IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                     DELEGATO PER LE AREE URBANE
                     ROMA CAPITALE GIUBILEO 2000
                      SERVIZI TECNICI NAZIONALI
    Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante:    "Conversione
in  legge,  con  modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n.
551, recante: "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000"";
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  18
settembre 1996 afferente l'adozione del Piano degli interventi per il
Giubileo, e sue successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  deliberazione  della  commissione per Roma Capitale n.
9/97 del 29 luglio 1997, avente ad oggetto: Modifiche ed integrazioni
del Piano degli interventi per il Giubileo;
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in
data  21  novembre  1996,  concernente  la  delega  di  funzioni  del
Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici
in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000;
    Considerato  che  nella  riunione  della  commissione  per   Roma
Capitale  del  29  luglio  1997,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, a mente dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990,
n. 396, ha delegato il Ministro dei lavori pubblici, delegato per  le
aree  urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la riunione
medesima;
    Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge  23  dicembre
1996,  n.  651,  di  dover  procedere all'adozione delle modifiche ed
integrazioni  del  Piano  degli  interventi  per  il  Giubileo,  come
risultanti  dalla  succitata deliberazione della commissione per Roma
Capitale n. 9/97;
                              DECRETA:
    1. E' confermato l'inserimento nel Piano per  il  Giubileo  degli
interventi rubricati con codice A07.
    2.  L'erogazione  del contributo per gli interventi rubricati con
codici  A07-08,  A07-20;  A07-46  e'  subordinata  alla  verfica   di
fattibilita' sotto il profilo della copertura finanziaria.
    3. L'erogazione del contributo per l'intervento con codice A07-39
e'  subordinata alla certificazione di fattibilita' da rilasciarsi da
parte del soggetto beneficiario.
    4.  I  soggetti  beneficiari  degli   interventi   afferenti   la
ricettivita',   rubricati  con  codice  A07,  devono  attenersi  alle
disposizioni del comma 1 dell'articolo 12 della legge  regionale  del
Lazio,  n.  20/1997,  in  merito  al mantenimento della titolarita' e
della destinazione d'uso dell'immobile ad attivita' ricettiva per non
meno di dieci anni dalla data dell'erogazione  del  contributo.  Essi
sono,  inoltre,  tenuti  a  comunicare, entro il 31 dicembre 1997, le
proprie necessarie determinazioni in merito alla  individuazione  del
soggetto gestore delle attivita' ricettive.
    5.  Sono  approvate  le  modifiche  dei titoli, dei termini e dei
tempi di cui all'allegato A.
    6. Preso atto  dell'esigenza  di  far  fronte  all'onere  per  la
realizzazione  degli svincoli del parcheggio del Gianicolo, pari a L.
11.950.000.000,  la  commissione  per  Roma  Capitale  si  impegna  a
reperire tale somma nei ribassi d'asta finora intervenuti.
    Roma, 4 agosto 1997
                                        Il Ministro: COSTA