IL RETTORE
    VISTO  il  Testo  Unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato  con  Regio  Decreto  31 agosto 1933, n.  1592 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    VISTO il Regio Decreto-Legge 20 giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
    VISTO il Regio Decreto 30 settembre 1938, n.  1652  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
    VISTA  la  legge  19.11.1990  n.  341 relativa alla riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
    VISTO il D.M.  7.2.1994  relativo  alla  nuova  Tabella  XXIX-ter
dell'ordinamento  didattico  del  Corso  di  Diploma universitario in
Edilizia;
    VISTO  il  D.P.R.  30.12.1995  relativo  al  piano  triennale  di
sviluppo delle Universita' per il triennio 1994/96;
    VISTE   le   proposte   di   istituzione  del  Corso  di  Diploma
universitario in Edilizia formulate dalle  Autorita'  Accademiche  di
questo  Ateneo di cui alle deliberazioni del Consiglio della Facolta'
di Architettura del 25.2.1997; del Senato Accademico del 13.9.1996  e
del Consiglio di Amministrazione del 24.9.1996;
    VISTO  l'art.  17  -  comma  95  -  della  legge  n. 127/1997 che
stabilisce  che  l'ordinamento  degli  studi  dei  corsi  di  diploma
universitario,  di laurea e di specializzazione e' disciplinato dagli
Atenei, in conformita' a criteri generali  determinati  dal  Ministro
dell'Universita'  e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con uno o
piu' decreti;
    VISTO  l'art.  17  -  comma  101  della  legge  n.  127/1997  che
stabilisce   che   in  ogni  Universita'  o  Istituto  di  istruzione
universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui  al
comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di
entrata in vigore della predetta legge;
    VISTO l'atto di indirizzo datato 5.8.1997 protocollo n.  2079 con
il  quale  il  M.U.R.S.T. , nelle more dell'emanazione dei decreti di
cui all'articolo 17  -  comma  95  -  della  legge  n.  127/1997,  ha
autorizzato,  in  via  generale, le nuove istituzioni di corsi il cui
ordinamento  sia  conforme   agli   ordinamenti   didattici   vigenti
sempreche'  si tratti di iniziative ricomprese nei piani triennali di
sviluppo 1994/96 o precedenti e risulti  acquisito  sulle  stesse  il
parere   favorevole   del   Comitato   Universitario   Regionale   di
Coordinamento;
    CONSIDERATO che il corso di diploma universitario in edilizia  fa
parte  delle  proposte  gia'  formulate  a  suo  tempo  dal  Comitato
Universitario di Coordinamento della regione Campania nelle  adunanze
del 4.3.1994 e del 9.9.1996;
    VISTO che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di
Napoli  Federico  II,  emanato  con  Decreto  Rettorale  n.  5626 del
18.10.1995, pubblicato nella G.U. n.  233 del 5.10.1995, non contiene
gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e'  previsto  nel
regolamento didattico di Ateneo;
    CONSIDERATO  che  nelle  more dell'approvazione e dell'emanazione
del  regolamento  didattico   di   Ateneo   le   modifiche   relative
all'ordinamento  degli  studi dei corsi di laurea, di diploma e delle
scuole di  specializzazione  vengono  operate  sul  vecchio  Statuto,
emanato  ai  sensi  dell'art.  17  del  sopracitato  Testo  Unico, ed
approvato con Regio Decreto  del  20.4.1939,  n.  1162  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    CONSIDERATA  la  necessita'  di  procedere ad una riarticolazione
dello Statuto, contenente gli  ordinamenti  didattici  dei  corsi  di
laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;
                            D E C R E T A
    Lo  Statuto  dell'Universita'  degli Studi di Napoli Federico II,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
    nella  Sezione  XIII relativa alla Facolta' di Architettura, dopo
gli articoli relativi  al  Corso  di  Laurea  in  Architettura,  sono
inseriti   i   seguenti   nuovi   articoli   concernenti  il  Diploma
universitario in Edilizia:
             CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN EDILIZIA
                             articolo 1
       Istituzione e durata del corso di diploma universitario
    Presso la Facolta' di Architettura e' istituito il corso  di  di-
ploma universitario in edilizia. II corso di diploma universitario si
articola nei seguenti indirizzi:
    1) indirizzo costruzione;
    2) indirizzo rilevamento;
    3) indirizzo "gestione".
