IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DELEGATO PER LE AREE URBANE ROMA CAPITALE GIUBILEO 2000 SERVIZI TECNICI NAZIONALI Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000""; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996 afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo, e sue successive modificazioni ed integrazioni; Vista la deliberazione della commissione per Roma Capitale n. 9/97 del 29 luglio 1997, avente ad oggetto: Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000; Considerato che nella riunione della commissione per Roma Capitale del 29 luglio 1997, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mente dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, ha delegato il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la riunione medesima; Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, di dover procedere all'adozione delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, come risultanti dalla succitata deliberazione della commissione per Roma Capitale n. 9/97; DECRETA: 1. E' confermato l'inserimento nel Piano per il Giubileo degli interventi rubricati con codice A07. 2. L'erogazione del contributo per gli interventi rubricati con codici A07-08, A07-20; A07-46 e' subordinata alla verfica di fattibilita' sotto il profilo della copertura finanziaria. 3. L'erogazione del contributo per l'intervento con codice A07-39 e' subordinata alla certificazione di fattibilita' da rilasciarsi da parte del soggetto beneficiario. 4. I soggetti beneficiari degli interventi afferenti la ricettivita', rubricati con codice A07, devono attenersi alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale del Lazio, n. 20/1997, in merito al mantenimento della titolarita' e della destinazione d'uso dell'immobile ad attivita' ricettiva per non meno di dieci anni dalla data dell'erogazione del contributo. Essi sono, inoltre, tenuti a comunicare, entro il 31 dicembre 1997, le proprie necessarie determinazioni in merito alla individuazione del soggetto gestore delle attivita' ricettive. 5. Sono approvate le modifiche dei titoli, dei termini e dei tempi di cui all'allegato A. 6. Preso atto dell'esigenza di far fronte all'onere per la realizzazione degli svincoli del parcheggio del Gianicolo, pari a L. 11.950.000.000, la commissione per Roma Capitale si impegna a reperire tale somma nei ribassi d'asta finora intervenuti. Roma, 4 agosto 1997 Il Ministro: COSTA