IL RETTORE
    VISTO  il  Testo  Unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato  con  Regio  Decreto  31 agosto 1933, n.  1592 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    VISTO il Regio Decreto-Legge 20 giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
    VISTO il Regio Decreto 30 settembre 1938, n.  1652  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
    VISTA  la  legge  19.11.1990  n.  341 relativa alla riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
    VISTO il D.M. 23.2.1994 relativo a modificazioni  all'ordinamento
didattico  universitario di cui alla Tabella XXI concernente il Corso
di Laurea in Fisica;
    VISTE le proposte di riordinamento del Corso di Laurea in  Fisica
formulate  dalle  Autorita'  Accademiche di questo Ateneo di cui alle
deliberazioni del Consiglio della Facolta'  di  Scienze  Matematiche,
Fisiche   e   Naturali   del   18.6.1997;   del   Senato   Accademico
dell'11.7.1997 e del Consiglio di Amministrazione del 15.7.1997;
    VISTO l'art. 17  -  comma  95  -  della  legge  n.  127/1997  che
stabilisce  che  l'ordinamento  degli  studi  dei  corsi  di  diploma
universitario, di laurea e di specializzazione e' disciplinato  dagli
Atenei,  in  conformita'  a criteri generali determinati dal Ministro
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con uno  o
piu' decreti;
    VISTO  l'art.  17  -  comma  101  della  legge  n.  127/1997  che
stabilisce  che  in  ogni  Universita'  o  Istituto   di   istruzione
universitaria,  nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al
comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di
entrata in vigore della predetta legge;
    VISTO l'atto di indirizzo datato 5.8.1997 protocollo n.  2079 con
il quale il M.U.R.S.T. , nelle more dell'emanazione  dei  decreti  di
cui  all'articolo  17  -  comma  95  -  della  legge  n. 127/1997, ha
autorizzato, in via generale, le modifiche all'ordinamento  didattico
proposte per l'adeguamento di corsi esistenti alla relative tabelle;
    VISTO che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di
Napoli  Federico  II,  emanato  con  Decreto  Rettorale  n.  5626 del
18.10.1995, pubblicato nella G.U. n.  233 del 5.10.1995, non contiene
gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e'  previsto  nel
regolamento didattico di Ateneo;
    CONSIDERATO  che  nelle  more dell'approvazione e dell'emanazione
del  regolamento  didattico   di   Ateneo   le   modifiche   relative
all'ordinamento  degli  studi dei corsi di laurea, di diploma e delle
scuole di  specializzazione  vengono  operate  sul  vecchio  Statuto,
emanato  ai  sensi  dell'art.  17  del  sopracitato  Testo  Unico, ed
approvato con Regio Decreto  del  20.4.1939,  n.  1162  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    CONSIDERATA  la  necessita'  di  procedere ad una riarticolazione
dello Statuto, contenente gli  ordinamenti  didattici  dei  corsi  di
laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;
                               DECRETA
    Lo  Statuto  dell'Universita'  degli Studi di Napoli Federico II,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
    Gli articoli relativi al Corso di Laurea in Fisica della Facolta'
di   Scienze  Matematiche,  Fisiche  e  Naturali,  sono  soppressi  e
sostituiti dai seguenti nuovi articoli:
                      CORSO DI LAUREA IN FISICA
    Art.  1  -  (Accesso,  durata  ed  organizzazione   del   corso).
L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle disposizioni di legge.
    Il  corso  di  laurea  in  fisica e' affine ai corsi di laurea in
astronomia e  scienza  dei  materiali  ed  ai  corsi  di  diploma  in
metodologie fisiche e in scienza dei materiali.
    La durata degli studi del corso di laurea in Fisica e' fissata in
quattro  anni,  articolati  in  un  triennio a carattere formativo di
base, ed in  successivi  indirizzi  di  durata  annuale,  alcuni  con
contenuti    prettamente    scientifici,    altri    con    finalita'
prevalentemente applicative.
