IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Universita' approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 7 ottobre 1994, con il quale e' stata definita la tabella XLV, concernente gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore agrario; Visto altresi' il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 7 febbraio 1997, con il quale e' stato modificato, tra l'altro, il primo comma dell'art. 3 della predetta tabella XLV; Viste le delibere con le quali le autorita' accademiche dell'Universita' di Milano hanno proposto l'inserimento in statuto delle norme generali sulle scuole di specializzazione del settore agrario dettate dalla tabella XLV, nonche' il riordino, in adeguamento alla stessa, delle scuole gia' istituite presso l'Ateneo; Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 19 giugno 1997; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come di seguito specificato. Al titolo XIV, concernente le scuole di specializzazione, gli articoli da 1011 a 1018, relativi alle scuole di specializzazione in coltivazioni irrigue e in bovinicoltura, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli riguardanti le norme comuni alle scuole di specializzazione del settore agrario, nonche' le norme specifiche riferite alle scuole di specializzazione in colture irrigue e in tecnologie degli allevamenti animali. Scuole di specializzazione del settore agrario Norme comuni Art. 1011. - Alla facolta' di agraria afferiscono le seguenti scuole di specializzazione: colture irrigue; tecnologie degli allevamenti animali. Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista. Art. 1012. - I corsi di studio hanno durata biennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. Art. 1013. - Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Art. 1014. - Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione. Sono altresi' ammessi alle scuole coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso universita' italiane e straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a dette scuole. Art. 1015. - Il consiglio di ciascuna scuola determina, con apposito regolamento in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina, pertanto, gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Art. 1016. - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 1015, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 350 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nella quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Art. 1017. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che potranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 1018. - L'universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo sviluppo delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Scuola di specializzazione in colture irrigue Art. 1019. - Le aree didattiche che caratterizzano il corso di specializzazione in colture irrigue e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1016, almeno 350 ore sono le seguenti: Area 1 - Complementi di idraulica agraria settori: G05A Area 2 - Complementi di fisiologia delle piante coltivate settori: G07A, E01E Area 3 - Complementi di agronomia e agrometerologia settori: G02A Area 4 - Fisica del suolo settori: G02A, G05A, G07A, G07B Area 5 - Colture irrigue settori: G02A, G02B, G02C, G06A, G06B Area 6 - Progettazione e gestione di impianti di irrigazione settori: G05A, G05B, G05C, H01B. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria idraulica, scienze e tecnologie agrarie, scienze agrarie tropicali e subtropicali, scienze forestali e ambientali. Scuola di specializzazione in tecnologie degli allevamenti animali Art. 1020. - Le aree didattiche che caratterizzano il corso di specializzazione in tecnologie degli allevamenti animali e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1016, almeno 350 ore sono le seguenti: Area 1 - Anatomia e fisologia degli animali da reddito settori: V30A, V30B Area 2 - Tecnologie della riproduzione, del miglioramento genetico e dell'alimentazione degli animali da reddito settori: G02A, G09A, G09B, G09C, V34B Area 3 - Patologia degli animali da reddito, igiene zootecnica e profilassi settori: V31A, V32A, V32B Area 4 - Conservazione, trasformazione e igiene dei prodotti derivanti dall'allevamento e dalla macellazione degli animali da reddito settori: G08A, G08B, V31B Area 5: - Organizzazione ed economia per l'impresa zootecnica settori: G01X, P02A, P02B, P02D Area 6: Costruzioni e impianti per gli allevamenti zootecnici settori: G05A, G05B, G05C. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria, scienze e tecnologie agrarie, scienze agrarie tropicali e subtropicali, scienze delle produzioni animali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 16 settembre 1997 p. Il rettore: Pocar