IL RETTORE
    VISTO  il  Testo  Unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato  con  Regio  Decreto  31 agosto 1933, n.  1592 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    VISTO il Regio Decreto-Legge 20 giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
    VISTO il Regio Decreto 30 settembre 1938, n.  1652  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
    VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
    VISTA la legge 19.11.1990 n.  341  relativa  alla  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
    VISTO  il  D.M.  del 7.10.1994 relativo all'ordinamento didattico
universitario delle Scuole di Specializzazione del settore agrario;
    VISTE   le   proposte   di   riordinamento   delle   Scuole    di
Specializzazione   del  settore  agrario  formulate  dalle  Autorita'
Accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del  Consiglio
della  Facolta'  di  Agraria del 30.1.1997; del Senato Accademico del
14.3.1997 e del Consiglio di Amministrazione del 25.2.1997;
    VISTO il parere favorevole espresso dal  Consiglio  Universitario
Nazionale nell'adunanza del 17.7.1997;
    VISTO che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di
Napoli  Federico  II,  emanato  con  Decreto  Rettorale  n.  5626 del
18.10.1995, pubblicato nella G.U. n.  233 del 5.10.1995, non contiene
gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e'  previsto  nel
regolamento didattico di Ateneo;
    CONSIDERATO  che  nelle  more dell'approvazione e dell'emanazione
del  regolamento  didattico   di   Ateneo   le   modifiche   relative
all'ordinamento  degli  studi dei corsi di laurea, di diploma e delle
scuole di  specializzazione  vengono  operate  sul  vecchio  Statuto,
emanato  ai  sensi  dell'art.  17  del  sopracitato  Testo  Unico, ed
approvato con Regio Decreto  del  20.4.1939,  n.  1162  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
                            D E C R E T A
    Lo  Statuto  dell'Universita'  degli Studi di Napoli Federico II,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
    Gli  articoli  relativi alle Scuole di Specializzazione afferenti
alla Facolta' di Agraria sono soppressi  e  sostituiti  dai  seguenti
nuovi articoli:
                               Capo I
            NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
    Art.  1  -  Sono istituite nell'Universita' degli Studi di Napoli
Federico II le  seguenti  Scuole  di  Specializzazione  afferenti  al
settore agrario:
    - Agricoltura tropicale e sub-tropicale;
    - Biotecnologie industriali;
    - Biotecnologie vegetali;
    - Colture irrigue;
    - Economia del sistema agro-alimentare;
    - Fitopatologia;
    - Gestione della qualita' nelle imprese agro-alimentari;
    - Miglioramento genetico e produzione delle sementi;
    - Scienze viticole ed enologiche;
    -  Valorizzazione  e  conservazione  degli  ambienti  agricoli  e
forestali.
    Il conseguimento del Diploma di  Specializzazione  consente,  nei
vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di
Specialista.
    Art.  2  -  I  corsi  di studio hanno durata biennale e prevedono
almeno 600 ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate.
    Art. 3 - Il numero degli iscritti a ciascun anno  di  corso  puo'
essere  stabilito  annualmente dal Senato Accademico, su proposta del
Consiglio della Scuola, in  base  alle  strutture  disponibili,  alle
esigenze  del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati
dal  Ministero  dell'Universita'  e  della  Ricerca   Scientifica   e
Tecnologica  ai  sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono  stabilite  dal
Consiglio della Scuola.
    Art.  4  -  Sono  titoli  di  ammissione  quelli specificatamente
indicati   nelle   norme   relative   alle    singole    Scuole    di
Specializzazione.
    Sono  altresi'  ammessi  alle Scuole coloro che siano in possesso
del titolo  di  studio,  conseguito  presso  Universita'  italiane  e
straniere,  accettato  dalle competenti autorita' italiane (Consiglio
della Scuola e Senato Accademico) e che  sia  ritenuto  equipollente,
anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette Scuole.
    Art.  5  -  Il  Consiglio  della  Scuola  determina, con apposito
regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e  nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del Corso di
Specializzazione ed il relativo piano di studi.
