1926,  n.  2280,  con  le
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successivi
aggiornamenti;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica  e tecnologica  7 ottobre  1994,  con il  quale e'  stata
definita la tabella XLV,  concernente gli ordinamenti didattici delle
scuole di specializzazione del settore agrario;
  Visto  altresi' il  decreto del  Ministro dell'universita'  e della
ricerca scientifica  e tecnologica 7  febbraio 1997, con il  quale e'
stato  modificato, tra  l'altro,  il primo  comma  dell'art. 3  della
predetta tabella XLV;
  Viste   le  delibere   con  le   quali  le   autorita'  accademiche
dell'Universita' di  Milano hanno  proposto l'inserimento  in statuto
delle  norme generali  sulle scuole  di specializzazione  del settore
agrario  dettate   dalla  tabella   XLV,  nonche'  il   riordino,  in
adeguamento alla stessa, delle scuole gia' istituite presso l'Ateneo;
  Preso   atto  dei   pareri   favorevoli   espressi  dal   Consiglio
universitario nazionale nella riunione del 19 giugno 1997;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Milano,  approvato con
regio  decreto   4  novembre  1926,   n.  2280,  con   le  successive
modificazioni,   e'   ulteriormente   modificato  come   di   seguito
specificato.
  Al  titolo  XIV, concernente  le  scuole  di specializzazione,  gli
articoli da 1011 a 1018,  relativi alle scuole di specializzazione in
coltivazioni irrigue e in bovinicoltura, sono soppressi e sostituiti,
con  il  conseguente  scorrimento della  numerazione  degli  articoli
successivi, dai  seguenti nuovi articoli riguardanti  le norme comuni
alle scuole di specializzazione del settore agrario, nonche' le norme
specifiche  riferite  alle  scuole  di  specializzazione  in  colture
irrigue e in tecnologie degli allevamenti animali.
           Scuole di specializzazione del settore agrario
                             Norme comuni
  Art.  1011. -  Alla  facolta' di  agraria  afferiscono le  seguenti
scuole di specializzazione:
   colture irrigue;
   tecnologie degli allevamenti animali.
  Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari
rami  di esercizio  professionale,  l'assunzione  della qualifica  di
specialista.
  Art. 1012.  - I corsi di  studio hanno durata biennale  e prevedono
almeno 600 ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate.
  Art. 1013. - Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene
fissato in base  alle risorse umane e finanziarie,  alle strutture ed
attrezzature  disponibili  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Art.  1014. -  Sono  titoli di  ammissione quelli  specificatamente
indicati   nelle    norme   relative    alle   singole    scuole   di
specializzazione.
  Sono altresi' ammessi  alle scuole coloro che siano  in possesso di
titolo di studio, conseguito presso universita' italiane e straniere,
accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola
e  senato   accademico)  e  che  sia   ritenuto  equipollente,  anche
limitatamente ai fini delle iscrizioni a dette scuole.
  Art.  1015.  -  Il  consiglio di  ciascuna  scuola  determina,  con
apposito  regolamento  in  conformita' al  regolamento  didattico  di
Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione
del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Il  consiglio determina,  pertanto,  gli insegnamenti  fondamentali
obbligatori e  quelli eventuali  opzionali con la  loro suddivisione,
allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme
didattiche, ivi comprese  le attivita' di laboratorio,  pratiche e di
tirocinio.
  Art. 1016.  - Nel determinare  il piano degli studi  secondo quanto
previsto al  precedente art. 1015,  il consiglio della  scuola dovra'
comprendere  nell'ordinamento le  aree  didattiche specificate  nelle
norme relative  alle singole  scuole di specializzazione,  alle quali
dovranno essere dedicate  almeno 350 ore di didattica,  per un minimo
di 50 ore per ciascuna area.  Per ciascuna area i settori definiscono
l'ambito  scientifico  e  disciplinare  nella  quale  si  sviluppera'
l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti.
  Art.  1017.  -  All'inizio  di  ciascun  corso  gli  specializzandi
dovranno concordare  con il  consiglio della  scuola la  scelta degli
eventuali  corsi  opzionali   che  potranno  costituire  orientamento
all'interno  della  specializzazione,   l'attivita'  sperimentale  di
laboratorio e  di tirocinio  che sara'  svolta sotto  la guida  di un
responsabile nominato dal consiglio della scuola.
  Ai fini  della frequenza  alle lezioni  teoriche ed  alle attivita'
pratiche il  consiglio della  scuola potra' riconoscere  utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione,  svolta  in  Italia   e  all'estero  in  laboratori
universitari o extra universitari.
  Art. 1018. -  L'universita' su proposta del  consiglio della scuola
stabilisce convenzioni con  enti pubblici o privati  con finalita' di
sovvenzionamento e di utilizzazione  di strutture extra universitarie
per lo  sviluppo delle  attivita' didattiche degli  specializzandi ai
sensi  del decreto  del  Presidente della  Repubblica dell'11  luglio
1980, n.  382 e del  decreto del  Presidente della Repubblica  del 10
marzo 1982, n. 162.
            Scuola di specializzazione in colture irrigue
  Art.  1019. -  Le aree  didattiche che  caratterizzano il  corso di
specializzazione  in  colture  irrigue  e alle  quali  devono  essere
dedicate, a  norma del precedente art.  1016, almeno 350 ore  sono le
seguenti:
  Area 1 - Complementi di idraulica agraria
   settori: G05A
  Area 2 - Complementi di fisiologia delle piante coltivate
   settori: G07A, E01E
  Area 3 - Complementi di agronomia e agrometerologia
   settori: G02A
  Area 4 - Fisica del suolo
   settori: G02A, G05A, G07A, G07B
  Area 5 - Colture irrigue
   settori: G02A, G02B, G02C, G06A, G06B
  Area 6 - Progettazione e gestione di impianti di irrigazione
   settori: G05A, G05B, G05C, H01B.
  Sono ammessi  al concorso per  ottenere l'iscrizione alla  scuola i
laureati  dei corsi  di  laurea in  ingegneria  idraulica, scienze  e
tecnologie agrarie, scienze agrarie tropicali e subtropicali, scienze
forestali e ambientali.
              Scuola di specializzazione in tecnologie
                      degli allevamenti animali
  Art.  1020. -  Le aree  didattiche che  caratterizzano il  corso di
specializzazione in tecnologie degli allevamenti animali e alle quali
devono essere dedicate, a norma  del precedente art. 1016, almeno 350
ore sono le seguenti:
  Area 1 - Anatomia e fisologia degli animali da reddito
   settori: V30A, V30B
  Area 2 - Tecnologie  della riproduzione, del miglioramento genetico
e dell'alimentazione degli animali da reddito
   settori: G02A, G09A, G09B, G09C, V34B
  Area 3  - Patologia degli  animali da reddito, igiene  zootecnica e
profilassi
   settori: V31A, V32A, V32B
  Area  4  -  Conservazione,  trasformazione e  igiene  dei  prodotti
derivanti  dall'allevamento e  dalla  macellazione  degli animali  da
reddito
   settori: G08A, G08B, V31B
  Area 5: - Organizzazione ed economia per l'impresa zootecnica
   settori: G01X, P02A, P02B, P02D
  Area 6: Costruzioni e impianti per gli allevamenti zootecnici
   settori: G05A, G05B, G05C.
  Sono ammessi  al concorso per  ottenere l'iscrizione alla  scuola i
laureati  dei corsi  di  laurea in  medicina  veterinaria, scienze  e
tecnologie agrarie, scienze agrarie tropicali e subtropicali, scienze
delle produzioni animali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 16 settembre 1997
                                                 p. Il rettore: Pocar