    Tale  corso  ha  lo  scopo  di  fornire  agli  studenti  adeguata
conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al
conseguimento del livello formativo richiesto nell'area professionale
del settore edilizio.
    Il corso di diploma in  edilizia,  nei  tre  indirizzi  previsti,
fornira'  competenze per rispondere alla domanda presente nel settore
edilizio, tanto nel privato che nella pubblica  amministrazione,  nei
campi   della   organizzazione   e  conduzione  del  cantiere  edile,
dell'attivita' di rilevamento dell'architettura e dell'ambiente.
    Il corso di studi ha durata triennale. Al compimento degli  studi
viene conseguito il titolo di diplomato universitario in edilizia.
Articolo 2
                     Accesso al corso di diploma
    L'iscrizione  al  corso  e'  regolata  in  conformita' alle norme
vigenti in materia di accesso agli studi universitari.
    Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente  dal  Senato
Accademico,  sentito il Consiglio di Facolta', in base alle strutture
e risorse disponibili, alle esigenze del  mercato  del  lavoro,  alla
Direttiva Cee 85/384 e secondo criteri generali fissati dal Ministero
dell'Universita'  e  della Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi
dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
    Le modalita' delle eventuali prove di ammissione  sono  stabilite
dal Consiglio di Facolta'.
                             articolo 3
        Affinita' tra corsi di laurea e diplomi universitari
    Ai  fini  del  proseguimento  degli  studi  il  corso  di diploma
universitario in edilizia e' dichiarato affine al corso di laurea  in
Architettura e al corso di laurea in Ingegneria edile.
    Nell'ambito  dei corsi di laurea affini, la Facolta' riconoscera'
gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro
validita' culturale e  professionale,  propedeutica  alla  formazione
richiesta  dal  corso  al  quale  sono  chiesti  il  trasferimento  o
l'iscrizione.
    Il diplomato si potra' iscrivere al 2 anno del Corso di Laurea in
Architettura.
    Nei trasferimenti degli studenti tra i diversi corsi  di  diploma
universitario  o  da  un  corso  di  laurea  ad  un  corso di diploma
universitario, il Consiglio di Facolta' riconoscera' gli insegnamenti
sempre con criterio della loro  utilita'  al  fine  della  formazione
necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il pi-
ano  degli  studi  da completare per conseguire il titolo e l'anno di
corso cui lo studente potra' iscriversi.
                             articolo 4
                 Articolazione del corso degli studi
    L'attivita'  didattica  e'  di  norma  organizzata   con   moduli
didattici   formati   da   corsi   monodisciplinari  (50  ore)  o  da
insegnamenti integrati  costituiti  da  moduli  coordinati  impartiti
anche da piu' docenti.
    Due  moduli  didattici (100 ore), ai fini degli esami di profitto
corrispondono ad una annualita'.
    L'attivita' didattica complessiva comprende almeno  di  2250  ore
suddivise in:
    -  almeno  1650  ore  (33 moduli e 16,5 annualita') per attivita'
didattica;
    - almeno 400 ore per attivita' di laboratorio per esercitazioni o
per un ulteriore modulo;
    - almeno 200 ore per attivita' di tirocinio.
    Gli esiti dell'attivita' svolta dallo  studente  dovranno  essere
accertati   attraverso   esami   di  profitto  che,  svolti  in  modo
convenzionale, non potranno essere superiori a 17.
    Nel caso in cui, invece,  la  valutazione  del  profitto  avvenga
attraverso  crediti  (o altri strumenti di verifica) tale valutazione
dovra' riguardare tutti i moduli didattici per i quali  sia  previsto
un giudizio finale di profitto. A tal fine il manifesto annuale degli
studi  dovra' precisare, anche ai fini dei trasferimenti da (o verso)
altre scuole italiane o  europee,  la  relazione  tra  il  numero  di
crediti (o degli altri strumenti di verifica adottati) e il numero di
annualita'  da  superarsi nelle diverse aree disciplinari previste da
questo ordinamento ai fini dell'ammissione all'esame  finale  di  di-
ploma.
