IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Vista   la  regola   13  del   capitolo  II-2,   della  convenzione
internazionale per  la salvaguardia della  vita umana in  mare "SOLAS
74", come  emendata, resa esecutiva con  la legge 23 maggio  1980, n.
313;
  Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge   21  ottobre  1996,  n.  535,
convertito, con modificazioni, in legge il 23 dicembre 1996, n. 647.
  Vista  l'istanza della  societa'  Sicurezza incendio,  con sede  in
Peschiera Borromeo  (Milano), intesa ad ottenere  la dichiarazione di
"Tipo approvato" per i rilevatori automatici d'incendio modelli "Heat
detector BE / 30" e "Optical smoke detector BH / 31";
  Considerato  che gli  accertamenti  tecnici  effettuati dal  Centro
studi  ed esperienze  del  Ministero dell'interno  hanno avuto  esito
positivo come  da relazioni di  prova numeri 3503  / 1991 in  data 22
giugno  1991 e  3503 /  1992 in  data 1  febbraio 1990,  trasmesse in
allegato alla  nota n. NS4556  / 4154 /  Sott340 in data  7 settembre
1997 della Direzione  generale della protezione civile  e dei Servizi
antincendi dello stesso Ministero;
  Vista la successiva istanza della  Societa' Pizzorno e Lini S.r.l.,
con sede  a Genova, via dei  Pescatori s.n.c., intesa ad  ottenere la
dichiarazione  di   "Tipo  approvato"   per  gli   stessi  rivelatori
automarici  d'incendio modelli  "Heat detector  BE /  30" e  "Optical
smoke detector BH / 31";
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano navale hanno avuto esito positivo  come da rapporto n. CDS /
6958 in data 10 giugno 1993;
  Considerato  che  le  apparecchiature   in  questione  sono  quelle
prodotte  e commercializzate  dalla ditta  costruttrice Autronica  di
Trondheim - Norvegia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  dichiarati  di  "Tipo   approvato"  i  rivelatori  automatici
d'incendio modelli "Heat detector BE  / 30" e "Optical smoke detector
BH / 31", prodotti dalla societa' Autronica di Trondheim - Norvegia.
  I predetti dispositivi dovranno  essere costruiti in conformita' ai
prototipi sottoposti agli accertamenti  tecnici citati in premessa ed
il  loro  impiego  deve  essere  congruente  con  la  sperimentazione
effettuata;  nessuna  modifica  potra'   essere  apportata  senza  la
preventiva autorizzazione di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
   marchio nominativo del fabbricante;
   denominazione      commerciale      del  rivelatore     automatico
d'incendio:  "Heat detector BE / 30" e "Optical smoke detector  BH  /
31";
   Risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;
   marchio      "Tipo   approvato    Ministero    dei    trasporti  e
della navigazione";
   numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.