IL RETTORE
    VISTO  il  Testo  Unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato  con  Regio  Decreto  31  agosto 1933, n. 1592 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    VISTO il Regio Decreto-Legge 20 giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
    VISTO il Regio Decreto 30 settembre 1938, n.  1652  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
    VISTA  la  legge  19.11.1990  n.  341 relativa alla riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
    VISTO il Decreto Ministeriale del 31.3.1994 relativo  alla  nuova
tabella XXIX-bis dell'ordinamento didattico universitario;
    VISTE  le  proposte di adeguamento dell'ordinamento didattico dei
Corsi di Diploma universitario in  Ingegneria  delle  infrastrutture,
Ingegneria  informatica  ed  automatica ed Ingegneria meccanica, gia'
istituiti, alla nuova  Tabella  XXIX-bis  formulate  dalle  Autorita'
Accademiche  di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del Consiglio
della Facolta' di Ingegneria  del  4.6.1997;  del  Senato  Accademico
dell'11.7.1997 e del Consiglio di Amministrazione del 24.6.1997;
    VISTO  l'art.  17  -  comma  95  -  della  legge  n. 127/1997 che
stabilisce  che  l'ordinamento  degli  studi  dei  corsi  di  diploma
universitario,  di laurea e di specializzazione e' disciplinato dagli
Atenei, in conformita' a criteri generali  determinati  dal  Ministro
dell'Universita'  e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con uno o
piu' decreti;
    VISTO l'art. 17  -  comma  101  della  legge  n.    127/1997  che
stabilisce   che   in  ogni  Universita'  o  Istituto  di  istruzione
universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui  al
comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di
entrata in vigore della predetta legge;
    VISTO l'atto di indirizzo datato 5.8.1997 protocollo n.  2079 con
il  quale  il  M.U.R.S.T. , nelle more dell'emanazione dei decreti di
cui all'articolo 17  -  comma  95  -  della  legge  n.  127/1997,  ha
autorizzato,  in via generale, le modifiche all'ordinamento didattico
proposte per l'adeguamento di corsi esistenti alla relative tabelle;
    VISTO che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di
Napoli Federico  II,  emanato  con  Decreto  Rettorale  n.  5626  del
18.10.1995, pubblicato nella G.U. n.  233 del 5.10.1995, non contiene
gli  ordinamenti  didattici e che il loro inserimento e' previsto nel
regolamento didattico di Ateneo;
    CONSIDERATO che nelle more  dell'approvazione  e  dell'emanazione
del   regolamento   didattico   di   Ateneo   le  modifiche  relative
all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma  e  delle
scuole  di  specializzazione  vengono  operate  sul  vecchio Statuto,
emanato ai  sensi  dell'art.  17  del  sopracitato  Testo  Unico,  ed
approvato  con  Regio  Decreto  del  20.4.1939,  n. 1162 e successive
modificazioni ed integrazioni;
                            D E C R E T A
    Lo Statuto dell'Universita' degli Studi di  Napoli  Federico  II,
approvato  e  modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e'
ulteriormente modificato  come  appresso:    nella  Sezione  XII  gli
articoli  da  5  a  17  relativi  ai  Corsi  di Diploma Universitario
afferenti  alla  Facolta'  di Ingegneria, sono soppressi e sostituiti
dai seguenti nuovi articoli:
                 DIPLOMI UNIVERSITARI IN INGEGNERIA
    ART.  1  -  (Istituzione  e  obiettivi  dei  corsi   di   diploma
universitario) -
    1.1  -  Presso  la  Facolta' di Ingegneria dell'Universita' degli
studi di Napoli Federico II sono istituiti i seguenti  corsi  di  di-
ploma universitario di durata triennale:
    1. Ingegneria delle infrastrutture;
    2. Ingegneria delle telecomunicazioni;
    3. Ingegneria informatica;
    4. Ingegneria meccanica.
    1.2  -  I  predetti  corsi  di  diploma afferiscono a tre diversi
settori  corrispondenti  a  vaste  aree  scientifico-culturali  e   a
distinti ambiti professionali:
    1.  settore  civile  -  corso  di  diploma  in  Ingegneria  delle
infrastrutture;
    2. settore dell'informazione - corso  di  diploma  in  Ingegneria
delle telecomunicazioni e Ingegneria informatica;
    3.   settore   industriale  -  corso  di  diploma  in  Ingegneria
meccanica.