    Il consiglio di corso di  laurea  puo'  articolare  ciascuno  dei
quattro  anni  di  corso  in  due  periodi didattici (semestri) della
durata di almeno tredici settimane di insegnamento effettivo.
    La attivita' didattica formativa, teorica e pratica, comporta  un
totale  di  almeno 500 ore/anno. Essa e' comprensiva di esercitazioni
numeriche   e   di   laboratorio,   seminari,   corsi    monografici,
dimostrazioni, attivita' di tutorato, visite tecniche, prove parziali
di  accertamento, stesura e discussione di elaborati, applicazione di
metodi computazionali a problemi fisici ed  alla  analisi  dei  dati,
nonche' eventuali altre forme di didattica.
    Parte  della  attivita'  didattica  pratica  potra' essere svolta
anche presso laboratori e centri  esterni  sotto  la  responsabilita'
didattica   del   docente  del  corso,  previa  stipula  di  apposite
convenzioni.
    I  contenuti  didattico-formativi  del  corso  di   laurea   sono
articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nell'art. 4.
    Un  corso  di insegnamento annuale monodisciplinare e' costituito
da almeno ottanta ore, di  cui  almeno  venti  di  esercitazioni.  Un
modulo  semestrale  e'  equivalente  alla  meta' di una annualita'. I
corsi di laboratorio sono costituiti  da  almeno  centoventi  ore  di
attivita' didattiche, comprensive della elaborazione dei dati.
    Entro  il  primo  biennio  del corso di laurea lo studente dovra'
superare la prova di conoscenza di almeno  una  lingua  straniera  di
rilevanza scientifica.
    Le  modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio di
corso di laurea.
    Per essere ammesso a sostenere  l'esame  di  laurea  lo  studente
dovra'  aver  seguito  diciotto  annualita',  di norma organizzate in
diciassette corsi annuali  e  due  corsi  semestrali,  e  superato  i
relativi esami in numero comunque non superiore a venti.
    E'  consentita  la organizzazione di una annualita' in due moduli
differenziati.
    Inoltre lo studente deve superare l'esame di laurea.
    Art. 2 -  (Regolamento  di  Ateneo)  -  La  facolta'  di  scienze
matematiche,  fisiche e naturali nel recepire l'ordinamento didattico
nazionale nel regolamento di  Ateneo  e  nel  regolamento  didattico,
indichera' per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dalle aree
e dai settori disciplinari incaricati nell'art. 4.
    Art. 3 - (Manifesto degli studi) - All'atto della predisposizione
del  manifesto  annuale  degli  studi,  il  consiglio di facolta', su
proposta del consiglio di corso di laurea, definisce i piani di  stu-
dio  ufficiali  del  corso  di  laurea, comprendenti le denominazioni
degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal
secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
    In particolare il consiglio di facolta':
    a) stabilisce, nel rispetto del disposto  dell'art.  4,  i  corsi
ufficiali di insegnamento monodisciplinari i cui nomi dovranno essere
desunti dai settori disciplinari.
    Stabilisce, inoltre, le qualificazioni piu' opportune, quali:  I,
II,  istituzioni,  avanzato,  progredito, esercitazioni, laboratorio,
sperimentazioni, nonche' tutte le altre che giovino  a  differenziare
piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici;
    b) indica gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare
al  fine  di  ottenere  l'iscrizione  all'anno  di corso successivo e
precisa, altresi', le eventuali propedeuticita',
    c) indica le annualita' e/o i moduli comuni a corsi affini.
    Il consiglio di  corso  di  laurea  stabilisce  annualmente,  nel
rispetto  di quanto deliberato dalla facolta', i corsi a disposizione
degli studenti per i vari indirizzi; stabilisce inoltre  quale  parte
di  un insegnamento annuale puo' essere considerata equivalente ad un
modulo semestrale.
