IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visti  gli articoli  1,  2 e  3 del  decreto  del Presidente  della
Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;
  Visto l'art. 18 del regio  decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  22 gennaio 1934,  n. 36,
recante: "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore";
  Visto l'art.  17, comma 114,  della legge  15 maggio 1997,  n. 127,
recante:   "Misure   urgenti   per  lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
  Vista la  delibera approvata  nella seduta del  16 maggio  1997 dal
consiglio  della facolta'  di  giurisprudenza dell'Universita'  degli
studi  di  Padova   con  la  quale  viene  istituita   la  scuola  di
applicazione forense;
  Letta l'istanza di riconoscimento della scuola stessa, avanzata dal
rettore dell'Universita' degli studi di Padova;
  Letta altresi' la nota del 24 giugno 1997 con la quale il Consiglio
nazionale  forense  comunica di  aver  approvato  il programma  della
scuola con delibera del 20 giugno 1997;
  Ritenuto che la  scuola ha indirizzo teoricopratico  ed il relativo
programma e'  conforme alle  prescrizioni di  cui all'art.  3, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.
101;
  Considerato  che la  durata della  scuola e'  di un  anno e  fino a
quando non  saranno adottati i  decreti ministeriali di  cui all'art.
17, comma 114,  della legge 15 maggio 1997, n.  127, puo' tener luogo
di un periodo di frequenza dello  studio di un professionista di pari
durata;
  Fermo restando  il completamento  della pratica forense  secondo le
vigenti disposizioni di legge;
                              Decreta:
  E'  riconosciuta la  scuola di  applicazione forense  istituita dal
consiglio  della facolta'  di  giurisprudenza dell'Universita'  degli
studi  di Padova,  nella seduta  del 16  maggio 1997,  ai fini  della
sostituzione  della frequenza  di  uno studio  professionale, per  la
durata di un anno, nell'ambito della pratica forense.
  Il riconoscimento  e' valido  ed efficace,  ai suddetti  fini, solo
fino all'entrata in  vigore dei decreti ministeriali  di cui all'art.
17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
   Roma, 13 ottobre 1997
                                                   Il Ministro: Flick