    Il Consiglio determina, pertanto: - gli insegnamenti fondamentali
obbligatori  e  quelli  eventuali opzionali con la loro suddivisione,
allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme
didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche  e  di
tirocinio.
    Art.  6  -  Nel  determinare  il piano degli studi secondo quanto
previsto al precedente Art.  5,  il  Consiglio  della  Scuola  dovra'
comprendere  nell'ordinamento  le  aree  didattiche specificate nelle
norme relative alle singole Scuole di  Specializzazione,  alle  quali
dovranno  essere  dedicate almeno 350 ore di didattica, per un minimo
di 50 ore per ciascuna area.
    Per ciascuna area i settori definiscono  l'ambito  scientifico  e
disciplinare   nel  quale  si  sviluppera'  l'attivita'  didattica  e
verranno reperiti i Docenti.
    Art. 7 - All'inizio di ciascun corso gli Specializzandi  dovranno
concordare  con  il  Consiglio della Scuola la scelta degli eventuali
corsi opzionali  che  potranno  costituire  orientamento  all'interno
della  specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di
tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un responsabile nominato
dal Consiglio della Scuola.
    Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed  alle  attivita'
pratiche  il  Consiglio  della Scuola potra' riconoscere utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
Specializzazione   svolta   in  Italia  e  all'Estero  in  laboratori
universitari o extra universitari.
    Art.  8  - L'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola,
stabilisce convenzioni con Enti pubblici o privati, con finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo sviluppo delle attivita' didattiche  degli  Specializzandi  ai
sensi  del D.P.R.  dell'11.7.1980, n. 382 e del D.P.R. del 10.3.1982,
n. 162.
                               Capo II
       NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
    Art. 9 - Scuola di Specializzazione in  Agricoltura  tropicale  e
sub-tropicale.
    Le  aree didattiche che caratterizzano questa Scuola e alle quali
devono essere dedicate, a norma del precedente  art.  6,  almeno  350
ore, sono le seguenti:
    AREA 1 - ECOSISTEMI AGRARI TROPICALI E SUB-TROPICALI.
    SETTORI:  G02A;  G06A;  G07A; G07B; G08B; E01C; E01D; E01E; E02A;
E03B.
    AREA 2  -  PRODUZIONE  E  PROTEZIONE  DELLE  COLTURE  AGRARIE  IN
AMBIENTE TROPICALE SUB-TROPICALE.
    SETTORI: G02A; G02B; G02C; G06A; G06B.
    AREA   3   -   PRODUZIONI   ANIMALI   IN   AMBIENTE  TROPICALE  E
SUB-TROPICALE.
    SETTORI: G09A; G09B; G09C; G09D; V32A; V32B.
    AREA 4 - ECONOMIA E SOCIOLOGIA DELLO SVILUPPO.
    SETTORI: G01X; Q05A; P01H.
    AREA 5 - GENIO RURALE IN AMBIENTE TROPICALE SUB-TROPICALE.
    SETTORI: G05A; G05B; G05C.
    AREA  6   -   CONSERVAZIONE   E   TRASFORMAZIONE   DEI   PRODOTTI
AGROALIMENTARI TROPICALI E SUB-TROPICALI.
    SETTORI: G08A; G08B.
    Sono  ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i
laureati dei Corsi di Laurea in:
    Scienze e Tecnologie Agrarie;
    Scienze Agrarie Tropicali e Sub-Tropicali;
    Scienze delle Produzioni Animali;
    Scienze e Tecnologie Alimentari;
    Scienze Forestali e Ambientali.
    Art. 10 - Scuola di Specializzazione in Biotecnologie
    industriali.
    Le aree didattiche che caratterizzano questa Scuola e alle  quali
devono  essere  dedicate,  a  norma del precedente art. 6, almeno 350
ore, sono le seguenti:
    AREA 1 - COMPLEMENTI DI BIOCHIMICA E MICROBIOLOGIA.
    SETTORI: G07A; G08B; E05A.
    AREA 2 - MICROBIOLOGIA INDUSTRIALE.