    1.3 I corsi di diploma universitario possono essere articolati in
orientamenti, stabiliti dalla Facolta' all'atto  dell'emanazione  del
proprio regolamento. Per ogni corso di diploma puo' essere costituito
un unico consiglio, indipendentemente dal numero degli orientamenti.
    1.4  Al  compimento  degli  studi  viene  conseguito il titolo di
"Diplomato in Ingegneria" con la specificazione del corso di  diploma
seguito.
    1.5  Obiettivo  generale di ciascun corso di diploma e' quello di
formare  tecnici   con   preparazione   di   livello   universitario,
qualificati  anche  per svolgere attivita' di supporto alla ricerca e
per  recepire  e  gestire  l'innovazione  adeguandosi  all'evoluzione
scientifica  e tecnologica. Si richiede pertanto una buona formazione
di base, rivolta, pero', piu' agli aspetti applicativi che  a  quelli
teorico-astratti;  una  preparazione  ingegneristica a largo spettro,
anche  se  orientata  a  un   settore   specifico;   una   formazione
professionalizzante  che  addestri  all'utilizzo  delle conoscenze di
base e ingegneristiche per la soluzione di problemi applicativi.
    ART. 2 - (Accesso ai corsi di diploma universitario) -
    2.1 L'iscrizione ai corsi di  diploma  e'  regolata  dalle  norme
vigenti in materia di accesso agli studi universitari.
    2.2  Il numero degli iscritti al primo anno di corso e' stabilito
annualmente  dal  Senato  Accademico,  sentito  il  Consiglio   della
Facolta'  di  Ingeneria,  in  base  alle  strutture  e  alle  risorse
disponibili, alle prevedibili  esigenze  del  mercato  del  lavoro  e
secondo  i  criteri  generali fissati dal Ministro dell'Universita' e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto
comma, della Legge n. 341/1990. In  ogni  caso,  per  realizzare  una
efficace  attivita'  didattica con adeguata assistenza agli studenti,
la singola classe di insegnamento dovra' avere un numero di  studenti
iscritti non superiore, di norma, alle cento unita'.
    2.3  Le modalita' delle eventuali prove per l'ammissione al primo
anno di corso sono stabilite dal Consiglio di Facolta'.
    ART. 3 - (Corsi di laurea e di Diploma universitario affini).
    3.1 Ai fini del proseguimento degli  studi  i  corsi  di  diploma
universitario  di cui all'art. 1 sono dichiarati mutuamente affini ed
affini a tutti i corsi di laurea della Facolta' di Ingegneria di  cui
all'art.  1  della  Tabella  XXIX  del  D.M.  22.5.1995  e successive
modificazioni e integrazioni.
    3.2 Il criterio generale per il riconoscimento degli insegnamenti
seguiti con esito positivo nel  corso  di  diploma  universitario  e'
quello  della loro validita' culturale (propedeutica o professionale)
nell'ottica della formazione richiesta  per  il  conseguimento  della
laurea.
    Conseguentemente  la  Facolta'  potra'  riconoscere tutti o parte
degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel  corso  di  diploma
universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con
gli  insegnamenti  del  corso  di  laurea;  la  Facolta'  indichera',
inoltre, sia gli  insegnamenti  integrativi,  atti  a  completare  la
formazione  necessaria  per  inserirsi  nel  corso di laurea, sia gli
insegnamenti specifici del corso di laurea necessari  per  conseguire
la   laurea   stessa.   Gli   insegnamenti   integrativi   non   sono
necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
    3.3 Il Consiglio di  Facolta'  indichera',  inoltre,  l'anno  del
corso  di  laurea  cui  lo studente si potra' iscrivere; tale anno di
corso non potra' in ogni caso essere superiore al terzo.
