IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 11, comma 4, della legge 13 maggio 1983, n. 197, come modificato dall'art. 25 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, che dispone che la dotazione organica dei singoli livelli funzionali del personale della Cassa depositi e prestiti, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali dell'ordinamento statale, le declaratorie, nonche' le modalita' di accesso sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza; che, infine, le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, che all'art. 1 ha determinato gli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica ed all'art. 2 ha stabilito che gli atti amministrativi diversi da quelli previsti all'art. 1, per i quali era adottata alla data di entrata in vigore della legge in questione la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra; Visto l'art. 8, lettera g), della citata legge 13 maggio 1983, n. 197, che dispone, tra l'altro, che sull'ordinamento ed organizzazione del personale della Cassa depositi e prestiti delibera il consiglio di amministrazione sulla base delle disposizioni, delle norme e degli accordi vigenti; Visti i decreti presidenziali 4 agosto 1984, 4 agosto 1986 e 23 ottobre 1987, concernenti la suddetta materia; Considerata la necessita' di adeguamento dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione ai principi di razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina generale in materia di pubblico impiego, secondo le modalita' e le procedure previste dagli articoli 8 e 11 della suddetta legge 13 maggio 1983, n. 197; Rilevato che, tenuto conto di tutte le citate disposizioni di legge e delle esigenze organizzative della Cassa depositi e prestiti, si rende necessario disporre la ridefinizione delle modalita' di accesso per la qualifica di capo dipartimento e vice direttore generale; Vista la deliberazione in data 17 dicembre 1996, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto ha stabilito, tra l'altro, la ridefinizione delle modalita' d'accesso alle qualifiche di capo dipartimento e vice direttore generale; Sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza espresso in data 12 febbraio 1997; Decreta: Articolo unico Gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, come integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1987, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 9 (Promozione a capo dipartimento). - La qualifica di capo dipartimento, su proposta del direttore generale, e' conferita dal consiglio di amministrazione a scelta fra gli appartenenti alla carriera dirigenziale con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica. Art. 10 (Nomina a vice direttore generale). - La nomina a vice direttore generale viene conferita dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, ad uno dei capo dipartimento". Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma 7 aprile 1997 Il Ministro: Ciampi Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1997 Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 49