    SETTORI: G08B; C10X.
    AREA 3 - OPERAZIONI E PROCESSI DELLE BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI.
    SETTORI: G08A; I15C; I15F; C10X.
    AREA 4 - CONTROLLO E  GESTIONE  DELLA  QUALITA'  NELLE  INDUSTRIE
BIOTECNOLOGICHE.
    SETTORI: G08A; G08B.
    AREA 5 - ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.
    SETTORI: G01X; P02A; P02B; P02D; I27X.
    Sono  ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i
laureati dei Corsi di Laurea in:
    Biotecnologie Agro-Industriali;
    Scienze e Tecnologie Agrarie;
    Scienze Agrarie Tropicali e Sub-Tropicali;
    Scienze Biologiche;
    Scienze delle Produzioni Animali;
    Scienze e Tecnologie Alimentari;
    Scienze Forestali e Ambientali.
    Art. 11 - Scuola di Specializzazione in Biotecnologie vegetali.
    Le aree didattiche che caratterizzano questa Scuola e alle  quali
devono  essere  dedicate,  a  norma del precedente art. 6, almeno 350
ore, sono le seguenti:
    AREA 1 - COMPLEMENTI DI BIOCHIMICA VEGETALE.
    SETTORI: G07A; E01E; E05A.
    AREA 2 - GENETICA DEI MICRORGANISMI E DELLE PIANTE.
    SETTORI: G04X; G08B; E11X.
    AREA  3  -  MIGLIORAMENTO  GENETICO  E  TECNICHE  DI   INGEGNERIA
GENETICA.
    SETTORE G04X.
    AREA 4 - RESISTENZA ALLE MALATTIE.
    SETTORI: G06A; G06B; G07A.
    AREA 5 - DIRITTO E LEGISLAZIONE.
    SETTORI: N01X; N05X.
    Sono  ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i
laureati dei Corsi di Laurea in:
    Biotecnologie Agro-Industriali;
    Scienze e Tecnologie Agrarie;
    Scienze Agrarie Tropicali e Sub-Tropicali;
    Scienze Biologiche;
    Scienze Forestali e Ambientali;
    Scienze Naturali.
    Art. 12 - Scuola di Specializzazione in Colture irrigue.
    Le aree didattiche che caratterizzano questa Scuola e alle  quali
devono  essere  dedicate,  a  norma del precedente art. 6, almeno 350
ore, sono le seguenti:
    AREA 1 - COMPLEMENTI DI IDRAULICA AGRARIA.
    SETTORE: G05A.
    AREA 2 - COMPLEMENTI DI FISIOLOGIA DELLE PIANTE COLTIVATE.
    SETTORI: G07A; E01E.
    AREA 3 - COMPLEMENTI DI AGRONOMIA E AGROMETEREOLOGIA.
    SETTORE: G02A.
    AREA 4 - FISICA DEL SUOLO.
    SETTORI: G02A; G05A; G07A; G07B.
    AREA 5 - COLTURE IRRIGUE.
    SETTORI: G02A; G02B; G02C; G06A; G06B.
    AREA 6 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE.
    SETTORI: G05A; G05B; G05C; H01B.
    Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola  i
laureati  dei  Corsi  di  Laurea  in: Ingegneria Idraulica; Scienze e
Tecnologie  Agrarie;  Scienze  Agrarie  Tropicali  e   Sub-Tropicali;
Scienze Forestali e Ambientali.
    Art.  13  -  Scuola  di  Specializzazione in Economia del sistema
agro-alimentare.
    Le  aree didattiche che caratterizzano questa Scuola e alle quali
devono essere dedicate, a norma del precedente  art.  6,  almeno  350
ore, sono le seguenti:
    AREA   1   -  STATISTICA,  ECONOMETRIA  ED  ANALISI  DEL  SISTEMA
AGRO-ALIMENTARE.
    SETTORI: G01X; P01E; A02A; A02B; A04A; A04B.
    AREA 2 - COMPLEMENTI DI ECONOMIA E POLITICA AGRO-ALIMENTARE.