    Art. 4 - (Articolazione del corso di laurea). Il corso  di  studi
si   articola  in  un  triennio  (equivalente  ad  almeno  1.500  ore
utilizzate come riportate nell'art. 1) prevalentemente di  formazione
di  base  ed  un  anno  (equivalente  ad  almeno  500  ore)  dedicato
all'orientamento scientifico e professionale in uno  degli  indirizzi
riportati al punto B).
A) FORMAZIONE DI BASE
    Area formativa 1. - Matematica.
    Lo  studente  deve  acquisire  i  concetti  di  base  del calcolo
differenziale ed integrale, dell'algebra  lineare,  della  geometria,
della  meccanica  analitica  e  dei  continui,  ed  in  generale  gli
strumenti matematici di base necessari per lo studio della fisica.
    Sono obbligatorie le seguenti annualita':
    n. 4 nei settori
    A01C Geometria
    A02A Analisi matematica
    A03X Fisica matematica
    Area formativa 2. - Fisica.
    Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali  della  fisica
generale,  dei metodi di misura delle grandezze fisiche, dell'analisi
dei dati e delle tecniche del laboratorio  di  fisica,  dei  principi
della  dinamica classica e relativistica, della meccanica dei fluidi,
dei   principi   della   termodinamica   classica    e    statistica,
dell'elettromagnetismo,   dell'elettronica   e   dei   dispositivi  a
semiconduttore, dell'ottica classica.
    Lo    studente    deve    inoltre    acquisire    i    fondamenti
dell'elettrodinamica  e  della meccanica quantistica ed, in generale,
le idee di base della fisica modema. In particolare  dovranno  essere
sviluppati  i fondamenti della fisica teorica e dei metodi matematici
connessi.
    Deve inoltre impadronirsi della fenomenologia e dei modelli della
fisica  atomica  e molecolare, della fisica della materia condensata,
della  fisica  nucleare  e  subnucleare,  nonche'  di   elementi   di
astrofisica e cosmologia.
    Sono obbligatorie le seguenti 9 annualita':
    n. 2 in B01A Fisica generale
    n. 3 di sperimentazioni in B01A Fisica generale
    B03X Struttura della materia
    B04X Fisica nucleare e subnucleare
    B05X Astronomia ed astrofisica
    n. 2 in B02A Fisica teorica B02B Metodi matematici della fisica
    n. 1 in B03X Struttura della materia
    n. 1 in B04X Fisica nucleare e subnucleare
    Area formativa 3. - Chimica.
    Lo  studente deve acquisire le nozioni fondamentali della chimica
generale  ed  inorganica,  con  elementi  introduttivi   di   chimica
organica.
    E' obbligatoria la seguente annualita':
    n.  1  nel  settore  C03X Chimica generale ed inorganica che puo'
essere accompagnata da esercitazioni numeriche e/o di laboratorio.
    I  corsi  delle  aree  formative   1   e   2,   quando   non   di
esperimentazioni, sono accompagnati da esercitazioni numeriche che ne
fanno parte integrante.
    Per  consentire  al  consiglio  di  corso  di laurea in fisica di
pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo deve
essere effettuata al momento dell'iscrizione al III anno. Lo studente
potra', all'atto dell'iscrizione al IV anno, richiedere, con  domanda
motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.
    Il  consiglio  di  corso di laurea puo', sulla base delle risorse
disponibili,  differenziare  i  corsi  del  triennio  per  gruppi  di
indirizzi.
