IL RETTORE VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Regio Decreto-Legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; VISTO il Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; VISTA la legge 19.11.1990 n. 341 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; VISTO il Decreto Ministeriale del 31.3.1994 relativo alla nuova tabella XXIX-bis dell'ordinamento didattico universitario; VISTE le proposte di adeguamento dell'ordinamento didattico dei Corsi di Diploma universitario in Ingegneria delle infrastrutture, Ingegneria informatica ed automatica ed Ingegneria meccanica, gia' istituiti, alla nuova Tabella XXIX-bis formulate dalle Autorita' Accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del Consiglio della Facolta' di Ingegneria del 4.6.1997; del Senato Accademico dell'11.7.1997 e del Consiglio di Amministrazione del 24.6.1997; VISTO l'art. 17 - comma 95 - della legge n. 127/1997 che stabilisce che l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e' disciplinato dagli Atenei, in conformita' a criteri generali determinati dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con uno o piu' decreti; VISTO l'art. 17 - comma 101 della legge n. 127/1997 che stabilisce che in ogni Universita' o Istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge; VISTO l'atto di indirizzo datato 5.8.1997 protocollo n. 2079 con il quale il M.U.R.S.T. , nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 17 - comma 95 - della legge n. 127/1997, ha autorizzato, in via generale, le modifiche all'ordinamento didattico proposte per l'adeguamento di corsi esistenti alla relative tabelle; VISTO che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II, emanato con Decreto Rettorale n. 5626 del 18.10.1995, pubblicato nella G.U. n. 233 del 5.10.1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio Statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato Testo Unico, ed approvato con Regio Decreto del 20.4.1939, n. 1162 e successive modificazioni ed integrazioni; D E C R E T A Lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: nella Sezione XII gli articoli da 5 a 17 relativi ai Corsi di Diploma Universitario afferenti alla Facolta' di Ingegneria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli: DIPLOMI UNIVERSITARI IN INGEGNERIA ART. 1 - (Istituzione e obiettivi dei corsi di diploma universitario) - 1.1 - Presso la Facolta' di Ingegneria dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II sono istituiti i seguenti corsi di di- ploma universitario di durata triennale: 1. Ingegneria delle infrastrutture; 2. Ingegneria delle telecomunicazioni; 3. Ingegneria informatica; 4. Ingegneria meccanica. 1.2 - I predetti corsi di diploma afferiscono a tre diversi settori corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e a distinti ambiti professionali: 1. settore civile - corso di diploma in Ingegneria delle infrastrutture; 2. settore dell'informazione - corso di diploma in Ingegneria delle telecomunicazioni e Ingegneria informatica; 3. settore industriale - corso di diploma in Ingegneria meccanica. 1.3 I corsi di diploma universitario possono essere articolati in orientamenti, stabiliti dalla Facolta' all'atto dell'emanazione del proprio regolamento. Per ogni corso di diploma puo' essere costituito un unico consiglio, indipendentemente dal numero degli orientamenti. 1.4 Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "Diplomato in Ingegneria" con la specificazione del corso di diploma seguito. 1.5 Obiettivo generale di ciascun corso di diploma e' quello di formare tecnici con preparazione di livello universitario, qualificati anche per svolgere attivita' di supporto alla ricerca e per recepire e gestire l'innovazione adeguandosi all'evoluzione scientifica e tecnologica. Si richiede pertanto una buona formazione di base, rivolta, pero', piu' agli aspetti applicativi che a quelli teorico-astratti; una preparazione ingegneristica a largo spettro, anche se orientata a un settore specifico; una formazione professionalizzante che addestri all'utilizzo delle conoscenze di base e ingegneristiche per la soluzione di problemi applicativi. ART. 2 - (Accesso ai corsi di diploma universitario) - 2.1 L'iscrizione ai corsi di diploma e' regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. 2.2 Il numero degli iscritti al primo anno di corso e' stabilito annualmente dal Senato Accademico, sentito il Consiglio della Facolta' di Ingeneria, in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della Legge n. 341/1990. In ogni caso, per realizzare una efficace attivita' didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento dovra' avere un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unita'. 2.3 Le modalita' delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal Consiglio di Facolta'. ART. 3 - (Corsi di laurea e di Diploma universitario affini). 3.1 Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 1 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della Facolta' di Ingegneria di cui all'art. 1 della Tabella XXIX del D.M. 22.5.1995 e successive modificazioni e integrazioni. 3.2 Il criterio generale per il riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario e' quello della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la Facolta' potra' riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la Facolta' indichera', inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, atti a completare la formazione necessaria per inserirsi nel corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. 3.3 Il Consiglio di Facolta' indichera', inoltre, l'anno del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere; tale anno di corso non potra' in ogni caso essere superiore al terzo. 3.4 Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della Facolta' di Ingegneria, il Consiglio di Facolta' riconoscera' gli insegnamenti seguendo il criterio della loro utilita' ai fini della formazione richiesta per il conseguimento del nuovo titolo e indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo stesso e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. La Facolta' identifichera' i modi piu' appropriati per consentire sia agli studenti, iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, sia a quelli che abbiano interrotto gli studi nell'ambito di un corso di laurea in ingegneria, di completare i propri studi con il conseguimento di un diploma universitario. 