    SETTORI: G01X; P01B; P01A.
    AREA 3 - ECONOMIA DEL MERCATO DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI.
    SETTORE: G01X.
    AREA  4  -  GESTIONE  DELLE  IMPRESE  E  MARKETING  DEI  PRODOTTI
AGRO-ALIMENTARI.
    SETTORI: G01 X; P02A; P02B; P02D.
    Sono  ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i
laureati dei Corsi di Laurea in:
    Scienze e Tecnologie Agrarie;
    Scienze Agrarie Tropicali e Sub-Tropicali;
    Economia e Commercio;
    Scienze e Tecnologie Alimentari;
    Scienze Forestali e Ambientali;
    Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali.
    Art. 14 - Scuola di Specializzazione in Fitopatologia.
    Le aree didattiche che caratterizzano questa Scuola e alle  quali
devono  essere  dedicate,  a  norma del precedente art. 6, almeno 350
ore, sono le seguenti:
    AREA 1 - FISIOPATOLOGIA ED EPIDEMIOLOGIA.
    SETTORI: G06A; G06B; G07A; E01E.
    AREA 2 - BIOTECNOLOGIE VEGETALI.
    SETTORE: G04X.
    AREA 3 - CHIMICA, BIOCHIMICA ED ECOLOGIA DEI FITOFARMACI.
    SETTORI: G06A; G06B; G07A.
    AREA 4 - DIFESA DELLE  COLTURE,  DEI  PRODOTTI  E  DELLE  DERRATE
AGRARIE.
    SETTORI: G05B; G06A; G06B.
    AREA 5 - ECOTOSSICOLOGIA AGRARIA.
    SETTORE: G07A.
    Sono  ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i
laureati dei Corsi di Laurea in:
    Scienze e Tecnologie Agrarie;
    Scienze Agrarie Tropicali e Sub-Tropicali;
    Scienze Forestali e Ambientali.
    Art. 15 - Scuola di Specializzazione in Gestione  della  qualita'
nelle imprese agro-alimentari.
    Le  aree  didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali
devono essere dedicate, a norma del precedente art.   6,  almeno  350
ore, sono le seguenti:
    AREA 1 - COMPLEMENTI DI TECNOLOGIE ALIMENTARI.
    SETTORE: G08A.
    AREA  2  -  ANALISI  CHIMICHE,  FISICHE E SENSORIALI DEI PRODOTTI
AGRO-ALIMENTARI.
    SETTORI: G07A; G08A; C09X; E05B; V31B.
    AREA  3  -  SISTEMI  DI  QUALITA'  E  COMPLEMENTI  DI  STATISTICA
APPLICATA ALLA GESTIONE DELLA QUALITA'.
    SETTORI: A02B; G08A; G08B; K05B; S01A; S01B.
    AREA  4  -  CONTROLLO  DELL'IGIENE  E  DELLA  SICUREZA  D'USO DEI
PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI. HACCP.
    SETTORI: G08A; G08B; F05X; F22A; V31B; G06A; G06B.
    AREA 5 - ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.
    SETTORI: G01X; P02A; P02B; P02C.
    AREA 6 - LEGISLAZIONE ALIMENTARE.
    SETTORI: G08A; N01X; N05X; V31B.
    Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola  i
laureati dei Corsi di Laurea in:
    Chimica;
    Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
    Chimica Industriale;
    Farmacia;
    Ingegneria Gestionale;
    Medicina Veterinaria;
    Scienze e Tecnologie Agrarie;
    Scienze Agrarie Tropicali e Sub-Tropicali;
    Scienze Biologiche;
    Scienze delle Produzioni Animali;
    Scienze e Tecnologie Alimentari;
    Scienze Forestali e Ambientali.
    Ant.  16 - Scuola di Specializzazione in Miglioramento genetico e
produzione delle sementi.
    Le aree didattiche che caratterizzano questa Scuola e alle  quali
devono  essere  dedicate,  a  norma del precedente art. 6, almeno 350
ore, sono le seguenti:
    AREA 1 - GENETICA AGRARIA E MIGLIORAMENTO GENETICO.
