IL RETTORE VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Regio Decreto-Legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; VISTO il Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; VISTA la legge 19.11.1990 n. 341 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; VISTO il D.M. del 7.10.1994 relativo all'ordinamento didattico universitario delle Scuole di Specializzazione del settore agrario; VISTE le proposte di riordinamento delle Scuole di Specializzazione del settore agrario formulate dalle Autorita' Accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del Consiglio della Facolta' di Agraria del 30.1.1997; del Senato Accademico del 14.3.1997 e del Consiglio di Amministrazione del 25.2.1997; VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 17.7.1997; VISTO che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II, emanato con Decreto Rettorale n. 5626 del 18.10.1995, pubblicato nella G.U. n. 233 del 5.10.1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio Statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato Testo Unico, ed approvato con Regio Decreto del 20.4.1939, n. 1162 e successive modificazioni ed integrazioni; D E C R E T A Lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli relativi alle Scuole di Specializzazione afferenti alla Facolta' di Agraria sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli: Capo I NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Art. 1 - Sono istituite nell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II le seguenti Scuole di Specializzazione afferenti al settore agrario: - Agricoltura tropicale e sub-tropicale; - Biotecnologie industriali; - Biotecnologie vegetali; - Colture irrigue; - Economia del sistema agro-alimentare; - Fitopatologia; - Gestione della qualita' nelle imprese agro-alimentari; - Miglioramento genetico e produzione delle sementi; - Scienze viticole ed enologiche; - Valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali. Il conseguimento del Diploma di Specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di Specialista. Art. 2 - I corsi di studio hanno durata biennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. Art. 3 - Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio della Scuola, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal Consiglio della Scuola. Art. 4 - Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole Scuole di Specializzazione. Sono altresi' ammessi alle Scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Universita' italiane e straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane (Consiglio della Scuola e Senato Accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette Scuole. Art. 5 - Il Consiglio della Scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi. Il Consiglio determina, pertanto: - gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Art. 6 - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente Art. 5, il Consiglio della Scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole Scuole di Specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 350 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i Docenti. Art. 7 - All'inizio di ciascun corso gli Specializzandi dovranno concordare con il Consiglio della Scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che potranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un responsabile nominato dal Consiglio della Scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il Consiglio della Scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla Specializzazione svolta in Italia e all'Estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 8 - L'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola, stabilisce convenzioni con Enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo sviluppo delle attivita' didattiche degli Specializzandi ai sensi del D.P.R. dell'11.7.1980, n. 382 e del D.P.R. del 10.3.1982, n. 162. Capo II NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Art. 9 - Scuola di Specializzazione in Agricoltura tropicale e sub-tropicale. Le aree didattiche che caratterizzano questa Scuola e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti: AREA 1 - ECOSISTEMI AGRARI TROPICALI E SUB-TROPICALI. SETTORI: G02A; G06A; G07A; G07B; G08B; E01C; E01D; E01E; E02A; E03B. AREA 2 - PRODUZIONE E PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRARIE IN AMBIENTE TROPICALE SUB-TROPICALE. SETTORI: G02A; G02B; G02C; G06A; G06B. AREA 3 - PRODUZIONI ANIMALI IN AMBIENTE TROPICALE E SUB-TROPICALE. SETTORI: G09A; G09B; G09C; G09D; V32A; V32B. AREA 4 - ECONOMIA E SOCIOLOGIA DELLO SVILUPPO. SETTORI: G01X; Q05A; P01H. AREA 5 - GENIO RURALE IN AMBIENTE TROPICALE SUB-TROPICALE. SETTORI: G05A; G05B; G05C. AREA 6 - CONSERVAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TROPICALI E SUB-TROPICALI. SETTORI: G08A; G08B. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei Corsi di Laurea in: Scienze e Tecnologie Agrarie; Scienze Agrarie Tropicali e Sub-Tropicali; Scienze delle Produzioni Animali; Scienze e Tecnologie Alimentari; Scienze Forestali e Ambientali. Art. 10 - Scuola di Specializzazione in Biotecnologie industriali. Le aree didattiche che caratterizzano questa Scuola e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti: AREA 1 - COMPLEMENTI DI BIOCHIMICA E MICROBIOLOGIA. SETTORI: G07A; G08B; E05A. AREA 2 - MICROBIOLOGIA INDUSTRIALE. SETTORI: G08B; C10X. AREA 3 - OPERAZIONI E PROCESSI DELLE BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI. SETTORI: G08A; I15C; I15F; C10X. AREA 4 - CONTROLLO E GESTIONE DELLA QUALITA' NELLE INDUSTRIE BIOTECNOLOGICHE. SETTORI: G08A; G08B. AREA 5 - ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. SETTORI: G01X; P02A; P02B; P02D; I27X. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei Corsi di Laurea in: Biotecnologie Agro-Industriali; Scienze e Tecnologie Agrarie; Scienze Agrarie Tropicali e Sub-Tropicali; Scienze Biologiche; Scienze delle Produzioni Animali; Scienze e Tecnologie Alimentari; Scienze Forestali e Ambientali. Art. 11 - Scuola di Specializzazione in Biotecnologie vegetali. Le aree didattiche che caratterizzano questa Scuola e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti: AREA 1 - COMPLEMENTI DI BIOCHIMICA VEGETALE. SETTORI: G07A; E01E; E05A. AREA 2 - GENETICA DEI MICRORGANISMI E DELLE PIANTE. SETTORI: G04X; G08B; E11X. AREA 3 - MIGLIORAMENTO GENETICO E TECNICHE DI INGEGNERIA GENETICA. SETTORE G04X. AREA 4 - RESISTENZA ALLE MALATTIE. SETTORI: G06A; G06B; G07A. AREA 5 - DIRITTO E LEGISLAZIONE. SETTORI: N01X; N05X. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei Corsi di Laurea in: Biotecnologie Agro-Industriali; Scienze e Tecnologie Agrarie; Scienze Agrarie Tropicali e Sub-Tropicali; Scienze Biologiche; Scienze Forestali e Ambientali; Scienze Naturali. Art. 12 - Scuola di Specializzazione in Colture irrigue. Le aree didattiche che caratterizzano questa Scuola e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti: AREA 1 - COMPLEMENTI DI IDRAULICA AGRARIA. SETTORE: G05A. AREA 2 - COMPLEMENTI DI FISIOLOGIA DELLE PIANTE COLTIVATE. SETTORI: G07A; E01E. AREA 3 - COMPLEMENTI DI AGRONOMIA E AGROMETEREOLOGIA. SETTORE: G02A. AREA 4 - FISICA DEL SUOLO. SETTORI: G02A; G05A; G07A; G07B. AREA 5 - COLTURE IRRIGUE. SETTORI: G02A; G02B; G02C; G06A; G06B. AREA 6 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE. SETTORI: G05A; G05B; G05C; H01B. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei Corsi di Laurea in: Ingegneria Idraulica; Scienze e Tecnologie Agrarie; Scienze Agrarie Tropicali e Sub-Tropicali; Scienze Forestali e Ambientali. Art. 13 - Scuola di Specializzazione in Economia del sistema agro-alimentare. Le aree didattiche che caratterizzano questa Scuola e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti: AREA 1 - STATISTICA, ECONOMETRIA ED ANALISI DEL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE. SETTORI: G01X; P01E; A02A; A02B; A04A; A04B. AREA 2 - COMPLEMENTI DI ECONOMIA E POLITICA AGRO-ALIMENTARE. SETTORI: G01X; P01B; P01A. AREA 3 - ECONOMIA DEL MERCATO DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI. SETTORE: G01X. AREA 4 - GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI. SETTORI: G01 X; P02A; P02B; P02D. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei Corsi di Laurea in: Scienze e Tecnologie Agrarie; Scienze Agrarie Tropicali e Sub-Tropicali; Economia e Commercio; Scienze e Tecnologie Alimentari; Scienze Forestali e Ambientali; Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali. Art. 14 - Scuola di Specializzazione in Fitopatologia. Le aree didattiche che caratterizzano questa Scuola e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti: AREA 1 - FISIOPATOLOGIA ED EPIDEMIOLOGIA. SETTORI: G06A; G06B; G07A; E01E. AREA 2 - BIOTECNOLOGIE VEGETALI. SETTORE: G04X. AREA 3 - CHIMICA, BIOCHIMICA ED ECOLOGIA DEI FITOFARMACI. SETTORI: G06A; G06B; G07A. AREA 4 - DIFESA DELLE COLTURE, DEI PRODOTTI E DELLE DERRATE AGRARIE. SETTORI: G05B; G06A; G06B. AREA 5 - ECOTOSSICOLOGIA AGRARIA. SETTORE: G07A. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei Corsi di Laurea in: Scienze e Tecnologie Agrarie; Scienze Agrarie Tropicali e Sub-Tropicali; Scienze Forestali e Ambientali. Art. 15 - Scuola di Specializzazione in Gestione della qualita' nelle imprese agro-alimentari. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti: AREA 1 - COMPLEMENTI DI TECNOLOGIE ALIMENTARI. SETTORE: G08A. AREA 2 - ANALISI CHIMICHE, FISICHE E SENSORIALI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI. SETTORI: G07A; G08A; C09X; E05B; V31B. AREA 3 - SISTEMI DI QUALITA' E COMPLEMENTI DI STATISTICA APPLICATA ALLA GESTIONE DELLA QUALITA'. SETTORI: A02B; G08A; G08B; K05B; S01A; S01B. AREA 4 - CONTROLLO DELL'IGIENE E DELLA SICUREZA D'USO DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI. HACCP. SETTORI: G08A; G08B; F05X; F22A; V31B; G06A; G06B. AREA 5 - ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. SETTORI: G01X; P02A; P02B; P02C. AREA 6 - LEGISLAZIONE ALIMENTARE. SETTORI: G08A; N01X; N05X; V31B. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei Corsi di Laurea in: Chimica; Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; Chimica Industriale; Farmacia; Ingegneria Gestionale; Medicina Veterinaria; Scienze e Tecnologie Agrarie; Scienze Agrarie Tropicali e Sub-Tropicali; Scienze Biologiche; Scienze delle Produzioni Animali; Scienze e Tecnologie Alimentari; Scienze Forestali e Ambientali. Ant. 16 - Scuola di Specializzazione in Miglioramento genetico e produzione delle sementi. Le aree didattiche che caratterizzano questa Scuola e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti: AREA 1 - GENETICA AGRARIA E MIGLIORAMENTO GENETICO. SETTORE: G04X. AREA 2 - FISIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE E DELLA PROPAGAZIONE VEGETATIVA. SETTORI: G07A; E01 C; E01E. AREA 3 - TECNICHE CITOGENICHE E BIOTECNOLOGIE. SETTORI: G04X; E03D. AREA 4 - TECNOLOGIE DI PRODUZIONE, DIFESA E CONSERVAZIONE DELLE SEMENTI. SETTORI: G02A; G02B; G02C; G03A; G06A; G06B. AREA 5 - LEGISLAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI. SETTORI: G02A; G03A; G06A; G06B; N05X. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei Corsi di Laurea in: Scienze e Tecnologie Agrarie; Scienze Agrarie Tropicali e Sub-Tropicali; Scienze Forestali e Ambientali. Art. 17 - Scuola di Specializzazione in Scienze viticole ed enologiche. Le aree didattiche che caratterizzano questa Scuola e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti: AREA 1 - COMPLEMENTI DI BIOCHIMICA E FISIOLOGIA VEGETALE E DI GENETICA AGRARIA. SETTORI: G07A; E01E; G04X. AREA 2 - COLTIVAZIONE E DIFESA DELLA VITE. SETTORI: G02B; G06A; G06B. AREA 3 - ENOLOGIA. SETTORI: G08A; G08B; G05B. AREA 4 - CONTROLLO E GESTIONE DELLA QUALITA' NELL'INDUSTRIA ENOLOGICA. SETTORI: G08A; G08B. AREA 5 - QUALITA' SENSORIALI E NUTRIZIONALI DEL VINO. SETTORI: G08A; E06B; G07A. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei Corsi di Laurea in: Biotecnologie Agro-lndustriali; Chimica; Chimica Industriale; Scienze e Tecnologie Agrarie; Scienze Agrarie Tropicali e Sub-Tropicali; Scienze e Tecnologie Alimentari. Art. 18 - Scuola di Specializzazione in Valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali. Le aree didattiche che caratterizzano questa Scuola e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti: AREA 1 - MATEMATICA, STATISTICA, MODELLAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI AGRO-ALIMENTARI. SETTORI: A04A; A04B. AREA 2 - ECOSISTEMI NATURALI E ANTROPIZZATI. SETTORI: E01D; E03B; G02A; G03A; G06A; G08B. AREA 3 - CONTROLLO E TUTELA DELL'AMBIENTE AGRO-FORESTALE. SETTORI: G03A; G05A; G05C; G06A; G06B; G07A. AREA 4 - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-FORESTALE. SETTORI: G01X; G03A; G05A; G05C; H14A. AREA 5 - DIRITTO E LEGISLAZIONE AMBIENTALE. SETTORI: N01X; N05X. AREA 6 - VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE. SETTORE: G01X. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei Corsi di Laurea in: Architettura; Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio; Scienze e Tecnologie Agrarie; Scienze Agrarie Tropicali e Sub-Tropicali; Scienze Biologiche; Scienze delle Produzioni Animali; Scienze Forestali e Ambientali; Scienze Naturali. Il presente Decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Napoli, 2 ottobre 1997 Il rettore: TESSITORE