B) FORMAZIONE SCIENTIFICA E PROFESSIONALE
    Il consiglio di corso di laurea puo', sulla base delle competenze
locali e delle risorse disponibili, attivare uno o piu' indirizzi tra
quelli  che  seguono  e scegliera' le materie dai settori scientifico
disciplinari la cui sigla inizi con una delle lettere a fianco  indi-
cate:
    indirizzo teorico-generale (A, B);
    indirizzo di fisica nucleare e subnucleare (B);
    indirizzo di fisica della materia (B);
    indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio (B);
    indirizzo didattico e di storia della fisica (A, B, M);
    indirizzo di fisica dei biosistemi (B, C, E);
    indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente (B, D);
    indirizzo elettronico-cibernetico (B, K);
    indirizzo di fisica applicata (B, K)
    Ciascuno di questi indirizzi sara' articolato in tre annualita' e
in  due  moduli semestrali (che, a richiesta dello studente, potranno
essere   sostituiti   da   un'unica   annualita')   in   modo    che,
complessivamente,    almeno   due   annualita'   siano   strettamente
caratterizzanti  ed  almeno  una   annualita'   corrisponda   ad   un
laboratorio   specialistico,  ad  eccezione  dell'indirizzo  teorico-
generale per cui sara' sufficiente un modulo semestrale  a  carattere
fenomenologico o di laboratorio.
    I primi quattro indirizzi hanno carattere prettamente scientifico
e  vanno  finalizzati,  a  seconda  dell'indirizzo, alla attivita' di
ricerca in fisica teorica ed alle conoscenze di base delle  teorie  e
delle  metodologie  sperimentali  nei  campi  della fisica nucleare e
subnucleare, della fisica  della  materia,  dell'astronomia  e  della
fisica spaziale.
    Gli  ultimi  quattro  indirizzi  hanno lo scopo di indirizzare il
laureato in  fisica  verso  attivita'  in  cui  i  fisici  hanno  una
consolidata presenza ed in cui occorrono, a seconda dell'indirizzo:
    conoscenze  di  base  per la ricerca fisica nei campi biologico e
sanitario e delle metodologie per  le  applicazioni  nei  servizi  di
diagnosi e cura, e per la prevenzione dei rischi da radiazioni;
    conoscenze   sulla   struttura  del  pianeta  terra,  sui  metodi
sperimentali utilizzabili in  geofisica,  sui  processi  geodinamici,
atmosferici   ed   oceanografici,  anche  con  l'uso  di  metodologie
computazionali e statistiche e  sul  monitoraggio  dell'ambiente  con
tecniche fisiche;
    conoscenze  avanzate  nel  campo dell'elettronica, in particolare
della micro e nano-elettronica, nella  loro  applicazione  a  sistemi
informatici    e   cibernetici,   con   particolare   riferimento   a
strumentazione dedicata;
    approfondite conoscenze della strumentazione e  delle  tecnologie
fisiche  in  campi  quali  la  progettazione  ed  applicazione  degli
acceleratori, lo sviluppo, il trattamento e l'analisi  di  materiali,
l'analisi  di  beni  culturali  anche  con tecniche spettroscopiche e
nucleari.
    Il consiglio di corso di  laurea  avra'  cura  di  scegliere  gli
insegnamenti  relativi  agli  indirizzi  in rnodo che la preparazione
scientifica e  professionale  sia  perseguita  coerentemente  con  le
finalita' degli indirizzi.
    La  facolta'  puo', sulla base di effettive esigenze e competenze
locali, istituire un indirizzo locale che comunque  dovra'  mantenere
la  formazione  di  base  riportata  in  A  (formazione di base) e la
presenza di uno specifico corso di laboratori caratterizante.
    Art. 5 - (Esame di laurea) - Il  consiglio  di  corso  di  laurea
stabilisce  le modalita' di svolgimento dell'esame di laurea che deve
comprendere la discussione di una tesi  su  un  argomento  pertinente
all'indirizzo prescelto dallo studente.
    Superato  l'esame  di  laurea  lo  studente consegue il titolo di
dottore in fisica, indipendentemente  dall'indirizzo  prescelto,  del
quale potra' essere fatta menzione nel certificato di laurea.
    Il  presente  Decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
    Napoli, 2 ottobre 1997
                                                Il rettore: TESSITORE