    Le  attivita'  di laboratorio, di sperimentazione e di tirocinio,
che richiedono comunque la frequenza, dovranno essere certificate  da
specifici attestati.
    Nel  definire  le modalita' di esame sono auspicabili metodi meno
tradizionali come ad  esempio  verifiche  globali  su  elaborati  che
implichino  l'applicazione  coordinata di conoscenze desunte da varie
discipline, valutazioni intermedie su colloqui o altro.
    Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente  dovra'
dimostrare,  attraverso  specifiche prove di idoneita', la conoscenza
pratica  e  la  comprensione  di  almeno  una  lingua  straniera.  Le
modalita'   dell'accertamento   saranno  definite  dal  Consiglio  di
Facolta'.
    Parte  dell'attivita' didattica potra' essere svolta anche presso
qualificate strutture di enti ed imprese pubbliche o private operanti
nel   settore    di    ingegneria    edile,    dell'architettura    e
dell'urbanistica, previa stipula di convenzioni che possono prevedere
l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti,
per attivita' didattiche speciali.
    L'attivita'  di tirocinio dovra' essere svolta presso qualificate
strutture pubbliche o private italiane o straniere con  le  quali  si
siano stipulate apposite convenzioni.
    Per  realizzare  una  efficace  attivita' didattica, con adeguata
assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avra'  un
numero  di  studenti  iscritti  non  superiore,  di norma, alle cento
unita'.
                             articolo 5
                        Ordinamento didattico
    L'ordinamento didattico e'  formulato  con  riferimento  ad  aree
disciplinari  intese  come  insieme  di  discipline  raggruppate  per
raggiungere obiettivi didattico-formativi, per le quali  e'  definito
il numero minimo di ore di attivita' didattica.
    L'attivita' didattica e' articolata in:
    -  didattica  per  la  formazione di conoscenze di base, comune a
tutti gli indirizzi per quanto riguarda il contributo  delle  diverse
aree  disciplinari,  a meno dei quattro moduli di cui all'articolo 5,
ultimo comma, formata da non  meno  di  1200  ore  (12  annualita'/24
moduli)  attribuite  ad  aree disciplinari all'interno delle quali la
Facolta' definira' gli specifici insegnamenti da attivare;
    - didattica per la formazione di indirizzo, formata da  non  meno
di 250 ore (2,5 annualita'/5 moduli), attribuite obbligatoriamente ad
aree  disciplinari  all'interno delle quali la Facolta' definira' gli
specifici insegnamenti da attivare, formata inoltre  da  200  ore  (2
annualita'/4  moduli), i cui contenuti saranno definiti nel manifesto
annuale degli studi, per soddisfare le esigenze formative di  settore
e   di  orientamento  all'interno  dell'indirizzo.  La  Facolta'  per
giustificati motivi culturali e professionali, nella formulazione del
piano di studi potra' discostarsi da quanto indicato nelle tabelle  A
e B al massimo per quattro moduli didattici.