3.5 I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini. 3.6 La Facolta' nel riconoscere gli studi di un corso di diploma per il proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscera' gli studi completati in misura tale che, per conseguire la laurea, il numero degli insegnamenti ulteriori, sia integrativi sia propri del corso di laurea, non sia di norma superiore, rispettivamente, a quattro annualita' e a quattordici annualita'. Nel caso di proseguimento degli studi la Facolta' dovra' quindi tenere presente i predetti vincoli nel formulare i relativi piani di studio. ART. 4 - (Articolazione del corso degli studi). 4.1 La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in Ingegneria e' stabilita in tre anni. 4.2 Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento della Facolta'. 4.3 Complessivamente l'attivita' didattica assistita comprende almeno 2100 ore organizzate in 30 moduli didattici. Di esse, almeno 500 ore sono di attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attivita di laboratorio potra' anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attivita' di laboratorio e di tirocinio potra' essere svolta all'interno o all'esterno dell'Universita', anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificati enti pubblici e privati italiani e stranieri. L'attivita' di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente valutazione, potra' essere ritenuta dal consiglio della competente struttura didattica equivalente al massimo a due moduli didattici. 4.4 L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attivita' didattica assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalita' di esame stabilite dal Consiglio di Facolta'. La Facolta' nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti seguira' criteri di continuita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un valore sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici. 4.5 Le tabelle di cui all'art. 7 riportano per ciascun diploma universitario il numero dei moduli didattici e i relativi settori scientifico-disciplinari da includere obbligatoriamente nei curricula didattici. La Facolta' completera' le indicazioni, fino ai trenta moduli didattici, in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. 4.6 L'esame di diploma consiste in una discussione orale avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potra' essere discusso un elaborato scritto. ART. 5 - (Regolamento dei corsi di diploma universitario). 5.1 I Consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990 e dell'art. 17, comma 95, della legge n. 127/97. 5.2 In particolare, nel regolamento sara' indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica assistita e di settore scientifico-disciplinare di appartenenza dei moduli didattici. 5.3 Nel piano degli studi sara' individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sara' costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazione di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art 14 della legge 341/1990. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del di- ploma universitario, nel senso di differire dall'insegnamento omonimo utilizzato nel corso di laurea, occorre aggiungere alla sua denominazione la sigla di D.U.. Le denominazioni di insegnamenti integrati, formati con moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari differenti, saranno diverse da quelle riportate nei settori stessi. L'identita' di denominazione di insegnamenti comuni a piu' corsi di diploma non comporta necessariamente identita' di programma e di svolgimento, e quindi di docente. 5.4 Nel regolamento sara' altresi' indicata la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici e le loro eventuali propedeuticita'. Saranno inoltre specificate le attivita' pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalita' dell'esame finale di diploma. 5.5 Nel regolamento saranno infine riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perche' uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo. 5.6 Il Consiglio di Facolta' potra' prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre Facolta', al fine di favorire una migliore formazione umanistica; potra' altresi' prevedere brevi corsi sulle norme e i principi del disegno tecnico per quegli studenti il cui iter degli studi precedenti non li abbia previsti. 5.7 La Facolta' potra' inoltre prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalita' dell'accertamento saranno definite dalla Facolta' stessa. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'Ateneo anche utilizzando uno dei moduli didattici a scelta. ART. 6 - (Docenza). 6.1 La copertura dei moduli didattici attivati e' attribuita dal Consiglio di Facolta' a professori di ruolo dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine, ai sensi dell'art 9, comma 2, del D.P.R. 382/80, ovvero per affidamento a professori di ruolo o ricercatori confermati sempre del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine. 6.2 Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalita' esterne potranno essere affidati moduli didattici, con le modalita' previste negli statuti delle singole Universita', a professori a contratto. ART. 7 - (Ordinamento dei corsi di diploma universitario). 7.1 I curricula dei diplomi universitari in Ingegneria sono formulati con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportate le indicazioni di uno o piu' settori scientifico-disciplinari con il relativo numero di moduli didattici; quando necessario e anche riportata una precisazione dei contenuti scientifico-professionali. 7.2 Nella tabella A sono indicati i moduli didattici che concorrono a creare la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tuffi i diplomi universitari in ingegneria. 7.3 Nella tabella B sono specificati i moduli didattici comuni a tutti i diplomi universitari di un medesimo settore, i quali hanno la finalita' di caratterizzare gli aspetti di base e professionali di ciascuno dei tre settori dell'ingegneria (civile, dell'informazione, industriale). 7.4 Nella tabella C sono riportati gli ulteriori moduli didattici specifici dei singoli corsi di diploma, i quali hanno l'obiettivo di fornire la cultura specifica e le competenze professionali generali di ogni singolo corso.