    SETTORE: G04X.
    AREA 2 -  FISIOLOGIA  DELLA  RIPRODUZIONE  E  DELLA  PROPAGAZIONE
VEGETATIVA.
    SETTORI: G07A; E01 C; E01E.
    AREA 3 - TECNICHE CITOGENICHE E BIOTECNOLOGIE.
    SETTORI: G04X; E03D.
    AREA  4  - TECNOLOGIE DI PRODUZIONE, DIFESA E CONSERVAZIONE DELLE
SEMENTI.
    SETTORI: G02A; G02B; G02C; G03A; G06A; G06B.
    AREA 5 - LEGISLAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI.
    SETTORI: G02A; G03A; G06A; G06B; N05X.
    Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola  i
laureati dei Corsi di Laurea in:
    Scienze e Tecnologie Agrarie;
    Scienze Agrarie Tropicali e Sub-Tropicali;
    Scienze Forestali e Ambientali.
    Art.  17  -  Scuola  di  Specializzazione  in Scienze viticole ed
enologiche.
    Le aree didattiche che caratterizzano questa Scuola e alle  quali
devono  essere  dedicate,  a  norma del precedente art. 6, almeno 350
ore, sono le seguenti:
    AREA 1 - COMPLEMENTI DI BIOCHIMICA E  FISIOLOGIA  VEGETALE  E  DI
GENETICA AGRARIA.
    SETTORI: G07A; E01E; G04X.
    AREA 2 - COLTIVAZIONE E DIFESA DELLA VITE.
    SETTORI: G02B; G06A; G06B.
    AREA 3 - ENOLOGIA.
    SETTORI: G08A; G08B; G05B.
    AREA  4  -  CONTROLLO  E  GESTIONE  DELLA QUALITA' NELL'INDUSTRIA
ENOLOGICA.
    SETTORI: G08A; G08B.
    AREA 5 - QUALITA' SENSORIALI E NUTRIZIONALI DEL VINO.
    SETTORI: G08A; E06B; G07A.
    Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola  i
laureati dei Corsi di Laurea in:
    Biotecnologie Agro-lndustriali;
    Chimica; Chimica Industriale;
    Scienze e Tecnologie Agrarie;
    Scienze Agrarie Tropicali e Sub-Tropicali;
    Scienze e Tecnologie Alimentari.
    Art.   18  -  Scuola  di  Specializzazione  in  Valorizzazione  e
conservazione degli ambienti agricoli e forestali.
    Le aree didattiche che caratterizzano questa Scuola e alle  quali
devono  essere  dedicate,  a  norma del precedente art. 6, almeno 350
ore, sono le seguenti:
    AREA 1 - MATEMATICA, STATISTICA,  MODELLAZIONE  E  OTTIMIZZAZIONE
DEI SISTEMI AGRO-ALIMENTARI.
    SETTORI: A04A; A04B.
    AREA 2 - ECOSISTEMI NATURALI E ANTROPIZZATI.
    SETTORI: E01D; E03B; G02A; G03A; G06A; G08B.
    AREA 3 - CONTROLLO E TUTELA DELL'AMBIENTE AGRO-FORESTALE.
    SETTORI: G03A; G05A; G05C; G06A; G06B; G07A.
    AREA 4 - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-FORESTALE.
    SETTORI: G01X; G03A; G05A; G05C; H14A.
    AREA 5 - DIRITTO E LEGISLAZIONE AMBIENTALE.
    SETTORI: N01X; N05X.
    AREA 6 - VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE.
    SETTORE: G01X.
    Sono  ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i
laureati dei Corsi di Laurea in:
    Architettura;
    Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio;
    Scienze e Tecnologie Agrarie;
    Scienze Agrarie Tropicali e Sub-Tropicali;
    Scienze Biologiche;
    Scienze delle Produzioni Animali;
    Scienze Forestali e Ambientali;
    Scienze Naturali.
    Il presente Decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana.
    Napoli, 2 ottobre 1997
                                                Il rettore: TESSITORE