                              Tabella A
          ATTIVITA' DIDATTICA COMUNE A  TUTTI GLI INDIRIZZI
                    1200 ore/24 moduli didattici
    Area delle scienze matematiche:
    100 ore/2 moduli;
    settori scientifico-disciplinari: A02A/A02B
    Area della fisica, della fisica tecnica e degli impianti tecnici:
   150 ore/3 moduli;
   settori scientifico-disciplinari: B01A/B01B/I05A/H08A/H09A
    Area della rappresentazione:
    150 ore/3 moduli;
    settori scientifico-disciplinari H11X
    Area della topografia e cartografia:
    100 Ore/2 moduli;
    settori scientifico-disciplinari H05X
    Area  della  geotecnica,  della  scienza  e  della  tecnica delle
costruzioni:
    150 ore/3 moduli;
    settori scientifico disciplinari: H06X/H07A/H07B
    Area  della  progettazione,  della  produzione e delle tecnologie
edilizie:
    250 ore/5 moduli:
    settori scientifico disciplinari: H08A/H08B/H09A/H09B/H1OA
    Area delle discipline estimative:
    50 ore/1 modulo;
    settori scientifico disciplinari: H15X
    Area delle discipline giuridiche:
    100 ore/2 moduli;
    settori scientifico disciplinari: N10X
    Area della storia dell'architettura:
    50 ore/1 modulo;
    settori scientifico disciplinari: H12X
    Area della chimica applicata:
    50 ore/1 modulo;
    settori scientifico disciplinari: I14A
    Laboratorio integrato di informatica applicata:
    50 ore/1 modulo;
    settori scientifico disciplinari: K05A/H08A/H10A/H11X.
                              Tabella B
                  ATTIVITA' DIDATTICA DI INDIRIZZO
                     250 ore/5 moduli didattici
                      B/1 INDIRIZZO COSTRUZIONE
    Area della tecnica delle costruzioni:
    50 ore/1 modulo;
    settori scientifico disciplinari: H07B
    Area della produzione e delle tecniche edilizie e  dei  caratteri
costruttivi degli edifici:
    200 ore/4 moduli;
    settori scientifico disciplinari: H08A/H09A/H08B/H09B/G05C
                      B/2 INDIRIZZO RILEVAMENTO
    Area della progettazione:
    50 ore/1 modulo;
    settori scientifico disciplinari: H10A
    Area della rappresentazione e della storia dell'architettura:
    100 ore/2 moduli;
    settori scientifico disciplinari: H11X/H12X
    Area della topografia e cartografia:
    100 Ore/2 moduli;
    settori scientifico-disciplinari H05X.
                       B/3 INDIRIZZO GESTIONE
    Area delle discipline estimative ed economiche: 150 ore/3 moduli;
    settori scientifico-disciplinari: H15X/I27X/P01A/P02A/P02B
    Area della produzione edilizia:
    100 ore/2 moduli;
    settori scientifico-disciplinari: H08B/H09B
                             articolo 6
                          Esame di diploma
    Per  essere  ammesso  a  sostenere l'esame di diploma lo studente
dovra'   aver   superato   l'accertamento,   con   esito    positivo,
dell'attivita'  didattica,  dovra'  inoltre  avere  la certificazione
dell'attivita' di laboratorio e di tirocinio.
    L'esame  di  diploma tende ad accertare la preparazione di base e
professionale del candidato secondo modalita' stabilite dal Consiglio
di Facolta'.
    Per l'esame di diploma lo studente dovra' presentare un elaborato
riguardante un tipico problema professionale.
                             articolo 7
                  Regolamento dei corsi di diploma
    I Consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con
apposito regolamento, in conformita'  del  regolamento  didattico  di
Ateneo,  l'articolazione  del corso di diploma, in accordo con quanto
previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
    In particolare, nel regolamento sara'  indicato  il  piano  degli
studi,  nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di
area disciplinare di cui all'articolo 5.
    Nel piano degli studi saranno almeno individuati:
    i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati)
con le relative denominazioni e propedeuticita' di esame;
    le modalita' di attuazione ed organizzazione delle  attivita'  di
laboratorio e di tirocinio;
    la   collocazione   degli  insegnamenti  nei  successivi  periodi
didattici (anni o semestri);
    le prove di valutazione degli studenti e  la  composizione  delle
relative commissioni;
    i vincoli per l'iscrizione ad anni successivi al primo.
    Le  Tabelle  indicano,  per  ciascun  corso  di  diploma, le aree
disciplinari interessate  ed  i  moduli  didattici  ripartiti  tra  i
raggruppamenti  disciplinari,  nel rispetto dei criteri e dei vincoli
fissati dal Decreto istitutivo del Diploma (D.M. 7/2/94).
    Il presente Decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana.
    Napoli, 2 ottobre 1997
                                                Il rettore: TESSITORE