    3.4 Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma
universitario o da  un  corso  di  laurea  ad  un  corso  di  diploma
universitario,  sempre  della Facolta' di Ingegneria, il Consiglio di
Facolta' riconoscera' gli insegnamenti  seguendo  il  criterio  della
loro utilita' ai fini della formazione richiesta per il conseguimento
del  nuovo titolo e indichera' il piano degli studi da completare per
conseguire il titolo stesso e l'anno di corso cui lo studente  potra'
iscriversi.  La  Facolta'  identifichera' i modi piu' appropriati per
consentire sia agli studenti, iscritti come fuori corso ad  un  corso
di  laurea, sia a quelli che abbiano interrotto gli studi nell'ambito
di un corso di laurea in ingegneria, di completare i propri studi con
il conseguimento di un diploma universitario.
    3.5 I corsi di diploma universitario e quelli  di  laurea  aventi
identica denominazione sono considerati strettamente affini.
    3.6  La Facolta' nel riconoscere gli studi di un corso di diploma
per  il  proseguimento  nel  corso  di  laurea  strettamente  affine,
riconoscera'  gli studi completati in misura tale che, per conseguire
la laurea, il numero degli insegnamenti  ulteriori,  sia  integrativi
sia  propri  del  corso  di  laurea,  non  sia  di  norma  superiore,
rispettivamente, a quattro annualita' e a quattordici annualita'. Nel
caso di proseguimento degli studi la Facolta'  dovra'  quindi  tenere
presente i predetti vincoli nel formulare i relativi piani di studio.
    ART. 4 - (Articolazione del corso degli studi).
    4.1  La  durata degli studi dei corsi di diploma universitario in
Ingegneria e' stabilita in tre anni.
    4.2 Ciascuno dei tre anni di corso potra'  essere  articolato  in
periodi  didattici  piu'  brevi, specificandoli nel regolamento della
Facolta'.
    4.3  Complessivamente  l'attivita'  didattica assistita comprende
almeno 2100 ore organizzate in 30 moduli didattici. Di  esse,  almeno
500 ore sono di attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio.
    L'attivita  di  laboratorio  potra'  anche  essere  associata  ai
diversi corsi  di  insegnamento.  L'attivita'  di  laboratorio  e  di
tirocinio    potra'   essere   svolta   all'interno   o   all'esterno
dell'Universita', anche in relazione ad un elaborato  finale,  presso
qualificati   enti   pubblici   e   privati   italiani  e  stranieri.
L'attivita' di tirocinio, opportunamente documentata e  sottoposta  a
corrispondente  valutazione,  potra'  essere  ritenuta  dal consiglio
della competente struttura didattica equivalente  al  massimo  a  due
moduli didattici.
    4.4  L'ordinamento  didattico  e'  formulato  con  riferimento al
modulo  didattico  che  comprende  un'attivita'  didattica  assistita
(lezioni,  esercitazioni  teoriche  e  pratiche, laboratori, ecc.) di
almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario  occorre  aver
superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti
previsti  nel piano degli studi, con modalita' di esame stabilite dal
Consiglio di Facolta'.  La  Facolta'  nello  stabilire  le  prove  di
valutazione  della  preparazione  degli  studenti seguira' criteri di
continuita' e di accorpamento in modo da  limitare  il  numero  degli
esami  tradizionali ad un valore sensibilmente inferiore a quello dei
moduli didattici.
    4.5 Le tabelle di cui all'art. 7 riportano  per  ciascun  diploma
universitario  il  numero  dei  moduli didattici e i relativi settori
scientifico-disciplinari da includere obbligatoriamente nei curricula
didattici. La Facolta' completera' le  indicazioni,  fino  ai  trenta
moduli   didattici,   in   modo  da  raggiungere  definiti  obiettivi
didattico-formativi.
    4.6 L'esame di diploma consiste in una discussione  orale  avente
lo  scopo  di  accertare  la preparazione di base e professionale del
candidato; in esso potra' essere discusso un elaborato scritto.
    ART. 5 - (Regolamento dei corsi di diploma universitario).
    5.1 I Consigli delle competenti strutture didattiche determinano,
con apposito regolamento, in conformita' del regolamento didattico di
Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario in accordo
con quanto previsto dall'art.  11,  secondo  comma,  della  legge  n.
341/1990 e dell'art. 17, comma 95, della legge n. 127/97.
    5.2 In particolare, nel regolamento sara' indicato il piano degli
studi  nel  rispetto  dei  vincoli  di  ore  complessive di didattica
assistita e di settore scientifico-disciplinare di  appartenenza  dei
moduli didattici.
    5.3  Nel  piano  degli  studi  sara' individuata la denominazione
degli insegnamenti;  ciascun  insegnamento  sara'  costituito  da  un
singolo  modulo  o dalla integrazione di diversi moduli o frazione di
moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono,  di  norma,  quelle
indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art 14 della
legge  341/1990. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del di-
ploma universitario, nel senso di differire dall'insegnamento omonimo
utilizzato  nel  corso  di  laurea,  occorre  aggiungere   alla   sua
denominazione  la  sigla  di D.U..   Le denominazioni di insegnamenti
integrati,  formati  con  moduli  didattici  appartenenti  a  settori
scientifico-disciplinari   differenti,   saranno  diverse  da  quelle
riportate  nei  settori  stessi.  L'identita'  di  denominazione   di
insegnamenti   comuni   a   piu'   corsi   di  diploma  non  comporta
necessariamente identita' di programma e di svolgimento, e quindi  di
docente.
    5.4 Nel regolamento sara' altresi' indicata la collocazione degli
insegnamenti  nei  successivi  periodi  didattici e le loro eventuali
propedeuticita'. Saranno inoltre specificate le attivita' pratiche  e
di  laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e
la composizione delle relative commissioni, le  modalita'  dell'esame
finale di diploma.
    5.5 Nel regolamento saranno infine riportati i vincoli, quanto ad
insegnamenti  positivamente  superati,  perche'  uno  studente  possa
iscriversi ad un anno di corso successivo.
    5.6 Il Consiglio di Facolta' potra' prevedere  seminari  e  brevi
corsi,  da  frequentare  anche  presso  altre  Facolta',  al  fine di
favorire  una  migliore  formazione   umanistica;   potra'   altresi'
prevedere  brevi  corsi  sulle norme e i principi del disegno tecnico
per quegli studenti il cui iter degli studi precedenti non  li  abbia
previsti.
    5.7 La Facolta' potra' inoltre prevedere che lo studente dimostri
la  conoscenza  pratica  e  la  comprensione  di  almeno  una  lingua
straniera. Le  modalita'  dell'accertamento  saranno  definite  dalla
Facolta' stessa.
    Particolari  corsi  di  insegnamento delle lingue potranno essere
istituiti dall'Ateneo anche utilizzando uno dei  moduli  didattici  a
scelta.
    ART. 6 - (Docenza).
    6.1  La copertura dei moduli didattici attivati e' attribuita dal
Consiglio di Facolta' a professori  di  ruolo  dello  stesso  settore
scientifico  disciplinare  o  di settore affine, ai sensi dell'art 9,
comma 2, del D.P.R. 382/80, ovvero per affidamento  a  professori  di
ruolo   o   ricercatori   confermati   sempre  del  medesimo  settore
scientifico-disciplinare o di settore affine.
    6.2 Al fine di facilitare il ricorso a qualificate  esperienze  e
professionalita'  esterne  potranno essere affidati moduli didattici,
con le modalita' previste negli statuti delle singole Universita',  a
professori a contratto.
    ART. 7 - (Ordinamento dei corsi di diploma universitario).
    7.1  I  curricula  dei  diplomi  universitari  in Ingegneria sono
formulati con riferimento al  modulo  didattico.  Nelle  tabelle  che
seguono   sono  riportate  le  indicazioni  di  uno  o  piu'  settori
scientifico-disciplinari con il relativo numero di moduli  didattici;
quando  necessario  e  anche riportata una precisazione dei contenuti
scientifico-professionali.
    7.2  Nella  tabella  A  sono  indicati  i  moduli  didattici  che
concorrono  a  creare  la  cultura  di  base  e  le competenze, anche
strumentali, comuni a tuffi i diplomi universitari in ingegneria.
    7.3 Nella tabella B sono specificati i moduli didattici comuni  a
tutti i diplomi universitari di un medesimo settore, i quali hanno la
finalita'  di  caratterizzare  gli aspetti di base e professionali di
ciascuno dei tre settori dell'ingegneria (civile,  dell'informazione,
industriale).
    7.4 Nella tabella C sono riportati gli ulteriori moduli didattici
specifici  dei singoli corsi di diploma, i quali hanno l'obiettivo di
fornire la cultura specifica e le competenze  professionali  generali
di ogni singolo corso.